Art. 40 
       (Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette) 
 1. I centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, oltre ad
esercitare le competenze gia' demandate ai centri di  servizio  delle
imposte dirette dalle vigenti disposizioni, provvedono: 
 a) alla ricezione e al controllo delle  dichiarazioni  di  cui  agli
articoli 28 e 74-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  con  esclusione  delle  dichiarazioni   con
richiesta di  rimborso;  all'emanazione  dei  conseguenti  avvisi  di
irrogazione di sanzioni;  alla  segnalazione  al  competente  ufficio
delle entrate delle incongruenze che possono dare luogo a rettifica; 
 b) alla liquidazione dei certificati del sostituto d'imposta a norma
dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600; all'emanazione degli avvisi  di  accertamento
parziale, a  norma  dell'articolo  41-bis  dello  stesso  decreto,  e
all'irrogazione  delle  relative  sanzioni;   all'irrogazione   delle
sanzioni amministrative per violazioni rilevate  nella  procedura  di
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi che non danno  luogo  ad
accertamento; alla sospensione della riscossione, ai  ricorsi  contro
gli atti esecutivi del concessionario, alla  sospensione  dell'azione
esecutiva ed alla concessione di maggior rateazione, ai  sensi  degli
articoli 19, 39 e 53 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602,  per  i  ruoli  di  competenza;  ai  rimborsi
d'imposta di cui agli articoli 37, 38 e 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
 2. Alla direzione dei centri di servizio  sono  preposti  funzionari
con la qualifica di dirigente superiore. 
 3. I centri di servizio dipendono dalle  direzioni  regionali  delle
entrate nella cui circoscrizione hanno sede.  Al  loro  interno  essi
sono ordinati in reparti, il cui numero  e  la  cui  competenza  sono
stabiliti, sulla base dei criteri organizzativi  di  massima  fissati
con decreto del direttore generale del  dipartimento  delle  entrate,
con decreti dei competenti direttori regionali delle entrate. 
 4. In sede di prima attuazione del presente regolamento, il numero e
la competenza territoriale dei centri  di  servizio  corrispondono  a
quelli indicati dall'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Con decreti del  Ministro  delle
finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate
nel consiglio di amministrazione  ed  il  Consiglio  di  Stato  e  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  puo'
essere variata, su proposta del direttore generale  del  dipartimento
delle entrate, sentito il comitato di  gestione  del  dipartimento  e
previo  parere  favorevole  del  consiglio  di  amministrazione,   la
competenza territoriale dei centri di servizio. 
 
          Note all'art. 40:
          -  Il testo degli articoli 28 e 74-bis del citato D.P.R. n.
          633/1972 e' il seguente:
          "Art. 28 (Dichiarazione annuale). - Entro il giorno  5  del
          mese   di  marzo  di  ciascun  anno  il  contribuente  deve
          presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa
          all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in
          conformita'  al  modello approvato con decreto del Ministro
          delle finanze.
          Dalla dichiarazione devono risultare:
          1) l'ammontare imponibile delle cessioni di  beni  e  delle
          prestazioni  di  servizi  registrate  nell'anno precedente,
          distinto  secondo  l'aliquota  applicabile,  e  l'ammontare
          delle  relative  imposte.  I  commercianti  al minuto e gli
          altri contribuenti di cui all'art. 22 devono indicare  come
          ammontare  imponibile  quello  dei corrispettivi registrati
          nell'anno precedente ai sensi  dell'art.  24,  diminuiti  a
          norma del quarto comma dell'art. 27;
          2)  l'ammontare  delle  operazioni non imponibili di cui al
          sesto comma dell'art. 21 e quello delle  operazioni  esenti
          ivi  indicate,  registrate  ai sensi degli articoli 23 e 24
          nell'anno precedente;
          3) l'ammontare degli acquisti e delle  importazioni  per  i
          quali  e'  ammessa  la  detrazione  prevista  nell'art. 19,
          risultante  dalle  fatture  e   dalle   bollette   doganali
          registrate  nell'anno  precedente  a  norma  dell'art.  25,
          distinto   secondo    l'aliquota    applicabile,    nonche'
          l'ammontare   delle   relative   imposte   e  quello  delle
          rettifiche di cui all'art. 19-bis;
          4) la differenza fra l'ammontare complessivo delle  imposte
          di cui al n. 1) e quello delle imposte detraibili di cui al
          n.  3),  tenendo  conto anche delle variazioni registrate e
          norma dell'art. 26;
          5) l'ammontare delle somme versate ai sensi dell'art. 27  e
          gli estremi delle relative attestazioni.
