Art. 59 (Art. 23 Cod. Str.) 
                        (Pubblicita' fonica) 
  1. Ai fini di cui all'articolo 155 del codice, con gli autoveicoli,
motoveicoli, rimorchi e  ciclomotori  non  e'  consentito  effettuare
pubblicita' fonica. Possono essere  diffusi  unicamente  messaggi  di
pubblico interesse disposti dall'autorita' di  pubblica  sicurezza  o
dal sindaco. 
  2. La pubblicita' fonica e' consentita, previa  autorizzazione  del
sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il  tempo  della
campagna elettorale.