Art. 52 (Art. 23 Cod. Str.) (Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio) 1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e l'1% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreche' gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. 2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D ed E si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali. 3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento. 4. Nelle aree di parcheggio e' ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m(Elevato al Quadrato) per ogni servizio prestato.