          Il  Ministro  delle finanze, con il decreto di cui al primo
          comma, puo' includere nel modello la richiesta  di  dati  e
          notizie   per   i  quali  la  legge  autorizza  l'invio  di
          questionari.
          Il  contribuente  perde  il  diritto  alle  detrazioni  non
          computate   per  i  mesi  di  competenza  ne'  in  sede  di
          dichiarazione annuale.
          La dichiarazione annuale deve essere presentata  anche  dai
          contribuenti    che   non   hanno   effettuato   operazioni
          imponibili".
          "Art.  74-bis  (Disposizioni  per  il   fallimento   e   la
          liquidazione  coatta  amministrativa).  - Per le operazioni
          effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o
          di liquidazione  coatta  amministrativa,  gli  obblighi  di
          fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini
          non  siano  ancora  scaduti,  devono  essere  adempiuti dal
          curatore o dal commissario liquidatore entro  quattro  mesi
          dalla   nomina.   Entro   lo  stesso  termine  deve  essere
          presentata apposita dichiarazione con le indicazioni e  gli
          allegati  di  cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle
          operazioni  registrate   nella   parte   dell'anno   solare
          anteriore   alla   dichiarazione   di   fallimento   o   di
          liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente
          comma.
          Per  le  operazioni effettuate successivamente all'apertura
          del  fallimento  o  all'inizio  della  liquidazione  coatta
          amministrativa   gli   adempimenti  previsti  dal  presente
          decreto,   anche   se   e'   stato   disposto   l'esercizio
          provvisorio,  devono  essere  eseguiti  dal  curatore o dal
          commissario liquidatore. Le fatture  devono  essere  emesse
          entro  trenta  giorni  dal  momento  di effettuazione delle
          operazioni  e  le  liquidazioni  periodiche  di  cui   agli
          articoli  27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o
          trimestre siano state registrate operazioni imponibili".
          - Il testo degli articoli 36-ter e 41-bis del citato D.P.R.
          n.  600/1973 e' il seguente:
          "Art. 36-ter (Liquidazione dell'imposta sul  reddito  delle
          persone  fisiche in base a piu' dichiarazioni o certificati
          di esse sostitutivi presentati dallo stesso  contribuente).
          -   Senza   pregiudizio  dell'accertamento  a  norma  degli
          articoli 37 e seguenti, gli  uffici  delle  imposte,  sulla
          base  degli  elementi  in loro possesso o di quelli forniti
          dal centro informativo delle imposte dirette procedono alla
          liquidazione  della  maggiore  imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche  dovuta  sull'ammontare  complessivo  dei
          redditi risultanti da piu' dichiarazioni o  certificati  di
          cui all'art. 1, quarto comma, lettera d), presentati per lo
          stesso anno dal medesimo contribuente.
          Nella  cartella  dei  pagamenti  devono  essere  indicati i
          motivi che hanno dato luogo alla liquidazione  dell'imposta
          da parte dell'ufficio a norma del comma precedente.
          Nelle  ipotesi  che  precedono il contribuente e' invitato,
          anche per via telefonica o a mezzo posta, a  confermare  la
          esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e
          a  rettificare  eventuali  errori  formali;  potra' inoltre
          esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza
          sia stata indicata  nella  dichiarazione  ma  ad  essa  non
          allegati".
          L'ultimo  comma  del  surriportato  art.  36-ter  e'  stato
          aggiunto dall'art. 10-ter, comma 2, del  D.L.  n.  69/1989,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 154/1989. La
          disposizione ha effetto dal periodo d'imposta che ha inizio
          dopo il 31 dicembre 1988 (art.  13, comma 1,  del  decreto-
          legge).
          "Art.  41-bis  (Accertamento parziale in base agli elementi
          segnalati dall'anagrafe tributaria).  -  Senza  pregiudizio
          dell'ulteriore  azione  accertatrice  nei termini stabiliti
          dall'art. 43,  gli  uffici  delle  imposte,  qualora  dalle
          segnalazioni   effettuate   dal  centro  informativo  delle
          imposte  dirette  risultino  elementi  che  consentono   di
          stabilire  l'esistenza  di  un  reddito non dichiarato o il
          maggiore ammontare di un reddito  parzialmente  dichiarato,
          che   avrebbe   dovuto  concorrere  a  formare  il  reddito
          imponibile,  compresi  i  redditi  da   partecipazioni   in
          societa',  associazioni  ed  imprese di cui all'art.  5 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  o  l'esistenza   di   deduzioni,   esenzioni   ed
          agevolazioni  in  tutto  o  in parte non spettanti, possono
          limitarsi  ad  accertare in base agli elementi predetti, il
          reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica  la
          disposizione dell'art. 44".
          -  Il  testo  degli  articoli  19,  39  e  53 del D.P.R. n.
          602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte  sui
          redditi) e' il seguente:
          "Art.  19  (Prolungata  rateazione dei debiti d'imposta). -
          L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere,  su
          richiesta  del  contribuente,  la ripartizione fino a dieci
          rate del debito tributario per imposte arretrate.  In  caso
          di  omesso  pagamento  di  due  rate  consecutive  l'intero
          ammontare iscritto  nei  ruoli  e'  riscuotibile  in  unica
          soluzione.
          Non  puo'  essere  concessa  la  rateazione  delle  imposte
          iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari.
          Tuttavia il Ministro delle  finanze,  eccezionalmente  puo'
          disporre,  con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale, la rateazione fino ad un massimo di cinque  rate
          delle  imposte  iscritte  nei  ruoli  speciali  e nei ruoli
          straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste
          la   comprovata   necessita'   di   mantenere   i   livelli
          occupazionali   e  di  assicurare  il  proseguimento  delle
          attivita'   produttive,   tenuto    conto    anche    della
          localizzazione   di   queste.  La  rateazione  puo'  essere
          altresi' disposta nei confronti degli enti  territoriali  e
          delle aziende che svolgono un servizio pubblico essenziale,
          al  fine  di  garantire  lo svolgimento dei servizi da essi
          erogati".
          Al primo comma  dell'articolo  surriportato  le  rate  sono
          state portate da 12 a 10 dall'art. 3 del D.P.R. n. 920/1976
          con  effetto  dal  20  gennaio  1977  (art.  4 dello stesso
          decreto).
          Inoltre l'art. 3 del D.P.R. n.  506/1979  ha  soppresso  le
          parole "relative soprattasse", che figuravano alla fine del
          primo periodo del comma primo.
          Il  secondo ed il terzo comma sono stati aggiunti dall'art.
          3 della legge n. 46/1980 andando a sostituire  l'originario
          secondo comma.
          "Art.  39  (Ricorso  avverso  l'iscrizione  a  ruolo). - Il
          ricorso contro il ruolo di cui all'art. 16 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 636, non
          sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di  finanza,
          sentito l'ufficio delle imposte, ha facolta' di disporla in
          tutto  o  in parte fino alla decisione della commissione di
          primo  grado,   con   provvedimento   motivato   notificato
          all'esattore  e  al  contribuente.  Il  provvedimento  puo'
          essere revocato dall'intendente di finanza ove  sopravvenga
          fondato pericolo per la riscossione.
