Art. 38 (Direzioni compartimentali del territorio) 1. Le direzioni compartimentali del territorio hanno sede nei seguenti capoluoghi di regione e sono competenti a svolgere le rispettive attivita' nelle regioni per ciascuna di esse indicate: Torino, per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; Milano, per la regione Lombardia; Venezia, per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; Bologna, per le regioni Emilia- Romagna e Marche; Firenze, per le regioni Toscana ed Umbria; Roma, per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise; Napoli, per le regioni Campania e Calabria; Bari, per le regioni Puglia e Basilicata; Palermo, per la regione Sicilia; Cagliari, per la regione Sardegna. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono essere variati il numero e la circoscrizione delle direzioni compartimentali, il cui numero non puo' comunque essere superiore a dodici. 3. Alla direzione compartimentale del territorio e' preposto un dirigente superiore. 4. I direttori compartimentali designano, nell'ambito dei dirigenti superiori o, in mancanza, dei primi dirigenti in servizio presso le rispettive direzioni compartimentali, i funzionari che li sostituiscono in caso di impedimento. 5. Le direzioni compartimentali sono suddivise in reparti, tecnici e amministrativi, di regola corrispondenti, per numero e competenza, alle direzioni centrali del dipartimento del territorio. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti il numero e le attribuzioni dei reparti di ciascuna delle direzioni compartimentali del territorio.