Art. 47 (Art. 23 Cod. Str.)
(Definizione dei mezzi pubblicitari)
1. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri
alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio
realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata
nella sede dell'attivita' a cui si riferisce o nelle pertinenze
accessorie alla stessa. Puo' essere luminosa sia per luce propria che
per luce indiretta.
2. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo
illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in
modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati,
monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
3. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da
una idonea struttura di sostegno, che e' finalizzato alla diffusione
di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia
tramite sovrapposizione di altri elementi; esso e' utilizzabile in
entrambe le facciate anche per immagini diverse. Puo' essere luminoso
sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in
materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla
diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera
su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai
cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non puo' essere luminoso
ne' per luce propria ne' per luce indiretta.
5. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento
bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di
rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non
aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di
manifestazioni o spettacoli. Puo' essere luminoso per luce indiretta.
6. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la
riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di
scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi,
finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici.
7. E' da qualificare "impianto di pubblicita' o propaganda"
qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita' o alla propaganda
sia di prodotti che di attivita' e non individuabile, secondo le
definizioni precedenti, ne' come insegna, ne' come cartello, ne' come
manifesto, ne' come segno orizzontale reclamistico. Puo' essere
luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
8. Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari", indicato negli
articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi
inerenti la pubblicita': insegne, segni orizzontali reclamistici,
impianti di pubblicita' o propaganda, striscioni, locandine e
stendardi.