Art. 40 (Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette) 1. I centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, oltre ad esercitare le competenze gia' demandate ai centri di servizio delle imposte dirette dalle vigenti disposizioni, provvedono: a) alla ricezione e al controllo delle dichiarazioni di cui agli articoli 28 e 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione delle dichiarazioni con richiesta di rimborso; all'emanazione dei conseguenti avvisi di irrogazione di sanzioni; alla segnalazione al competente ufficio delle entrate delle incongruenze che possono dare luogo a rettifica; b) alla liquidazione dei certificati del sostituto d'imposta a norma dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'emanazione degli avvisi di accertamento parziale, a norma dell'articolo 41-bis dello stesso decreto, e all'irrogazione delle relative sanzioni; all'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nella procedura di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi che non danno luogo ad accertamento; alla sospensione della riscossione, ai ricorsi contro gli atti esecutivi del concessionario, alla sospensione dell'azione esecutiva ed alla concessione di maggior rateazione, ai sensi degli articoli 19, 39 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i ruoli di competenza; ai rimborsi d'imposta di cui agli articoli 37, 38 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Alla direzione dei centri di servizio sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente superiore. 3. I centri di servizio dipendono dalle direzioni regionali delle entrate nella cui circoscrizione hanno sede. Al loro interno essi sono ordinati in reparti, il cui numero e la cui competenza sono stabiliti, sulla base dei criteri organizzativi di massima fissati con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate, con decreti dei competenti direttori regionali delle entrate. 4. In sede di prima attuazione del presente regolamento, il numero e la competenza territoriale dei centri di servizio corrispondono a quelli indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' essere variata, su proposta del direttore generale del dipartimento delle entrate, sentito il comitato di gestione del dipartimento e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, la competenza territoriale dei centri di servizio.
Note all'art. 40: - Il testo degli articoli 28 e 74-bis del citato D.P.R. n. 633/1972 e' il seguente: "Art. 28 (Dichiarazione annuale). - Entro il giorno 5 del mese di marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare: 1) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nell'anno precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile, e l'ammontare delle relative imposte. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 devono indicare come ammontare imponibile quello dei corrispettivi registrati nell'anno precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27; 2) l'ammontare delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate, registrate ai sensi degli articoli 23 e 24 nell'anno precedente; 3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali e' ammessa la detrazione prevista nell'art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare delle relative imposte e quello delle rettifiche di cui all'art. 19-bis; 4) la differenza fra l'ammontare complessivo delle imposte di cui al n. 1) e quello delle imposte detraibili di cui al n. 3), tenendo conto anche delle variazioni registrate e norma dell'art. 26; 5) l'ammontare delle somme versate ai sensi dell'art. 27 e gli estremi delle relative attestazioni. Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al primo comma, puo' includere nel modello la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza l'invio di questionari. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza ne' in sede di dichiarazione annuale. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili". "Art. 74-bis (Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa). - Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili". - Il testo degli articoli 36-ter e 41-bis del citato D.P.R. n. 600/1973 e' il seguente: "Art. 36-ter (Liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base a piu' dichiarazioni o certificati di esse sostitutivi presentati dallo stesso contribuente). - Senza pregiudizio dell'accertamento a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici delle imposte, sulla base degli elementi in loro possesso o di quelli forniti dal centro informativo delle imposte dirette procedono alla liquidazione della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu' dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, quarto comma, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente. Nella cartella dei pagamenti devono essere indicati i motivi che hanno dato luogo alla liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio a norma del comma precedente. Nelle ipotesi che precedono il contribuente e' invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potra' inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati". L'ultimo comma del surriportato art. 36-ter e' stato aggiunto dall'art. 10-ter, comma 2, del D.L. n. 69/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154/1989. La disposizione ha effetto dal periodo d'imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988 (art. 13, comma 1, del decreto- legge). "Art. 41-bis (Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria). - Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora dalle segnalazioni effettuate dal centro informativo delle imposte dirette risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'art. 44". - Il testo degli articoli 19, 39 e 53 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi) e' il seguente: "Art. 19 (Prolungata rateazione dei debiti d'imposta). - L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere, su richiesta del contribuente, la ripartizione fino a dieci rate del debito tributario per imposte arretrate. