Art. 47 (Art. 23 Cod. Str.) (Definizione dei mezzi pubblicitari) 1. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attivita' a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Puo' essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 3. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che e' finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso e' utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 4. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non puo' essere luminoso ne' per luce propria ne' per luce indiretta. 5. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Puo' essere luminoso per luce indiretta. 6. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 7. E' da qualificare "impianto di pubblicita' o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita' o alla propaganda sia di prodotti che di attivita' e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, ne' come insegna, ne' come cartello, ne' come manifesto, ne' come segno orizzontale reclamistico. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 8. Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari", indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicita': insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicita' o propaganda, striscioni, locandine e stendardi.