Art. 38. (Componenti dei concimi: criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) dovranno essere adottate etichette con indicazioni delle dosi massime e delle modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno, delle falde e delle colture; b) dovranno essere adottate etichette aggiuntive con elencazione dei rischi ambientali nel caso di mancato rispetto delle dosi e delle modalita' d'uso previste.