Art. 20. 
            (Autorizzazione alla vendita e alla locazione 
      da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi). 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono  essere  alienati  o
locati, previa autorizzazione della regione, quando sussistano  gravi
e sopravvenuti motivi e comunque quando  siano  decorsi  cinque  anni
dall'assegnazione o dall'acquisto. 
  2. In tutti i  casi  di  subentro  il  contributo  e'  mantenuto  a
condizione  che  il  subentrante  sia  in  possesso   dei   requisiti
soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.