Art. 42 
                       (Uffici del territorio) 
 1. In ciascun capoluogo di provincia sono istituiti gli  uffici  del
territorio, con competenza, di regola, sull'intero  territorio  della
provincia. 
 2. Agli uffici del territorio sono demandati compiti  di  consulenza
tecnica ed  estimativa,  di  accertamento,  verifica,  e  rilievo  in
materia catastale e geotopografica,  di  amministrazione  e  gestione
delle proprieta' immobiliari dello Stato, nonche' di  trascrizione  e
di costituzione dei diritti reali  sugli  immobili.  Le  attribuzioni
gia' demandate agli uffici tecnici erariali, alle  conservatorie  dei
registri immobiliari e, in materia di amministrazione e gestione  del
demanio e del patrimonio immobiliare, alle intendenze di finanza sono
esercitate dagli uffici del territorio con le modalita'  e  i  poteri
previsti dalle  vigenti  disposizioni.  In  particolare,  i  predetti
uffici programmano, d'intesa con i comandi competenti  della  Guardia
di finanza e degli altri organi  di  polizia,  controlli  sistematici
finalizzati ad impedire od  a  reprimere  occupazioni  abusive  degli
immobili dello  Stato  ed  ogni  altro  eventuale  abuso  nella  loro
utilizzazione. Gli  uffici  del  territorio  esercitano  altresi'  le
competenze in materia di personale previste da  norme  legislative  e
regolamentari. 
 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le  competenze  degli
uffici del territorio sono limitate, in materia catastale,  a  quelle
previste dalla vigente legislazione. 
 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2  sono  conferite
agli uffici del  territorio  le  necessarie  attribuzioni  di  natura
contabile, secondo le istruzioni di servizio  stabilite  con  decreto
del direttore  generale  del  dipartimento,  da  emanare  sentito  il
competente comitato di gestione. Le attivita' istruttorie da svolgere
al di fuori della circoscrizione dell'ufficio possono essere delegate
all'ufficio territorialmente competente. 
5. In relazione alle dimensioni territoriali di alcuni comuni  e  per
assicurare un  migliore  servizio  nei  confronti  dei  contribuenti,
possono essere istituiti, con decreto del Ministro delle finanze,  da
emanare  sentiti  le  organizzazioni  sindacali   rappresentate   nel
consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  previo  parere
favorevole  del  consiglio  di  amministrazione,  reparti  o  sezioni
staccate degli uffici del territorio  aventi  sede  anche  in  comuni
 diversi dal capoluogo di provincia e da quelli indicati al comma 6. 
 6. Nei  comuni  non  capoluoghi  di  provincia  ove  hanno  sede  le
conservatorie dei registri immobiliari possono essere istituite,  con
decreto  del  Ministro  delle   finanze   da   emanare   sentiti   le
organizzazioni   sindacali    rappresentate    nel    consiglio    di
amministrazione ed il  Consiglio  di  Stato  e  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sezioni staccate  degli
uffici del territorio, con competenza limitata alla conservazione dei
registri immobiliari. 
 7.  Alla  direzione  degli  uffici  del  territorio  sono   preposti
funzionari con  la  qualifica  di  dirigente  superiore  o  di  primo
dirigente. Il livello dirigenziale degli  uffici  del  territorio  e'
determinato con appositi decreti ministeriali, da emanare sentito  il
comitato di gestione del dipartimento e previo parere favorevole  del
consiglio di amministrazione. 
 8.  I  direttori  degli  uffici   del   territorio   esercitano   le
attribuzioni loro conferite da  norme  legislative  e  regolamentari,
nonche'  funzioni   di   organizzazione   e   vigilanza   nell'ambito
territoriale  di  competenza,  per  assicurare   l'economicita'   dei
servizi, nonche' l'efficienza e la regolarita' dello svolgimento  dei
compiti  istituzionali,  in  conformita'  alle   direttive   e   alle
disposizioni impartite dalle direzioni centrali e compartimentali del
dipartimento. 
 9. Gli uffici del territorio sono ordinati in reparti,  che  possono
essere   suddivisi   in   sezioni.   Con   decreti   del    direttore
compartimentale del territorio sono stabiliti, sulla base dei criteri
organizzativi di massima fissati con decreto del  direttore  generale
del dipartimento, il numero e le competenze dei reparti. Il  servizio
di cassa degli uffici del territorio e' disciplinato con decreto  del
Ministro delle finanze, da emanare di concerto con  il  Ministro  del
tesoro. 
 10. I decreti di cui al comma 9 debbono comunque  prevedere  che  in
ciascun ufficio operi  almeno  una  sezione  avente  le  funzioni  di
fornire assistenza ed informazione agli  utenti.  Tali  sezioni,  cui
spetta anche la costante analisi dell'economicita' del  funzionamento
dei  servizi  e  della  semplicita'  e  snellezza  delle   procedure,
predispongono  periodiche  relazioni,  con  cadenza   non   superiore
all'anno solare, al comitato tributario regionale ed al direttore del
compartimento,   aventi   ad   oggetto   l'andamento   dell'attivita'
dell'ufficio e la qualita' dei rapporti con l'utente. 
 11. Alla direzione dei reparti  degli  uffici  del  territorio  sono
preposti funzionari con la qualifica  di  primo  dirigente  o,  negli
uffici di minore rilevanza, funzionari della nona od ottava qualifica
funzionale.