Art. 41. 
        (Protezione dalla radioattivita': criteri di delega) 
   1. L'attuazione della direttiva 89/618/EURATOM sara' informata  ai
princi'pi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4  della  legge
30 luglio 1990, n. 212, relativo all'attuazione delle direttive sulla
tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui all'allegato B  alla  legge
predetta. 
   2.  Allo  scopo  di  assicurare  una  organica  attuazione   delle
direttive di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 1,  comma
1, della presente legge si applica anche ai  decreti  legislativi  di
attuazione delle direttive di cui all'allegato B alla legge 30 luglio 
1990, n. 212.