Art. 57 (Art. 23 Cod. Str.) 
                      (Pubblicita' sui veicoli) 
  1. La pubblicita' luminosa di cui  all'articolo  23,  comma  2  del
codice, purche' non intermittente e non realizzata mediante  messaggi
variabili, e' ammessa unicamente sui veicoli adibiti al  servizio  di
taxi,  quando  circolano  entro  i  centri  abitati,  alle   seguenti
condizioni: 
    a)  che  sia  realizzata  con  un  pannello  rettangolare   piano
bifacciale,  saldamente  ancorato  al  di  sopra  dell'abitacolo  del
veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; 
    b) che esponga messaggi di immediata percezione che non impegnino
particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli; 
    c) che sia resa luminosa solamente in condizione  di  marcia  del
veicolo; 
    d) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e le
dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario di  70
x 30 cm; 
    e) che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non
inferiore a 4/10, con un colore di fondo neutro; 
    f) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo; 
    g) che l'intensita' luminosa del pannello non sia superiore a 100
candele per metro quadrato. 
  2.  L'apposizione  sui  veicoli  di  pubblicita'  non  luminosa  e'
consentita,  salvo  quanto  previsto  ai  successivi  commi  3  e  4,
unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo  oneroso  e  se
realizzata  senza  creare  sporgenze  rispetto  alla  superficie  del
veicolo. Sulle autovetture ad uso privato  e'  consentita  unicamente
l'apposizione del marchio e della ragione  sociale  della  ditta  cui
appartiene il veicolo. 
  3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi  e'  consentita  sui
veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni: 
    a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; 
    b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; 
    c) che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle  superfici
distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione  e
dalle targhe almeno 20 cm, riducibili a 10 cm sulle parti laterali; 
    d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; 
    e) che, se realizzata mediante pannelli  aggiuntivi,  gli  stessi
non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla  superficie  sulla
quale sono applicati. 
  4. La pubblicita' non luminosa per conto terzi  e'  consentita  sui
veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni: 
    a)  che  sia  realizzata  con  un  pannello  rettangolare   piano
bifacciale,  saldamente  ancorato  al  di  sopra  dell'abitacolo  del
veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; 
    b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm; 
    c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 
  5. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti  e'
ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: 
    a)  che  la  pellicola  utilizzata   abbia   caratteristiche   di
rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; 
    b) che la superficie della parte rifrangente non occupi  piu'  di
due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia  superiore  a
tre metri quadrati; 
    c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non  superiore
ad 1/6 della superficie; 
    d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a  distanza
non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; 
    e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 
  6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli
e la combinazione dei colori non devono  generare  confusione  con  i
segnali stradali e in particolare non devono avere: forme di disco  o
di  triangolo;  disegni  confondibili  con  i   simboli   segnaletici
regolamentari  di  pericolo,  obbligo,  prescrizione  o  indicazione;
colore rosso, salvo che per la riproduzione di marchi depositati  nei
limiti di 1/5 della superficie utilizzata. 
  7. E' vietata qualunque forma di pubblicita'  luminosa  all'interno
dei veicoli.