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione. Non puo' essere concessa la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari. Tuttavia il Ministro delle finanze, eccezionalmente puo' disporre, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la rateazione fino ad un massimo di cinque rate delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste la comprovata necessita' di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attivita' produttive, tenuto conto anche della localizzazione di queste. La rateazione puo' essere altresi' disposta nei confronti degli enti territoriali e delle aziende che svolgono un servizio pubblico essenziale, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi da essi erogati". Al primo comma dell'articolo surriportato le rate sono state portate da 12 a 10 dall'art. 3 del D.P.R. n. 920/1976 con effetto dal 20 gennaio 1977 (art. 4 dello stesso decreto). Inoltre l'art. 3 del D.P.R. n. 506/1979 ha soppresso le parole "relative soprattasse", che figuravano alla fine del primo periodo del comma primo. Il secondo ed il terzo comma sono stati aggiunti dall'art. 3 della legge n. 46/1980 andando a sostituire l'originario secondo comma. "Art. 39 (Ricorso avverso l'iscrizione a ruolo). - Il ricorso contro il ruolo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla decisione della commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato dall'intendente di finanza ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Il ricorso puo' essere proposto anche in caso di omessa indicazione o documentazione, in sede di dichiarazione annuale, dei versamenti diretti eseguiti e delle ritenute d'acconto operate sui redditi dichiarati. In tal caso l'ufficio puo' procedere al rimborso dell'imposta iscritta a ruolo corrispondente all'ammontare dei versamenti e delle ritenute anche prima della decisione del ricorso. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ritenuta di acconto relativa a importi che hanno concorso alla formazione dell'imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo a seguito di accertamenti di ufficio senza che sia stata operata la detrazione della ritenuta di acconto. Non e' ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di redditi non dichiarati o che non hanno formato oggetto di accertamento d'ufficio. Il Ministro delle finanze, in presenza delle condizioni previste nell'ultimo comma dell'art. 19 puo' autorizzare per un periodo non superiore a dodici mesi, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi. Sull'ammontare delle somme il cui pagamento e' stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del nove per cento annuo. L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con cui viene accordata la sospensione ed e' riscosso unitamente all'imposta". "Art. 53 (Ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore). - Contro gli atti esecutivi dell'esattore possono ricorrere all'intendente di finanza il contribuente, i coobbligati, il coniuge e i parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati nonche', quando il procedimento si svolga direttamente nei loro confronti quali responsabili in proprio del pagamento dell'imposta, gli amministratori, i liquidatori e i soci di cui all'art. 36. Il ricorso non e' ammesso nei casi in cui e' esperibile l'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile. L'intendente di finanza decide nel termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, dopo aver sentito l'ufficio delle imposte ed aver inviato l'esattore a presentare le deduzioni entro quindici giorni. Puo' frattanto sospendere gli atti esecutivi con provvedimento motivato. I provvedimenti dell'intendente di finanza sono definitivi". Le disposizioni del sopra citato D.P.R. 602/1973 che fanno riferimento agli esattori ed alle esattorie, secondo quanto disposto dall'art. 129 del D.P.R. n. 43/1988, devono intendersi riferite ai concessionari ed agli sportelli di riscossione di cui al medesimo decreto n. 43/1988. - Il testo degli articoli 37, 38 e 41 del citato D.P.R. n. 602/1973 e' il seguente: "Art. 37 (Rimborso di ritenute dirette). - Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo' ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile chiedendo il rimborso. Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente puo' ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si e' reso definitivo". "Art. 38 (Rimborso di versamenti diretti). - Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata. L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante, ordinativo di pagamento. Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio". L'ultimo comma dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e' stato cosi' modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 920/1976. "Art. 41 (Rimborso d'ufficio). - Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo. La stessa disposizione si applica per il rimborso della differenza quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis. Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta". Il secondo comma del summenzionato art. 41 e' stato cosi' modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 920/1976. - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 787/1980 (Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 600 e 602), e' il seguente: "Art. 1 (Numero, circoscrizioni e sede dei centri di servizio). - I centri di servizio istituiti nell'ambito del Ministero delle finanze con l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono in numero di 14. Le circoscrizioni territoriali e le sedi dei centri di servizio sono determinate nella tabella annessa al presente decreto. Il centro di servizio e' collocato nel territorio del comune indicato come sede ovvero in localita' distante non oltre 50 chilometri in linea retta dal suo confine, tenendosi conto delle infrastrutture esistenti, della disponibilita' di aree, fabbricati e alloggi, nonche' di altre condizioni ambientali e della possibilita' di contenere i costi di costruzione e di gestione in relazione anche ai rapporti con gli altri uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria. Il centro di servizio esercita le proprie funzioni nei riguardi dei soggetti che hanno domicilio fiscale nella sua circoscrizione e degli uffici distrettuali delle imposte dirette che vi hanno sede".