Art. 57 (Art. 23 Cod. Str.) (Pubblicita' sui veicoli) 1. La pubblicita' luminosa di cui all'articolo 23, comma 2 del codice, purche' non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, e' ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti condizioni: a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; b) che esponga messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli; c) che sia resa luminosa solamente in condizione di marcia del veicolo; d) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario di 70 x 30 cm; e) che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore a 4/10, con un colore di fondo neutro; f) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo; g) che l'intensita' luminosa del pannello non sia superiore a 100 candele per metro quadrato. 2. L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non luminosa e' consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo. Sulle autovetture ad uso privato e' consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni: a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; c) che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe almeno 20 cm, riducibili a 10 cm sulle parti laterali; d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 4. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni: a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm; c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 5. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; b) che la superficie della parte rifrangente non occupi piu' di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a tre metri quadrati; c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie; d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere: forme di disco o di triangolo; disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione; colore rosso, salvo che per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata. 7. E' vietata qualunque forma di pubblicita' luminosa all'interno dei veicoli.