Art. 19. 1. Chi, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di cui all'art. 17, comma 1, non presenta la domanda nel termine e nei modi prescritti dai commi 1 e 3 dell'art. 7, ovvero non osserva le ulteriori condizioni fissate nel comma 3 del medesimo articolo, ovvero non realizza il progetto di adeguamento nel termine fissato dall'art. 17, comma 2, ovvero continua l'attivita' dopo il rifiuto, la revoca o la sospensione del riconoscimento e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni. 2. Chi, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, le attivita' previste dall'art. 17, commi 4 e 5, non osserva le prescrizioni ivi stabilite ovvero continua l'attivita' dopo il rifiuto, la revoca o la sospensione del riconoscimento, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire 100 milioni. 3. Alle attivita' previste dal presente articolo restano applicabili le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE LORENZO, Ministro della sanita' COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI