Art. 45. 
(Liberta' di accesso all'informazione in materia di ambiente: criteri
                             di delega) 
   1. L'attuazione della direttiva  del  Consiglio  90/313/CEE  sara'
informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: 
     a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica  il  libero
accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in  forma
scritta, visiva, sonora o  contenute  nelle  banche  dati  presso  le
autorita' pubbliche per quanto riguarda lo  stato  dell'ambiente,  le
attivita' o misure che incidono o che possono incidere  negativamente
sull'ambiente nonche' quelle destinate a proteggerlo; 
     b) specificare che sono autorita'  pubbliche  tenute  a  rendere
disponibili  le   informazioni   relative   all'ambiente   tutte   le
amministrazioni  pubbliche  che  abbiano  responsabilita'  nazionali,
regionali e locali nonche' le aziende autonome, gli enti pubblici  ed
i concessionari di pubblici servizi,  eccettuati  gli  organismi  che
esercitano competenze giudiziarie o legislative; 
     c) prevedere che le autorita' pubbliche siano tenute  a  rendere
disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona
fisica o giuridica che ne faccia richiesta  senza  che  questa  debba
dimostrare il proprio interesse; 
     d) prevedere  periodiche  verifiche  della  corretta  attuazione
delle norme,  con  la  presentazione  di  una  relazione  annuale  al
Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente; 
     e) prevedere che tutte  le  autorita'  pubbliche  si  dotino  di
strutture idonee che garantiscano l'effettiva possibilita' di accesso
alle informazioni sull'ambiente; 
     f) disciplinare le esclusioni e le limitazioni consentite  dalla
direttiva al libero accesso alle informazioni; 
     g)   garantire   la   tutela   giurisdizionale    del    diritto
all'informazione ambientale; 
     h) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela
del diritto di accesso ai documenti  amministrativi,  in  particolare
con la legge 7 agosto 1990 n. 241.