Art. 52 (Art. 23 Cod. Str.) 
    (Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio 
                     e nelle aree di parcheggio) 
  1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree  di  parcheggio  possono
essere collocati cartelli e  mezzi  pubblicitari  la  cui  superficie
complessiva non supera il 5% delle aree occupate  dalle  stazioni  di
servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo  C
e F, e l'1% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo  A  e  B,
sempreche' gli stessi non siano collocati lungo il  fronte  stradale,
lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in  corrispondenza
degli accessi. 
  2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio  lungo  le
strade di tipo D ed E si applicano le  disposizioni  dei  regolamenti
comunali. 
  3. In  ognuno  dei  casi  suddetti  si  applicano  tutte  le  altre
disposizioni del codice e del presente regolamento. 
  4. Nelle aree di parcheggio e' ammessa, in eccedenza alle superfici
pubblicitarie computate in misura  percentuale,  la  collocazione  di
altri mezzi pubblicitari abbinati alla  prestazione  di  servizi  per
l'utenza della strada entro il limite di 2 m(Elevato al Quadrato) per
ogni servizio prestato.