Art. 47 (Art. 23 Cod. Str.) 
                (Definizione dei mezzi pubblicitari) 
  1.  E'  da  considerare   "insegna"   la   scritta   in   caratteri
alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un  marchio
realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata
nella sede dell'attivita' a  cui  si  riferisce  o  nelle  pertinenze
accessorie alla stessa. Puo' essere luminosa sia per luce propria che
per luce indiretta. 
  2.  E'  da  qualificare   "sorgente   luminosa"   qualsiasi   corpo
illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo  luce  in
modo puntiforme o  lineare  o  planare,  illumina  aree,  fabbricati,
monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 
  3. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da
una idonea struttura di sostegno, che e' finalizzato alla  diffusione
di messaggi pubblicitari  o  propagandistici  sia  direttamente,  sia
tramite sovrapposizione di altri elementi; esso  e'  utilizzabile  in
entrambe le facciate anche per immagini diverse. Puo' essere luminoso
sia per luce propria che per luce indiretta. 
  4. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in
materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza,  finalizzato  alla
diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera
su strutture  murarie  o  su  altri  supporti  comunque  diversi  dai
cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non puo'  essere  luminoso
ne' per luce propria ne' per luce indiretta. 
  5. Si considera  "striscione,  locandina  e  stendardo"  l'elemento
bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo  di
rigidezza, mancante di una superficie  di  appoggio  o  comunque  non
aderente alla stessa, finalizzato alla  promozione  pubblicitaria  di
manifestazioni o spettacoli. Puo' essere luminoso per luce indiretta. 
  6.  E'  da  considerare   "segno   orizzontale   reclamistico"   la
riproduzione sulla superficie stradale,  con  pellicole  adesive,  di
scritte  in  caratteri  alfanumerici,  di  simboli   e   di   marchi,
finalizzata   alla   diffusione   di    messaggi    pubblicitari    o
propagandistici. 
  7.  E'  da  qualificare  "impianto  di  pubblicita'  o  propaganda"
qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita'  o  alla  propaganda
sia di prodotti che di attivita'  e  non  individuabile,  secondo  le
definizioni precedenti, ne' come insegna, ne' come cartello, ne' come
manifesto, ne'  come  segno  orizzontale  reclamistico.  Puo'  essere
luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 
  8. Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari", indicato  negli
articoli  successivi,  sono  da  ricomprendere  i  seguenti  elementi
inerenti la pubblicita':  insegne,  segni  orizzontali  reclamistici,
impianti  di  pubblicita'  o  propaganda,  striscioni,  locandine   e
stendardi.