          Il  ricorso  puo'  essere  proposto anche in caso di omessa
          indicazione o  documentazione,  in  sede  di  dichiarazione
          annuale,  dei  versamenti diretti eseguiti e delle ritenute
          d'acconto operate  sui  redditi  dichiarati.  In  tal  caso
          l'ufficio  puo' procedere al rimborso dell'imposta iscritta
          a ruolo corrispondente all'ammontare dei versamenti e delle
          ritenute anche prima della decisione del ricorso.
          La  disposizione  del comma precedente si applica anche nel
          caso di ritenuta di acconto relativa a  importi  che  hanno
          concorso alla formazione dell'imponibile iscritto a ruolo a
          titolo  definitivo  a  seguito  di  accertamenti di ufficio
          senza che sia stata operata la detrazione della ritenuta di
          acconto.
          Non e' ammesso il rimborso delle  ritenute  di  acconto  di
          redditi  non  dichiarati o che non hanno formato oggetto di
          accertamento d'ufficio.
          Il Ministro delle finanze,  in  presenza  delle  condizioni
          previste  nell'ultimo  comma  dell'art. 19 puo' autorizzare
          per un periodo non superiore a  dodici  mesi,  con  proprio
          decreto   da   pubblicare   nella  Gazzetta  Ufficiale,  la
          sospensione della riscossione o degli atti esecutivi.
          Sull'ammontare  delle  somme  il  cui  pagamento  e'  stato
          sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a
          ciascuna  rata  l'interesse  in  ragione del nove per cento
          annuo.
          L'ammontare  degli  interessi  dovuti  e'  determinato  nel
          provvedimento  con cui viene accordata la sospensione ed e'
          riscosso unitamente all'imposta".
          "Art. 53 (Ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore).
          - Contro gli atti esecutivi dell'esattore possono ricorrere
          all'intendente di finanza il contribuente,  i  coobbligati,
          il  coniuge  e  i  parenti e affini fino al terzo grado del
          contribuente  o  dei   coobbligati   nonche',   quando   il
          procedimento  si  svolga  direttamente  nei  loro confronti
          quali responsabili in proprio del  pagamento  dell'imposta,
          gli  amministratori, i liquidatori e i soci di cui all'art.
          36.
          Il ricorso non e' ammesso nei casi  in  cui  e'  esperibile
          l'opposizione   prevista   dall'art.   619  del  codice  di
          procedura civile.
          L'intendente di finanza decide nel termine di trenta giorni
          dalla  presentazione  del  ricorso,   dopo   aver   sentito
          l'ufficio  delle  imposte  ed  aver  inviato  l'esattore  a
          presentare  le  deduzioni  entro  quindici   giorni.   Puo'
          frattanto  sospendere  gli atti esecutivi con provvedimento
          motivato.
          I   provvedimenti   dell'intendente   di    finanza    sono
          definitivi".
          Le  disposizioni del sopra citato D.P.R. 602/1973 che fanno
          riferimento agli esattori ed alle esattorie, secondo quanto
          disposto  dall'art.  129  del  D.P.R.  n.  43/1988,  devono
          intendersi  riferite  ai concessionari ed agli sportelli di
          riscossione di cui al medesimo decreto n. 43/1988.
          - Il testo degli articoli 37, 38 e 41 del citato D.P.R.  n.
          602/1973 e' il seguente:
          "Art.  37 (Rimborso di ritenute dirette). - Il contribuente
          assoggettato   a   ritenuta    diretta    puo'    ricorrere
          all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il
          domicilio  fiscale,  per  errore  materiale, duplicazione o
          inesistenza totale o parziale dell'obbligazione  tributaria
          entro il termine previsto dall'art.  2946 del codice civile
          chiedendo il rimborso.
          Avverso  la  decisione  dell'intendente  di finanza, ovvero
          trascorsi novanta giorni dalla data  di  presentazione  del
          ricorso    senza   che   sia   intervenuta   la   decisione
          dell'intendente di finanza, il contribuente puo'  ricorrere
          alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          636.
          Al  rimborso  l'intendente  di  finanza  provvede  mediante
          ordinativo di pagamento entro il termine di  trenta  giorni
          dalla  data  in  cui  il  provvedimento di accoglimento del
          ricorso si e' reso definitivo".
          "Art. 38 (Rimborso di versamenti diretti).  -  Il  soggetto
          che  ha  effettuato  il  versamento diretto puo' presentare
          all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha  sede
          l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento
          istanza  di  rimborso,  entro  il  termine  di decadenza di
          diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di
          errore materiale,  duplicazione  ed  inesistenza  totale  o
          parziale dell'obbligo di versamento.
          L'istanza  di  cui  al  primo  comma puo' essere presentata
          anche dal percipiente delle somme assoggettate  a  ritenuta
          entro  il  termine di decadenza di diciotto mesi dalla data
          in cui la ritenuta e' stata operata.
          L'intendente di finanza, sentito l'ufficio  delle  imposte,
          provvede al rimborso mediante, ordinativo di pagamento.
          Si   applicano  il  secondo  e  terzo  comma  dell'articolo
          precedente.
          Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi
          del primo comma, n. 3), o del secondo  comma,  lettera  c),
          dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in
          base  alla  dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  36-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della
          differenza  con  ordinativo  di  pagamento,   su   proposta
          dell'ufficio".
          L'ultimo comma dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e' stato
          cosi' modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 920/1976.
          "Art.  41  (Rimborso  d'ufficio).  - Quando emergono errori
          materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle  imposte,
          questo  provvede  ad  effettuare il rimborso delle maggiori
          somme iscritte a ruolo.
          La stessa disposizione si applica  per  il  rimborso  della
          differenza  quando  l'ammontare  della  ritenuta di acconto
          sugli importi che hanno concorso  alla  determinazione  del
          reddito   imponibile,   risultanti   dai   certificati  dei
          sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da
          altra idonea documentazione, allegati  alla  dichiarazione,
          e'  superiore  a quello dell'imposta liquidata in base alla
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          nonche'   per   i   crediti   di  imposta  derivanti  dalla
          liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi  dello
          stesso art. 36-bis.
          Nel  caso  di cui al comma precedente al rimborso provvede,
          su proposta dell'ufficio  delle  imposte,  l'intendente  di
          finanza  con  ordinativo  di  pagamento entro il termine di
          trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta".
          Il secondo comma del summenzionato art. 41 e'  stato  cosi'
          modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 920/1976.
          -  Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 787/1980 (Norme sulle
          competenze, sulle attribuzioni e sul personale  dei  centri
          di  servizio  del  Ministero  delle  finanze e disposizioni
          integrative e correttive dei decreti del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633, 29 settembre 1973,
          numeri 600 e 602), e' il seguente:
          "Art. 1  (Numero,  circoscrizioni  e  sede  dei  centri  di
          servizio). - I centri di servizio istituiti nell'ambito del
          Ministero  delle finanze con l'art. 8 della legge 24 aprile
          1980, n. 146, sono in numero di 14.
          Le circoscrizioni territoriali e  le  sedi  dei  centri  di
          servizio sono determinate nella tabella annessa al presente
          decreto.
          Il  centro  di  servizio  e'  collocato  nel territorio del
          comune indicato come sede ovvero in localita' distante  non
          oltre  50  chilometri  in  linea  retta  dal  suo  confine,
          tenendosi  conto  delle  infrastrutture  esistenti,   della
          disponibilita'  di  aree,  fabbricati e alloggi, nonche' di
          altre  condizioni  ambientali  e  della   possibilita'   di
          contenere i costi di costruzione e di gestione in relazione
          anche   ai   rapporti   con  gli  altri  uffici  periferici
          dell'Amministrazione finanziaria.
          Il centro di servizio  esercita  le  proprie  funzioni  nei
          riguardi dei soggetti che hanno domicilio fiscale nella sua
          circoscrizione  e  degli  uffici distrettuali delle imposte
          dirette che vi hanno sede".