Art. 38. 
             (Componenti dei concimi: criteri di delega) 
   1.  L'attuazione  delle  direttive  del  Consiglio  89/284/CEE   e
89/530/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: 
     a) dovranno essere adottate etichette con indicazioni delle dosi
massime e delle modalita' d'uso  piu'  opportune  in  relazione  alle
condizioni del terreno, delle falde e delle colture; 
     b) dovranno essere adottate etichette aggiuntive con elencazione
dei rischi ambientali nel caso di mancato rispetto delle dosi e delle
modalita' d'uso previste.