Art. 59 (Art. 23 Cod. Str.)
(Pubblicita' fonica)
1. Ai fini di cui all'articolo 155 del codice, con gli autoveicoli,
motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non e' consentito effettuare
pubblicita' fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di
pubblico interesse disposti dall'autorita' di pubblica sicurezza o
dal sindaco.
2. La pubblicita' fonica e' consentita, previa autorizzazione del
sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della
campagna elettorale.