Art. 53 (Art. 23 Cod. Str.)
(Autorizzazioni)
1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi
pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di
essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, e' rilasciata:
a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione
compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici
speciali per le autostrade;
b) per le autostrade in concessione dalla societa'
concessionaria;
c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprieta'
di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
d) per le strade militari dal comando territoriale competente.
2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono
essere improntate ai principi della massima semplificazione e della
determinazione dei tempi di rilascio.
3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per
l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve
presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente
indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione
amministrativa richiesta dall'ente competente un'autodichiarazione,
redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si
attesti che il manufatto che si intende collocare e' stato calcolato
e realizzato e sara' posto in opera, tenendo conto della natura del
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la
stabilita'. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del
messaggio da esporre e una planimetria in duplice copia ove e'
riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione
all'installazione. Possono essere allegati anche piu' bozzetti,
precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e
che, comunque, non puo' essere inferiore a tre mesi. Se la domanda e'
relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di
messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i
messaggi previsti.
4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una
delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi
di ricevimento.
5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede
o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere
motivato.
6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi
pubblicitari ha validita' per un periodo di tre anni ed e'
rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di
cui al comma 3.
7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il
rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello
stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di
tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che
deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente
competente entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello di
applicazione del listino.
8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare
dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la
durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario
riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve
farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente
competente, il quale e' tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i
successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono
tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che
contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio
dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo
pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e
degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto
stradale.
10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta
del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla
densita' pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati
relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il
sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli
articoli 225 e 226 del codice.
Nota all'art. 53:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca: "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme".