Art. 41 
                       (Uffici delle entrate) 
 1. Gli uffici delle entrate, da istituire in numero non superiore  a
mille, svolgono funzioni operative per l'applicazione dei tributi  di
competenza del dipartimento delle entrate. 
 2. L'attivita' di accertamento e' svolta  sulla  base  di  programmi
annuali di controllo. 
 3. Gli uffici delle entrate hanno competenza a decidere sui  ricorsi
in materia di finanza  locale  ed  esercitano  altresi'  le  seguenti
attribuzioni: 
 a) sospensione della  riscossione  ai  sensi  dell'articolo  39  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
 b) ricorsi contro gli atti esecutivi  del  concessionario  ai  sensi
dell'articolo 53 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602; 
 c) sospensione dell'azione esecutiva ai sensi dell'articolo  53  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
 d) concessione di maggior rateazione ai sensi dell'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
 e) ricezione, controllo e liquidazione delle  dichiarazioni  di  cui
agli articoli 28 e 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, con richiesta di rimborso; 
 f) rimborsi in materia di  imposta  di  registro,  imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili, imposta sulle successioni e
donazioni, imposte ipotecaria e catastale e imposta di bollo; 
 g) autorizzazioni al pagamento  in  modo  virtuale  dell'imposta  di
bollo; 
 h) autorizzazioni alla vendita dei valori bollati; 
 i) autorizzazioni all'impiego di macchine elettriche  bollatrici  ai
fini del pagamento dell'imposta di bollo; 
 l)  decisione  di  ricorsi  prodotti  in  materia  di  tasse   sulle
concessioni governative, automobilistiche e scolastiche; 
 m) rimborsi in  materia  di  tasse  sulle  concessioni  governative,
automobilistiche e scolastiche; 
 n) rimborsi in materia di condono edilizio; 
 o) sospensione della  licenza  o  dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita' di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge  26
gennaio 1983, n. 18, e all'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 
10 maggio 1976, n. 249; 
 p) adozione dei provvedimenti di competenza in materia di personale.
 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3  sono  conferite
 agli uffici delle  entrate  le  necessarie  attribuzioni  di  natura
 contabile, secondo le istruzioni di servizio stabilite  con  decreto
 del direttore generale  del  dipartimento,  da  emanare  sentito  il
 competente  comitato  di  gestione.  Le  attivita'  istruttorie   da
 svolgere al  di  fuori  della  circoscrizione  dell'ufficio  possono
 essere delegate all'ufficio territorialmente competente. 
 5. Gli uffici delle entrate hanno competenze omogenee  e  dimensioni
di norma omogenee. La dimensione e la  competenza  territoriale  sono
determinate,  sulla  base  dei  criteri   indicati   nel   comma   11
dell'articolo 7 della citata legge n. 358 del 1991, con  decreto  del
Ministro  delle  finanze,  da  emanare  sentiti   le   organizzazioni
sindacali  rappresentate  nel  consiglio  di  amministrazione  ed  il
Consiglio di Stato e da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Alla direzione degli uffici delle  entrate  sono
preposti funzionari con la qualifica  di  dirigente  superiore  o  di
primo dirigente; con decreto del Ministro delle finanze sono indicati
i relativi livelli dirigenziali nei limiti delle dotazioni  organiche
previste dalla tabella allegata alla citata legge n.  358  del  1991.
Nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere
istituiti uffici delle entrate a base circoscrizionale. La competenza
territoriale di detti uffici  puo'  essere  estesa  anche  ai  comuni
limitrofi. 
 6. Gli uffici delle entrate sono ordinati in reparti e,  all'interno
dei reparti, in sezioni. Con decreti del  direttore  regionale  delle
entrate sono stabiliti,  sulla  base  dei  criteri  organizzativi  di
massima fissati con decreto del direttore generale del  dipartimento,
il numero e le competenze dei reparti. Il  servizio  di  cassa  degli
uffici delle entrate e' disciplinato con decreto del  Ministro  delle
finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro. 
 7. I decreti di cui al comma 6 debbono  comunque  prevedere  che  in
ciascun ufficio operi  almeno  una  sezione  avente  le  funzioni  di
fornire assistenza ed  informazione  ai  contribuenti  anche  per  le
attivita' poste in  essere  dai  centri  di  servizio  delle  imposte
dirette ed indirette. Tali sezioni,  cui  spetta  anche  la  costante
analisi dell'economicita'  del  funzionamento  dei  servizi  e  della
semplicita' e snellezza  delle  procedure,  predispongono  periodiche
relazioni, con cadenza non superiore  all'anno  solare,  al  comitato
tributario regionale ed al direttore regionale delle entrate,  aventi
ad oggetto l'andamento dell'attivita' dell'ufficio e la qualita'  dei
rapporti con il contribuente. 
 8. Fermo restando il disposto dell'articolo 1 del  R.D.  30  ottobre
1933, n. 1611, gli uffici delle entrate, nonche', ove  previsto,  gli
uffici del territorio, gli uffici tecnici di  finanza  e  le  dogane,
curano, per i tributi di rispettiva competenza, la  rappresentanza  e
la difesa dell'Amministrazione finanziaria nelle controversie dinanzi
alle commissioni tributarie. Della rappresentanza  in  giudizio  sono
incaricati  di  regola  impiegati  delle  qualifiche  dirigenziali  o
appartenenti a profili professionali  di  qualifiche  funzionali  non
inferiori all'ottava. 
