Art. 22. (Disposizioni per l'attuazione dei programmi). 1. L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e' esteso a tutti i comuni. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e' prorogato fino al 31 dicembre 1995. 2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e succes- sive modificazioni, in aree deliminate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero su aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni. In tale ultimo caso, gli interventi sono convenzionati secondo criteri definiti dal CER e recepiti dalle regioni nelle convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, relative a zone destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale.
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 51 della citata legge n. 865/1971 (si veda in nota all'art. 19) e' il seguente: "Art. 51.-Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge. Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densita', di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive a verde pubblico ed a parcheggio, in conformita' alle norme di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. La deliberazione del consiglio comunale e' adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure degli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area e' effettuata dal presidente della giunta regionale. La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta comunale comporta l'applicazione delle norme in vigore per la attuazione dei piani di zona". - La legge n. 167/1962 reca: "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare". - Il testo dell'art. 7 della legge n. 10/1977 (Norme per la edificabilita' dei suoli) e' il seguente: "Art. 7 (Edilizia convenzionata).-Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui al precedente art. 3 e' ridotto alla sola quota di cui all'art. 5 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione- tipoprevista dal successivo art. 8. Nella convenzione puo' essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime. Fino all'approvazione da parte della regione della convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformita' ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato dal consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al successivo art. 8. Puo' tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazioni ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario". - Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 10/1977 e' il seguente: - "Art. 8 (Convenzione-tipo).-Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente art. 7, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a: a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) la durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del precedente art. 6. Per un periodo di quindici anni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario puo' chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquiennio anteriore alla data della convenzione. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente".