ART. 51 - RIUNIONI DEL PERSONALE - ASSEMBLEE 1.- Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale e la loro RR.SS.AA. possono tenere, nei locali dell'Azienda disponibili, con esclusione dei locali operativi e fuori dall'orario di lavoro, riunioni di personale per problemi riguardanti attivita' sindacale, fatta salva la completa funzionalita' dei servizi operativi. Le riunioni potranno riguardare le generalita' del lavoratore o gruppi di essi. 2.- La Organizzazione Sindacale promotrice della riunione deve comunicare, di regola 48 ore prima, alla Direzione dell'unita' organizzativa interessata, l'ora in cui si vorrebbe tenere la riunione, l'ordine del giorno ed i locali che si vorrebbero utilizzare se diversi da quelli indicati dall'Azienda. Nel caso che il locale messo a disposizione dall'Azienda o indicato dal Sindacato promotore non dovesse risultare temporaneamente disponibile, sara' compito dell'Azienda trovare, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessati, altra idonea soluzione. 3.- Le Organizzazioni Sindacali possono indire, singolarmente o congiuntamente, riunioni nei locali della unita' organizzativa interessata, con esclusioni di quelli operativi, anche durante l'orario di lavoro con le seguenti modalita' e tenendo conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e del servizio e la salvaguardia degli impianti: a) le riunioni devono essere limitate per ciascun dipendente a complessive massime 12 ore per anno solare; b) la Direzione della unita' organizzativa ha l'obbligo di contabilizzare e comunicare alla Sede Centrale l'utilizzazione di dette ore. Durante dette riunioni deve essere assicurata la completa funzionalita' degli impianti. 4.- Alle riunioni hanno facolta' di partecipare limitate rappresentanze sindacali di lavoratori delle altre categorie espressamente invitate, i Segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria, Dirigenti sindacali confederali, camerali, delle unioni e delle strutture territoriali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all'Azienda onde consentire l'accesso alle sedi interessate. I rappresentanti dell'Azienda, durante le riunioni convocate dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, non possono intervenire in veste di tutelatori o verbalizzatori.