Art. 19. 
  1. Chi, esercitando alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'attivita' di cui all'art. 17, comma  1,  non  presenta  la
domanda nel termine e nei modi prescritti dai commi 1 e  3  dell'art.
7, ovvero non osserva le ulteriori condizioni fissate nel comma 3 del
medesimo articolo, ovvero non realizza il progetto di adeguamento nel
termine fissato dall'art. 17, comma 2,  ovvero  continua  l'attivita'
dopo il rifiuto, la revoca o la  sospensione  del  riconoscimento  e'
punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire  100
milioni. 
  2. Chi, esercitando alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le attivita' previste dall'art. 17, commi 4 e 5, non osserva
le prescrizioni ivi stabilite ovvero  continua  l'attivita'  dopo  il
rifiuto, la revoca o la sospensione del riconoscimento, e' punito con
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire 100 milioni. 
  3.  Alle  attivita'  previste   dal   presente   articolo   restano
applicabili le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1992 
                              SCALFARO 
                                   AMATO, Presidente del Consiglio 
                                   dei Ministri 
                                   COSTA, Ministro per il 
                                   coordinamento delle politiche 
                                   comunitarie 
                                   DE LORENZO, Ministro della sanita' 
                                   COLOMBO, Ministro degli affari 
                                   esteri 
                                   MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                   giustizia 
                                   BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI