Art. 37 
        (Competenze delle direzioni regionali delle entrate) 
 1.  Le  direzioni  regionali  delle  entrate  svolgono  funzioni  di
programmazione, di coordinamento, di indirizzo  e  di  controllo  nei
confronti dei dipendenti uffici. 
 2. In particolare, le direzioni regionali delle entrate: 
 a) sovraintendono all'attivita'  degli  uffici,  determinandone  gli
indirizzi operativi; ne  controllano,  anche  attraverso  il  proprio
servizio  ispettivo,  il  corretto   andamento,   in   relazione   al
conseguimento degli obiettivi programmatici assegnati; 
 b) coordinano, in particolare per  quanto  riguarda  l'attivita'  di
accertamento, l'attivita' degli uffici dipendenti  con  quelle  degli
altri organi periferici del  Ministero  delle  finanze,  dei  servizi
operativi della Guardia di  finanza  e  delle  altre  amministrazioni
statali e locali; 
 c)  sulla  base  delle  direttive  emanate  dal  dipartimento  delle
entrate,  tenendo  conto  delle  indicazioni  fornite  dal   comitato
tributario regionale, previa intesa con il competente  comando  della
Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali del  territorio
e delle dogane e delle imposte indirette sulle attivita' di  verifica
e di controllo di competenza di tali organi, formano il  piano  degli
accertamenti, in attuazione del decreto ministeriale emanato a  norma
dell'articolo 37, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 6
della legge 24 aprile 1980, n. 146, e dell'articolo 51, primo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
come modificato dal predetto articolo 6 della legge n. 146 del  1980,
definendo i criteri  attuativi  cui  dovranno  attenersi  gli  uffici
dipendenti e i reparti della Guardia di finanza; 
 d) assicurano l'esecuzione di interventi  ispettivi  ai  fini  della
cooperazione amministrativa e dell'interscambio di  informazioni  con
gli organi della Comunita' economica europea e con le Amministrazioni
degli Stati membri, nonche', in  virtu'  delle  relative  convenzioni
bilaterali, con i Paesi extracomunitari, tenendo  anche  conto  delle
comunicazioni pervenute dal comando generale della Guardia di finanza
in ordine alle attivita' svolte in attuazione dell'articolo 7,  comma
13, della citata legge n. 358 del 1991; 
 e) provvedono, anche mediante delega agli uffici delle entrate e con
l'assistenza tecnica della  competente  Avvocatura  dello  Stato,  al
compimento degli  atti  occorrenti  per  la  tutela  degli  interessi
dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi civili e penali relativi
all'applicazione ed a violazioni di  norme  tributarie,  nonche'  nei
giudizi amministrativi concernenti i provvedimenti di  competenza  di
tutti gli uffici finanziari della regione; 
 f) esercitano le competenze in materia di personale loro  attribuite
da norme legislative e regolamentari; 
 g) provvedono alla ripartizione ed all'assegnazione agli uffici  dei
mezzi finanziari, dei beni strumentali e  dei  materiali  di  consumo
necessari per il loro funzionamento, con le modalita' e con le  forme
previste dalle vigenti disposizioni; 
 h) vigilano sulla trasparenza  dell'azione  amministrativa  e  sulla
corretta applicazione della normativa contenuta nella legge 7  agosto
1990, n. 241, e nelle  relative  disposizioni  attuative;  promuovono
l'informazione dei cittadini  in  materia  tributaria,  adottando  le
iniziative  necessarie  per  la  corretta  applicazione  delle  leggi
d'imposta e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi  e
degli adempimenti a carico dei contribuenti; 
 i) provvedono alla locazione di stabili ad uso dei propri servizi  e
di quelli degli uffici dipendenti; 
 l) esercitano le altre attribuzioni previste da norme legislative  e
regolamentari. 
 3. Le direzioni regionali  delle  entrate  hanno  la  rappresentanza
unitaria   dell'Amministrazione   finanziaria   in    sede    locale,
intrattenendo a tal fine, in nome di quest'ultima,  rapporti  con  le
autorita', gli organismi, gli enti e gli uffici, pubblici e  privati,
aventi sede nel territorio di propria competenza. 
 
          Note all'art. 37:
          -  Il  testo del primo comma dell'art. 37 del citato D.P.R.
          n.  600/1973, cosi' come modificato dall'art. 6 della legge
          n. 146/1980, e' il seguente:
          "Art. 37 (Controllo  delle  dichiarazioni).  -  Gli  uffici
          delle  imposte  procedono,  sulla base di criteri selettivi
          fissati annualmente  dal  Ministro  delle  finanze  tenendo
          anche  conto  delle  loro capacita' operative, al controllo
          delle dichiarazioni e all'individuazione dei  soggetti  che
          ne  hanno  omesso  la presentazione sulla scorta dei dati e
          delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli  e
          attraverso  le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7,
          di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria  e
          delle informazioni di cui siano comunque in possesso".
          -  Il  testo  del  primo  comma  dell'art. 51 del D.P.R. n.
          633/1972 (Istituzione dell'imposta  sul  valore  aggiunto),
          cosi'  come modificato dall'art. 6 della legge n. 146/1980,
          e' il seguente:
          "Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli  uffici  dell'imposta
          sul  valore aggiunto). - Gli uffici dell'imposta sul valore
          aggiunto  controllano  le  dichiarazioni  presentate  e   i
          versamenti   eseguiti   dai   contribuenti,   ne   rilevano
          l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e  alla
          riscossione   delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;
          vigilano  sull'osservanza  degli  obblighi  relativi   alla
          fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta
          della  contabilita'  e  degli  altri obblighi stabiliti dal
          presente decreto; provvedono alla  irrogazione  delle  pene
          pecuniarie  e  delle  soprattasse  e alla presentazione del
          rapporto  all'autorita'  giudiziaria  per   le   violazioni
          sanzionate  penalmente.  Il  controllo  delle dichiarazioni
          presentate  e l'individuazione dei soggetti  che  ne  hanno
          omesso  la  presentazione  sono  effettuati  sulla  base di
          criteri selettivi fissati annualmente  dal  Ministro  delle
          finanze  che  tengano anche conto della capacita' operativa
          degli uffici stessi".
          - Per il testo dell'art. 7 della citata legge  n.  358/1991
          si vedano le note alle premese.
          -  Per la citata legge n. 241/1990 si veda la nota all'art.
          8.