 
          Note all'art. 41:
          - Per il testo dell'art. 39 del citato D.P.R.  n.  602/1973
          si veda la nota all'art. 40.
          -  Per  il testo dell'art. 53 del citato D.P.R. n. 602/1973
          si veda la nota all'art. 40.
          - Per il testo dell'art. 19 del citato D.P.R.  n.  602/1973
          si veda la nota all'art. 40.
          - Per il testo degli articoli 28 e 74-bis del citato D.P.R.
          n.  633/1972 si veda la nota all'art. 40.
          -  Il  testo  del  quarto  comma dell'art. 2 della legge n.
          18/1983 (Obbligo  da  parte  di  determinate  categorie  di
          contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare
          uno   scontrino   fiscale   mediante   l'uso   di  speciali
          registratori di cassa), e' il  seguente:    "Qualora  siano
          state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni
          avvenute   in   tempi   diversi,  tre  distinte  violazioni
          dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commesse  in
          giorni  diversi  nel  corso  di un quinquennio, l'autorita'
          amministrativa  competente  dispone,   conformemente   alla
          proposta  dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la
          sospensione per un periodo non inferiore a tre giorni e non
          superiore ad un mese della  licenza  o  dell'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' svolta".
          -  Il  testo  dell'ottavo  comma dell'art. 8 della legge n.
          249/1976 (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge  18  marzo  1976,  n.  46, concernente misure
          urgenti  in  materia  tributaria),  cosi'  come  modificato
          dall'art.  1  della legge n. 71/1980, dall'art.  6 del D.L.
          n. 697/1982 e dall'art. 8  del  D.L.  n.  332/1989,  e'  il
          seguente: "Qualora siano state accertate definitivamente, a
          seguito  di  constatazioni  avvenute  in tempi diversi, tre
          distinte violazioni dell'obbligo di  emettere  la  ricevuta
          fiscale,  commesse  in  giorni  diversi  nel  corso  di  un
          quinquennio, l'autorita' amministrativa competente dispone,
          per un periodo non inferiore a tre giorni e  non  superiore
          ad   un  mese,  conformemente  alla  proposta  dell'ufficio
          dell'imposta sul  valore  aggiunto,  la  sospensione  della
          licenza  o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
          svolta".
          - Per il testo del comma 11 dell'art. 7 della citata  legge
          n.  358/1991 si vedano le note alle premesse.
          -  Il testo dell'art. 1 del R.D. n. 1611/1933 (Approvazione
          del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche  sulla
          rappresentanza   e   difesa   in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello  Stato)  e'
          il seguente:
          "Art.  1  (Art.  1,  primo  comma, e 15, secondo comma, del
          testo unico approvato con regio decreto 24  novembre  1913,
          n.  1303;  art.  1  del  regio decreto 20 novembre 1930, n.
          1483, n.  1804).  -  La  rappresentanza,  il  patrocinio  e
          l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato,
          anche  se  organizzate  ad  ordinamento  autonomo, spettano
          all'Avvocatura dello Stato.
          Gli  avvocati  dello  Stato  esercitano  le  loro  funzioni
          innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
          hanno  bisogno  di  mandato,  neppure nei casi nei quali le
          norme ordinarie richiedono il  mandato  speciale,  bastando
          che consti della loro qualita'".
          -  Si  riporta  la  tabella  allegata  alla citata legge n.
          358/1991:
                                                              TABELLA
                                               (Articolo 10, comma 2)
                       MINISTERO DELLE FINANZE
                       Qualifiche dirigenziali
1.  Livello di funzione
2.  Qualifica
3.  Posti di qualifica
4.  Funzione
5.  Posti di funzione
1.
2.
3.
4.  I. Ruolo amministrativo
5.
1.  B
2.  Dirigente generale
3.  4
4.  Segretario generale
5.  1
1.
2.
3.
4.  Direttore generale di dipartimento o della direzione generale aff
    generali e personale
5.  3
1.  C
2.  Dirigente generale
3.  32
4.  Direttore di ufficio centrale dell'ufficio del segretario general
5.  5
1.
2.
3.
4.  Vice direttore generale e direttore centrale
5.  3
1.
2.
3.
4.  Direttore centrale
5.  9
1.
2.
3.
4.  Direttore regionale delle entrate nelle sedi piu' rilevanti
5.  15
1.  D
2.  Dirigente superiore
3.  556
4.  Direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle
    direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del
    coordinamento legislativo; ispettore generale centrale; consiglie
    ministeriale aggiunto; direttore di centro informativo
5.  96
1.
2.
3.
4.  Direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti;
    direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o
    compartimentali; capo di servizio ispettivo nelle direzioni
    regionali o compartimentali
5.  60
1.
2.
3.
4.  Direttore di centro di servizio o di ufficio delle entrate o di
    ufficio del territorio nelle sedi piu' rilevanti
5.  400
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