Art. 24.
               (Relazione sullo stato di attuazione).
   1.  Le  regioni  trasmettono  al  segretario  generale del CER una
dettagliata relazione sullo stato  di  attuazione  dei  programmi  di
edilizia  residenziale, con particolare riferimento all'utilizzazione
dei finanziamenti, secondo apposito schema predisposto dal segretario
generale del CER entro sei mesi dal ricevimento dello stesso.
   2. Trascorso il termine di cui al comma 1, le regioni inadempienti
sono  escluse  dalla  ripartizione  dei  finanziamenti  di  cui  alla
presente legge.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge di Stato.
     Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  PRANDINI,   Ministro   dei   lavori
                                  pubblici
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI