Art. 56 (Art. 23 Cod. Str.)
(Vigilanza)
1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a
mezzo del proprio personale competente in materia di viabilita',
sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto
autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo
stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e
degli altri mezzi pubblicitari oltreche' sui termini di scadenza
delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale
incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di
specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve
provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente
proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni,
dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul
soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. La vigilanza puo' essere, inoltre, svolta da tutto il personale
di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le
proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i
provvedimenti di competenza.
4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice
la vigilanza puo' essere svolta, nell'ambito delle rispettive
competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei
beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente
proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono
essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, commi
8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del
codice, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla
notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto
titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di
inottemperanza si procede d'ufficio.
6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni
rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a
cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del
concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta.
In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.