Art. 58 (Art. 23 Cod. Str.)
(Adattamenti delle forme di pubblicita' esistenti
all'entrata in vigore del codice)
1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di
autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e
non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente
regolamento, devono essere rimossi entro dodici mesi dalla sua
entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione,
fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma
anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.
2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in
base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre
provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno
spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione
inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli
spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi
punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e
gli altri mezzi pubblicitari che non possono piu' trovare
collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e
possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo
dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa
posizione, fermi restando la durata e gli importi gia' corrisposti
per l'autorizzazione originaria.