Art. 37 (Competenze delle direzioni regionali delle entrate) 1. Le direzioni regionali delle entrate svolgono funzioni di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo nei confronti dei dipendenti uffici. 2. In particolare, le direzioni regionali delle entrate: a) sovraintendono all'attivita' degli uffici, determinandone gli indirizzi operativi; ne controllano, anche attraverso il proprio servizio ispettivo, il corretto andamento, in relazione al conseguimento degli obiettivi programmatici assegnati; b) coordinano, in particolare per quanto riguarda l'attivita' di accertamento, l'attivita' degli uffici dipendenti con quelle degli altri organi periferici del Ministero delle finanze, dei servizi operativi della Guardia di finanza e delle altre amministrazioni statali e locali; c) sulla base delle direttive emanate dal dipartimento delle entrate, tenendo conto delle indicazioni fornite dal comitato tributario regionale, previa intesa con il competente comando della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali del territorio e delle dogane e delle imposte indirette sulle attivita' di verifica e di controllo di competenza di tali organi, formano il piano degli accertamenti, in attuazione del decreto ministeriale emanato a norma dell'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e dell'articolo 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal predetto articolo 6 della legge n. 146 del 1980, definendo i criteri attuativi cui dovranno attenersi gli uffici dipendenti e i reparti della Guardia di finanza; d) assicurano l'esecuzione di interventi ispettivi ai fini della cooperazione amministrativa e dell'interscambio di informazioni con gli organi della Comunita' economica europea e con le Amministrazioni degli Stati membri, nonche', in virtu' delle relative convenzioni bilaterali, con i Paesi extracomunitari, tenendo anche conto delle comunicazioni pervenute dal comando generale della Guardia di finanza in ordine alle attivita' svolte in attuazione dell'articolo 7, comma 13, della citata legge n. 358 del 1991; e) provvedono, anche mediante delega agli uffici delle entrate e con l'assistenza tecnica della competente Avvocatura dello Stato, al compimento degli atti occorrenti per la tutela degli interessi dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi civili e penali relativi all'applicazione ed a violazioni di norme tributarie, nonche' nei giudizi amministrativi concernenti i provvedimenti di competenza di tutti gli uffici finanziari della regione; f) esercitano le competenze in materia di personale loro attribuite da norme legislative e regolamentari; g) provvedono alla ripartizione ed all'assegnazione agli uffici dei mezzi finanziari, dei beni strumentali e dei materiali di consumo necessari per il loro funzionamento, con le modalita' e con le forme previste dalle vigenti disposizioni; h) vigilano sulla trasparenza dell'azione amministrativa e sulla corretta applicazione della normativa contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nelle relative disposizioni attuative; promuovono l'informazione dei cittadini in materia tributaria, adottando le iniziative necessarie per la corretta applicazione delle leggi d'imposta e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti a carico dei contribuenti; i) provvedono alla locazione di stabili ad uso dei propri servizi e di quelli degli uffici dipendenti; l) esercitano le altre attribuzioni previste da norme legislative e regolamentari. 3. Le direzioni regionali delle entrate hanno la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede locale, intrattenendo a tal fine, in nome di quest'ultima, rapporti con le autorita', gli organismi, gli enti e gli uffici, pubblici e privati, aventi sede nel territorio di propria competenza.
Note all'art. 37: - Il testo del primo comma dell'art. 37 del citato D.P.R. n. 600/1973, cosi' come modificato dall'art. 6 della legge n. 146/1980, e' il seguente: "Art. 37 (Controllo delle dichiarazioni). - Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative, al controllo delle dichiarazioni e all'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso". - Il testo del primo comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto), cosi' come modificato dall'art. 6 della legge n. 146/1980, e' il seguente: "Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi". - Per il testo dell'art. 7 della citata legge n. 358/1991 si vedano le note alle premese. - Per la citata legge n. 241/1990 si veda la nota all'art. 8.