Art. 65 Attivita' ricreative 1. Alle attivita' di cui all'art. 79 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, provvede l'Amministrazione stessa secondo le disposizioni vigenti. Per sopperire all'impossibilita' di provvedere direttamente alle predette attivita', l'Amministrazione puo' avvalersi delle strutture organizzative e funzionali del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, istituito con la legge 12 novembre 1964, n.1279, secondo le modalita' da concordare con il Fondo stesso. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' destinare appositi locali idoneamente attrezzati nelle sedi di servizio, scuole, caserme e altre infrastrutture della Polizia di Stato ed assicurare, comunque, i servizi necessari.
Note all'art. 65: - Si trascrive il testo dell'art. 79 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782: "Art. 79. - L'Amministrazione della pubblica sicurezza cura la funzionalita' dei centri balneari, montani, sportivi, circoli ricreativi, spacci, favorisce le attivita' turistiche e culturali per il personale di cui all'art. 1 e relativi familiari e, d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato piu' rappresentative a livello nazionale, stabilisce le disposizioni di massima necessarie per la gestione delle predette strutture". - La legge 12 novembre 1964, n. 1279, istituisce il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.