Art. 41 (Uffici delle entrate) 1. Gli uffici delle entrate, da istituire in numero non superiore a mille, svolgono funzioni operative per l'applicazione dei tributi di competenza del dipartimento delle entrate. 2. L'attivita' di accertamento e' svolta sulla base di programmi annuali di controllo. 3. Gli uffici delle entrate hanno competenza a decidere sui ricorsi in materia di finanza locale ed esercitano altresi' le seguenti attribuzioni: a) sospensione della riscossione ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) ricorsi contro gli atti esecutivi del concessionario ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; c) sospensione dell'azione esecutiva ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; d) concessione di maggior rateazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; e) ricezione, controllo e liquidazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 28 e 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con richiesta di rimborso; f) rimborsi in materia di imposta di registro, imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale e imposta di bollo; g) autorizzazioni al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo; h) autorizzazioni alla vendita dei valori bollati; i) autorizzazioni all'impiego di macchine elettriche bollatrici ai fini del pagamento dell'imposta di bollo; l) decisione di ricorsi prodotti in materia di tasse sulle concessioni governative, automobilistiche e scolastiche; m) rimborsi in materia di tasse sulle concessioni governative, automobilistiche e scolastiche; n) rimborsi in materia di condono edilizio; o) sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e all'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249; p) adozione dei provvedimenti di competenza in materia di personale. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono conferite agli uffici delle entrate le necessarie attribuzioni di natura contabile, secondo le istruzioni di servizio stabilite con decreto del direttore generale del dipartimento, da emanare sentito il competente comitato di gestione. Le attivita' istruttorie da svolgere al di fuori della circoscrizione dell'ufficio possono essere delegate all'ufficio territorialmente competente. 5. Gli uffici delle entrate hanno competenze omogenee e dimensioni di norma omogenee. La dimensione e la competenza territoriale sono determinate, sulla base dei criteri indicati nel comma 11 dell'articolo 7 della citata legge n. 358 del 1991, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Alla direzione degli uffici delle entrate sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente; con decreto del Ministro delle finanze sono indicati i relativi livelli dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella allegata alla citata legge n. 358 del 1991. Nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituiti uffici delle entrate a base circoscrizionale. La competenza territoriale di detti uffici puo' essere estesa anche ai comuni limitrofi. 6. Gli uffici delle entrate sono ordinati in reparti e, all'interno dei reparti, in sezioni. Con decreti del direttore regionale delle entrate sono stabiliti, sulla base dei criteri organizzativi di massima fissati con decreto del direttore generale del dipartimento, il numero e le competenze dei reparti. Il servizio di cassa degli uffici delle entrate e' disciplinato con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro. 7. I decreti di cui al comma 6 debbono comunque prevedere che in ciascun ufficio operi almeno una sezione avente le funzioni di fornire assistenza ed informazione ai contribuenti anche per le attivita' poste in essere dai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette. Tali sezioni, cui spetta anche la costante analisi dell'economicita' del funzionamento dei servizi e della semplicita' e snellezza delle procedure, predispongono periodiche relazioni, con cadenza non superiore all'anno solare, al comitato tributario regionale ed al direttore regionale delle entrate, aventi ad oggetto l'andamento dell'attivita' dell'ufficio e la qualita' dei rapporti con il contribuente. 8. Fermo restando il disposto dell'articolo 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, gli uffici delle entrate, nonche', ove previsto, gli uffici del territorio, gli uffici tecnici di finanza e le dogane, curano, per i tributi di rispettiva competenza, la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione finanziaria nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie. Della rappresentanza in giudizio sono incaricati di regola impiegati delle qualifiche dirigenziali o appartenenti a profili professionali di qualifiche funzionali non inferiori all'ottava.
Note all'art. 41: - Per il testo dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 602/1973 si veda la nota all'art. 40. - Per il testo dell'art. 53 del citato D.P.R. n. 602/1973 si veda la nota all'art. 40. - Per il testo dell'art. 19 del citato D.P.R. n. 602/1973 si veda la nota all'art. 40. - Per il testo degli articoli 28 e 74-bis del citato D.P.R. n. 633/1972 si veda la nota all'art. 40. - Il testo del quarto comma dell'art. 2 della legge n. 18/1983 (Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa), e' il seguente: "Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorita' amministrativa competente dispone, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta". - Il testo dell'ottavo comma dell'art. 8 della legge n. 249/1976 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria), cosi' come modificato dall'art. 1 della legge n. 71/1980, dall'art. 6 del D.L. n. 697/1982 e dall'art. 8 del D.L. n. 332/1989, e' il seguente: "Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorita' amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta". - Per il testo del comma 11 dell'art. 7 della citata legge n. 358/1991 si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 1 del R.D. n. 1611/1933 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato) e' il seguente: "Art. 1 (Art. 1, primo comma, e 15, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1483, n. 1804). - La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualita'". - Si riporta la tabella allegata alla citata legge n. 358/1991: TABELLA (Articolo 10, comma 2) MINISTERO DELLE FINANZE Qualifiche dirigenziali 1. Livello di funzione 2. Qualifica 3. Posti di qualifica 4. Funzione 5. Posti di funzione 1. 2. 3. 4. I. Ruolo amministrativo 5. 1. B 2. Dirigente generale 3. 4 4. Segretario generale 5. 1 1. 2. 3. 4. Direttore generale di dipartimento o della direzione generale aff generali e personale 5. 3 1. C 2. Dirigente generale 3. 32 4. Direttore di ufficio centrale dell'ufficio del segretario general 5. 5 1. 2. 3. 4. Vice direttore generale e direttore centrale 5. 3 1. 2. 3. 4. Direttore centrale 5. 9 1. 2. 3. 4. Direttore regionale delle entrate nelle sedi piu' rilevanti 5. 15 1. D 2. Dirigente superiore 3. 556 4. Direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo; ispettore generale centrale; consiglie ministeriale aggiunto; direttore di centro informativo 5. 96 1. 2. 3. 4. Direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti; direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali; capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali 5. 60 1. 2. 3. 4. Direttore di centro di servizio o di ufficio delle entrate o di ufficio del territorio nelle sedi piu' rilevanti 5. 400 CONTINUA NEL DOCUMENTO SICCESSIVO