Art. 38 
             (Direzioni compartimentali del territorio) 
 1. Le  direzioni  compartimentali  del  territorio  hanno  sede  nei
seguenti capoluoghi di  regione  e  sono  competenti  a  svolgere  le
rispettive attivita' nelle regioni per  ciascuna  di  esse  indicate:
Torino, per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; Milano, per
la regione Lombardia; Venezia, per le  regioni  Trentino-Alto  Adige,
Veneto e Friuli-Venezia  Giulia;  Bologna,  per  le  regioni  Emilia-
Romagna e Marche; Firenze, per le regioni Toscana  ed  Umbria;  Roma,
per le regioni Lazio,  Abruzzo  e  Molise;  Napoli,  per  le  regioni
Campania e Calabria;  Bari,  per  le  regioni  Puglia  e  Basilicata;
Palermo, per la regione Sicilia; Cagliari, per la regione Sardegna. 
 2. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare  sentiti  le
organizzazioni   sindacali    rappresentate    nel    consiglio    di
amministrazione ed il  Consiglio  di  Stato  e  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono essere  variati
il numero e la circoscrizione delle direzioni compartimentali, il cui
numero non puo' comunque essere superiore a dodici. 
 3. Alla direzione compartimentale  del  territorio  e'  preposto  un
dirigente superiore. 
 4. I direttori compartimentali designano, nell'ambito dei  dirigenti
superiori o, in mancanza, dei primi dirigenti in servizio  presso  le
rispettive   direzioni   compartimentali,   i   funzionari   che   li
sostituiscono in caso di impedimento. 
 5. Le direzioni compartimentali sono suddivise in reparti, tecnici e
amministrativi, di regola corrispondenti, per  numero  e  competenza,
alle direzioni centrali del dipartimento del territorio. Con  decreti
del Ministro delle finanze sono stabiliti il numero e le attribuzioni
dei  reparti  di  ciascuna  delle   direzioni   compartimentali   del
territorio.