Art. 51 (Art. 23 Cod. Str.) (Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza) 1. Lungo o in prossimita' delle strade, fuori e dentro i centri abitati, e' vietata l'affissione di manifesti come definiti nell'articolo 47. 2. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 5, lungo o in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) m 3 dal limite della carreggiata; b) m 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) m 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) m 150 prima dei segnali di indicazione; f) m 100 dopo i segnali di indicazione; g) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali; h) m 300 dalle intersezioni; i) m 200 dagli imbocchi delle gallerie; l) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi. 3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade ove ne e' consentita l'installazione, e' comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle pertinenze di esercizio delle strade; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi; f) sui ponti e sottoponti; g) sui cavalcavia e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 4. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, salvo quanto previsto al comma 5, e' vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) m 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni; b) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie; c) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne parapedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni. 5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della sede stradale, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. 6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle rel- ative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove e' consentita la collocazione di tali cartelli e altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale. 7. Fuori dai centri abitati puo' essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 3 m(Elevato al Quadrato) ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a 200 m tra di loro e dagli altri cartelli. 8. Lungo le strade e in prossimita' delle stesse e' ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempreche' siano rispettate le distanze minime previste dai commi 2 e 4. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 m(Elevato al Quadrato), non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari. 9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 10. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi e' ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreche' durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 100 ed a 25 m. 11. E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilita' inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. 12. E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.