Art. 42 (Uffici del territorio) 1. In ciascun capoluogo di provincia sono istituiti gli uffici del territorio, con competenza, di regola, sull'intero territorio della provincia. 2. Agli uffici del territorio sono demandati compiti di consulenza tecnica ed estimativa, di accertamento, verifica, e rilievo in materia catastale e geotopografica, di amministrazione e gestione delle proprieta' immobiliari dello Stato, nonche' di trascrizione e di costituzione dei diritti reali sugli immobili. Le attribuzioni gia' demandate agli uffici tecnici erariali, alle conservatorie dei registri immobiliari e, in materia di amministrazione e gestione del demanio e del patrimonio immobiliare, alle intendenze di finanza sono esercitate dagli uffici del territorio con le modalita' e i poteri previsti dalle vigenti disposizioni. In particolare, i predetti uffici programmano, d'intesa con i comandi competenti della Guardia di finanza e degli altri organi di polizia, controlli sistematici finalizzati ad impedire od a reprimere occupazioni abusive degli immobili dello Stato ed ogni altro eventuale abuso nella loro utilizzazione. Gli uffici del territorio esercitano altresi' le competenze in materia di personale previste da norme legislative e regolamentari. 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le competenze degli uffici del territorio sono limitate, in materia catastale, a quelle previste dalla vigente legislazione. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 sono conferite agli uffici del territorio le necessarie attribuzioni di natura contabile, secondo le istruzioni di servizio stabilite con decreto del direttore generale del dipartimento, da emanare sentito il competente comitato di gestione. Le attivita' istruttorie da svolgere al di fuori della circoscrizione dell'ufficio possono essere delegate all'ufficio territorialmente competente. 5. In relazione alle dimensioni territoriali di alcuni comuni e per assicurare un migliore servizio nei confronti dei contribuenti, possono essere istituiti, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, reparti o sezioni staccate degli uffici del territorio aventi sede anche in comuni diversi dal capoluogo di provincia e da quelli indicati al comma 6. 6. Nei comuni non capoluoghi di provincia ove hanno sede le conservatorie dei registri immobiliari possono essere istituite, con decreto del Ministro delle finanze da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sezioni staccate degli uffici del territorio, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari. 7. Alla direzione degli uffici del territorio sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente. Il livello dirigenziale degli uffici del territorio e' determinato con appositi decreti ministeriali, da emanare sentito il comitato di gestione del dipartimento e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 8. I direttori degli uffici del territorio esercitano le attribuzioni loro conferite da norme legislative e regolamentari, nonche' funzioni di organizzazione e vigilanza nell'ambito territoriale di competenza, per assicurare l'economicita' dei servizi, nonche' l'efficienza e la regolarita' dello svolgimento dei compiti istituzionali, in conformita' alle direttive e alle disposizioni impartite dalle direzioni centrali e compartimentali del dipartimento. 9. Gli uffici del territorio sono ordinati in reparti, che possono essere suddivisi in sezioni. Con decreti del direttore compartimentale del territorio sono stabiliti, sulla base dei criteri organizzativi di massima fissati con decreto del direttore generale del dipartimento, il numero e le competenze dei reparti. Il servizio di cassa degli uffici del territorio e' disciplinato con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro. 10. I decreti di cui al comma 9 debbono comunque prevedere che in ciascun ufficio operi almeno una sezione avente le funzioni di fornire assistenza ed informazione agli utenti. Tali sezioni, cui spetta anche la costante analisi dell'economicita' del funzionamento dei servizi e della semplicita' e snellezza delle procedure, predispongono periodiche relazioni, con cadenza non superiore all'anno solare, al comitato tributario regionale ed al direttore del compartimento, aventi ad oggetto l'andamento dell'attivita' dell'ufficio e la qualita' dei rapporti con l'utente. 11. Alla direzione dei reparti degli uffici del territorio sono preposti funzionari con la qualifica di primo dirigente o, negli uffici di minore rilevanza, funzionari della nona od ottava qualifica funzionale.