Art. 59 (Art. 23 Cod. Str.) (Pubblicita' fonica) 1. Ai fini di cui all'articolo 155 del codice, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non e' consentito effettuare pubblicita' fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorita' di pubblica sicurezza o dal sindaco. 2. La pubblicita' fonica e' consentita, previa autorizzazione del sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.