ART. 51 - RIUNIONI DEL PERSONALE - ASSEMBLEE
1.-  Le  Organizzazioni   Sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
rappresentative su base nazionale e la loro RR.SS.AA. possono tenere,
nei  locali  dell'Azienda  disponibili,  con  esclusione  dei  locali
operativi e fuori dall'orario di lavoro, riunioni  di  personale  per
problemi  riguardanti  attivita'  sindacale,  fatta salva la completa
funzionalita' dei servizi operativi. Le riunioni potranno  riguardare
le generalita' del lavoratore o gruppi di essi.
2.-  La  Organizzazione  Sindacale  promotrice  della  riunione  deve
comunicare, di  regola  48  ore  prima,  alla  Direzione  dell'unita'
organizzativa  interessata,  l'ora  in  cui  si  vorrebbe  tenere  la
riunione,  l'ordine  del  giorno  ed  i  locali  che  si   vorrebbero
utilizzare  se  diversi da quelli indicati dall'Azienda. Nel caso che
il locale messo a disposizione dall'Azienda o indicato dal  Sindacato
promotore  non  dovesse  risultare temporaneamente disponibile, sara'
compito  dell'Azienda  trovare,  d'intesa   con   le   Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori interessati, altra idonea soluzione.
3.-  Le  Organizzazioni  Sindacali  possono  indire,  singolarmente o
congiuntamente,  riunioni  nei  locali  della  unita'   organizzativa
interessata,  con  esclusioni  di  quelli  operativi,  anche  durante
l'orario  di  lavoro  con  le  seguenti  modalita'  e  tenendo  conto
dell'esigenza  di garantire la sicurezza delle persone e del servizio
e la salvaguardia degli impianti:
  a) le riunioni devono essere  limitate  per  ciascun  dipendente  a
complessive massime 12 ore per anno solare;
  b)   la  Direzione  della  unita'  organizzativa  ha  l'obbligo  di
contabilizzare e comunicare alla  Sede  Centrale  l'utilizzazione  di
dette  ore. Durante dette riunioni deve essere assicurata la completa
funzionalita' degli impianti.
4.-  Alle   riunioni   hanno   facolta'   di   partecipare   limitate
rappresentanze   sindacali   di   lavoratori  delle  altre  categorie
espressamente invitate, i Segretari  nazionali  e  provinciali  delle
Organizzazioni   di   categoria,   Dirigenti  sindacali  confederali,
camerali, delle unioni e delle strutture territoriali,  i  nominativi
dei  quali ultimi saranno preventivamente comunicati all'Azienda onde
consentire  l'accesso  alle  sedi   interessate.   I   rappresentanti
dell'Azienda,  durante  le  riunioni  convocate  dalle Organizzazioni
Sindacali  dei  lavoratori,  non  possono  intervenire  in  veste  di
tutelatori o verbalizzatori.