Art. 22. 
           (Disposizioni per l'attuazione dei programmi). 
   1. L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, e'  esteso  a  tutti  i  comuni.  Il  termine  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n.  10,
e successive modificazioni, e' prorogato fino al 31 dicembre 1995. 
   2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati  nell'ambito
dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e succes-
sive modificazioni, in aree  deliminate  ai  sensi  dell'articolo  51
della legge 22 ottobre 1971,  n.  865,  e  successive  modificazioni,
ovvero su aree esterne ai predetti piani e  perimetrazioni.  In  tale
ultimo  caso,  gli  interventi  sono  convenzionati  secondo  criteri
definiti dal CER e recepiti dalle regioni nelle  convenzioni  di  cui
agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e  successive
modificazioni, relative a zone destinate dallo strumento  urbanistico
vigente all'edificazione a carattere residenziale. 
 
          Note all'art. 22:
             -  Il  testo dell'art. 51 della citata legge n. 865/1971
          (si veda in nota all'art. 19) e' il seguente:
             "Art.  51.-Nei  comuni  che  non  dispongono  dei  piani
          previsti  dalla  legge  18 aprile 1962, n. 167, i programmi
          costruttivi  sono  localizzati   su   aree   indicate   con
          deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone
          residenziali  dei  piani  regolatori  e  dei  programmi  di
          fabbricazione, sempre  che  questi  risultino  approvati  o
          adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
             Con   la   stessa   deliberazione  sono  precisati,  ove
          necessario, anche in variante ai  piani  regolatori  ed  ai
          programmi  di  fabbricazione vigenti, i limiti di densita',
          di  altezza,  di  distanza  fra  i  fabbricati,  nonche'  i
          rapporti  massimi  fra  spazi destinati agli insediamenti e
          spazi pubblici o  riservati  alle  attivita'  collettive  a
          verde  pubblico  ed a parcheggio, in conformita' alle norme
          di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto
          1967, n. 765.
             La deliberazione  del  consiglio  comunale  e'  adottata
          entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione
          oppure  degli  enti  costruttori  e  diventa esecutiva dopo
          l'approvazione   dell'organo   di   controllo   che    deve
          pronunciarsi  entro venti giorni dalla data di trasmissione
          della delibera,  con  gli  effetti  nel  caso  di  silenzio
          stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
             Qualora  il  consiglio  comunale  non  provveda entro il
          termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area  e'
          effettuata dal presidente della giunta regionale.
             La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del
          presidente  della  giunta  comunale comporta l'applicazione
          delle norme in vigore per la attuazione dei piani di zona".
             - La legge n. 167/1962 reca: "Disposizioni per  favorire
          l'acquisizione   di   aree   fabbricabili   per  l'edilizia
          economica e popolare".
             - Il testo dell'art. 7 della legge n. 10/1977 (Norme per
          la edificabilita' dei suoli) e' il seguente:
             "Art.  7 (Edilizia convenzionata).-Per gli interventi di
          edilizia  abitativa,  ivi  compresi  quelli  sugli  edifici
          esistenti,  il  contributo  di  cui al precedente art. 3 e'
          ridotto alla sola quota di  cui  all'art.    5  qualora  il
          concessionario  si  impegni, a mezzo di una convenzione con
          il comune, ad applicare  prezzi  di  vendita  e  canoni  di
          locazione   determinati   ai   sensi   della   convenzione-
          tipoprevista dal successivo art. 8.
             Nella  convenzione  puo'  essere  prevista  la   diretta
          esecuzione   da   parte  dell'interessato  delle  opere  di
          urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota  di  cui
          al  comma  precedente; in tal caso debbono essere descritte
          le opere da eseguire e precisati i termini  e  le  garanzie
          per l'esecuzione delle opere medesime.
             Fino  all'approvazione  da  parte  della  regione  della
          convenzione-tipo,  le  convenzioni  previste  dal  presente
          articolo  sono  stipulate  in  conformita' ad uno schema di
          convenzione-tipo,  deliberato   dal   consiglio   comunale,
          contenente gli elementi di cui al successivo art. 8.
             Puo'  tener  luogo della convenzione un atto unilaterale
          d'obbligo con il quale  il  concessionario  si  impegna  ad
          osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed
          a  corrispondere  nel  termine  stabilito la quota relativa
          alle   opere   di   urbanizzazioni   ovvero   ad   eseguire
          direttamente le opere stesse.
             La  convenzione  o  l'atto  d'obbligo  unilaterale  sono
          trascritti nei registri immobiliari a cura del comune  e  a
          spese del concessionario".
             -  Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 10/1977 e'
          il seguente:
             - "Art. 8 (Convenzione-tipo).-Ai fini della  concessione
          relativa  agli  interventi  di edilizia abitativa di cui al
          precedente art. 7, la regione approva una convenzione-tipo,
          con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i  parametri,
          definiti  con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai
          quali debbono uniformarsi le convenzioni  comunali  nonche'
          gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
               a)  l'indicazione  delle caratteristiche tipologiche e
          costruttive degli alloggi;
               b) la determinazione  dei  prezzi  di  cessione  degli
          alloggi,  sulla  base  del  costo  delle  aree,  cosi' come
          definito dal comma successivo, della  costruzione  e  delle
          opere  di  urbanizzazione,  nonche'  delle  spese generali,
          comprese quelle per  la  progettazione  e  degli  oneri  di
          preammortamento e di finanziamento;
               c)  la  determinazione  dei  canoni  di  locazione  in
          percentuale del valore desunto dai prezzi  fissati  per  la
          cessione degli alloggi;
               d)  la  durata  di  validita'  della  convenzione  non
          superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
             La   regione  stabilisce  criteri  e  parametri  per  la
          determinazione del costo delle aree, in misura tale che  la
          sua  incidenza  non  superi  il  20  per cento del costo di
          costruzione come definito ai sensi del precedente art. 6.
             Per un periodo di quindici anni dall'entrata  in  vigore
          della presente legge il concessionario puo' chiedere che il
          costo   delle   aree,   ai   fini  della  convenzione,  sia
          determinato in misura pari al valore definito in  occasione
          di  trasferimenti  di  proprieta' avvenuti nel quinquiennio
          anteriore alla data della convenzione.
             I  prezzi  di  cessione  ed  i   canoni   di   locazione
          determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono
          suscettibili  di  periodiche  variazioni  con frequenza non
          inferiore al biennio, in relazione  agli  indici  ufficiali
          ISTAT  dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
          delle convenzioni medesime.
             Ogni pattuizione stipulata in violazione dei  prezzi  di
          cessione  e  dei  canoni di locazione e' nulla per la parte
          eccedente".