Art. 42. 
(Requisiti costruttivi dei  dispositivi  di  protezione  individuale:
                         criteri di delega) 
   1. L'attuazione della direttiva  del  Consiglio  89/686/CEE  sara'
informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: 
     a)  fornire  la  definizione  di   dispositivo   di   protezione
individuale (DPI); 
     b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei DPI conformi
a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza; 
     c) prevedere misure atte all'identificazione del  fabbricante  o
del suo mandatario o del responsabile  dell'immissione  del  DPI  sul
mercato CEE; 
     d) disciplinare l'apposizione sui DPI, sui loro imballaggi o  su
entrambi  del  marchio  "CE"  da  parte  degli  organismi  abilitati,
attestante che il modello di DPI soddisfa i requisiti  essenziali  di
sicurezza; 
     e) stabilire efficaci misure  per  i  controlli  nella  fase  di
commercializzazione di DPI.