Art. 45. (Liberta' di accesso all'informazione in materia di ambiente: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso le autorita' pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attivita' o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente nonche' quelle destinate a proteggerlo; b) specificare che sono autorita' pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilita' nazionali, regionali e locali nonche' le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative; c) prevedere che le autorita' pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse; d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme, con la presentazione di una relazione annuale al Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente; e) prevedere che tutte le autorita' pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscano l'effettiva possibilita' di accesso alle informazioni sull'ambiente; f) disciplinare le esclusioni e le limitazioni consentite dalla direttiva al libero accesso alle informazioni; g) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione ambientale; h) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto 1990 n. 241.