Art. 58 (Art. 23 Cod. Str.) 
          (Adattamenti delle forme di pubblicita' esistenti 
                  all'entrata in vigore del codice) 
  1. I  cartelli  o  mezzi  pubblicitari  installati  sulla  base  di
autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e
non  rispondenti  alle  disposizioni  dello  stesso  e  del  presente
regolamento, devono  essere  rimossi  entro  dodici  mesi  dalla  sua
entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione,
fatto  salvo  il  diritto  dello  stesso  al  rimborso  della   somma
anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata. 
  2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per  i  quali,  in
base  alle  distanze  minime  previste   dall'articolo   51   occorre
provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione,  ad  uno
spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella  direzione
inversa  al  corrispondente  senso   di   marcia,   effettuando   gli
spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra  i  successivi
punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I  cartelli  e
gli  altri  mezzi  pubblicitari  che   non   possono   piu'   trovare
collocazione in ciascuno degli interspazi  devono  essere  rimossi  e
possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile  solo
dopo  il  rilascio  di  una  nuova  autorizzazione  per  la   diversa
posizione, fermi restando la durata e gli  importi  gia'  corrisposti
per l'autorizzazione originaria.