Art. 52 (Art. 23 Cod. Str.)
(Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio
e nelle aree di parcheggio)
1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono
essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie
complessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stazioni di
servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C
e F, e l'1% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B,
sempreche' gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale,
lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza
degli accessi.
2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le
strade di tipo D ed E si applicano le disposizioni dei regolamenti
comunali.
3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre
disposizioni del codice e del presente regolamento.
4. Nelle aree di parcheggio e' ammessa, in eccedenza alle superfici
pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di
altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per
l'utenza della strada entro il limite di 2 m(Elevato al Quadrato) per
ogni servizio prestato.