Art. 53 (Art. 23 Cod. Str.) 
                          (Autorizzazioni) 
  1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri  mezzi
pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista  di
essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, e' rilasciata: 
    a)  per  le  strade  e  le  autostrade  statali  dalla  direzione
compartimentale dell'ANAS competente per territorio  o  dagli  uffici
speciali per le autostrade; 
    b)   per   le   autostrade   in   concessione   dalla    societa'
concessionaria; 
    c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprieta'
di altri enti, dalle rispettive amministrazioni; 
    d) per le strade militari dal comando territoriale competente. 
  2. Tutte le procedure per il rilascio delle  autorizzazioni  devono
essere improntate ai principi della massima semplificazione  e  della
determinazione dei tempi di rilascio. 
  3. Il soggetto interessato al rilascio di  una  autorizzazione  per
l'installazione di  cartelli  o  di  altri  mezzi  pubblicitari  deve
presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente
indicato  al  comma   1,   allegando,   oltre   alla   documentazione
amministrativa richiesta dall'ente  competente  un'autodichiarazione,
redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la  quale  si
attesti che il manufatto che si intende collocare e' stato  calcolato
e realizzato e sara' posto in opera, tenendo conto della  natura  del
terreno  e  della  spinta  del  vento,  in  modo  da  garantirne   la
stabilita'.  Alla  domanda  deve  essere  allegato  un  bozzetto  del
messaggio da esporre e  una  planimetria  in  duplice  copia  ove  e'
riportata la  posizione  nella  quale  si  richiede  l'autorizzazione
all'installazione.  Possono  essere  allegati  anche  piu'  bozzetti,
precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno  di  essi  e
che, comunque, non puo' essere inferiore a tre mesi. Se la domanda e'
relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per  l'esposizione  di
messaggi variabili devono essere  allegati  i  bozzetti  di  tutti  i
messaggi previsti. 
  4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce  all'interessato  una
delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi
di ricevimento. 
  5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede
o nega l'autorizzazione. In  caso  di  diniego,  questo  deve  essere
motivato. 
  6.  L'autorizzazione  all'installazione  di  cartelli  o  di  mezzi
pubblicitari  ha  validita'  per  un  periodo  di  tre  anni  ed   e'
rinnovabile; essa deve essere intestata al  soggetto  richiedente  di
cui al comma 3. 
  7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il
rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello
stesso soggetto sulla base di un prezzario  annuale,  comprensivo  di
tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405,  che
deve essere predisposto e reso pubblico  da  parte  di  ciascun  ente
competente entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello  di
applicazione del listino. 
  8.  Fuori  dai  centri  abitati,  qualora  il   soggetto   titolare
dell'autorizzazione, decorsi  almeno  tre  mesi,  fermo  restando  la
durata della  stessa,  intenda  variare  il  messaggio  pubblicitario
riportato su un cartello o su  un  altro  mezzo  pubblicitario,  deve
farne domanda, allegando il bozzetto del  nuovo  messaggio,  all'ente
competente, il quale e' tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro  i
successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata. 
  9. Gli enti proprietari delle  strade  indicati  al  comma  1  sono
tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni  rilasciate,  che
contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio
dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o  mezzo
pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate  dei  cartelli  e
degli altri mezzi pubblicitari devono essere  riportate  nel  catasto
stradale. 
  10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a  richiesta
del Ministro dei  lavori  pubblici  -  Ispettorato  generale  per  la
circolazione  e  la  sicurezza  stradale,  specifico  rapporto  sulla
densita' pubblicitaria per aree  territorialmente  definite.  I  dati
relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a  popolare  il
sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui  agli
articoli 225 e 226 del codice. 
 
          Nota all'art. 53:
             -  La  legge  4  gennaio  1968, n. 15 reca: "Norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme".