Art. 65
                        Attivita' ricreative
1.  Alle  attivita'  di  cui  all'art. 79 del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  ottobre 1985, n.782, provvede
l'Amministrazione  stessa  secondo  le  disposizioni   vigenti.   Per
sopperire all'impossibilita' di provvedere direttamente alle predette
attivita',   l'Amministrazione   puo'   avvalersi   delle   strutture
organizzative e funzionali del Fondo di assistenza per  il  personale
della  pubblica  sicurezza,  istituito con la legge 12 novembre 1964,
n.1279, secondo le modalita' da concordare con il Fondo stesso.
2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  l'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza puo' destinare appositi locali idoneamente attrezzati nelle
sedi  di  servizio,  scuole,  caserme  e  altre  infrastrutture della
Polizia di Stato ed assicurare, comunque, i servizi necessari.
 
          Note all'art. 65:
          - Si trascrive il testo dell'art. 79 del D.P.R. 28  ottobre
          1985, n.  782:
          "Art. 79. - L'Amministrazione della pubblica sicurezza cura
          la  funzionalita'  dei  centri balneari, montani, sportivi,
          circoli  ricreativi,   spacci,   favorisce   le   attivita'
          turistiche e culturali per il personale di cui all'art. 1 e
          relativi   familiari  e,  d'intesa  con  le  organizzazioni
          sindacali  del  personale  della  Polizia  di  Stato   piu'
          rappresentative   a   livello   nazionale,   stabilisce  le
          disposizioni di massima necessarie per  la  gestione  delle
          predette strutture".
          -  La  legge 12 novembre 1964, n. 1279, istituisce il Fondo
          di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.