Art. 19.
             Organismi di promozione, di perfezionamento
       professionale, teatro di figura di rilevanza nazionale
  1. Possono essere concesse sovvenzioni a favore di:
    A) Enti o  associazioni  a  iniziativa  pubblica  o  privata  che
svolgano  attivita' di promozione, di divulgazione e informazione nel
campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo  sviluppo
ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale.
    B)  Enti  o  associazioni  a carattere nazionale che coordinano e
sostengono l'attivita' di gruppi  teatrali  non  professionistici  ad
esso aderenti.
    C) Associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di
continuita',  attivita'  di  perfezionamento  professionale di quadri
artistici, tecnici ed  amministrativi  del  settore  teatrale  e  che
dimostrano  di possedere un corpo docente di accertata qualificazione
professionale  e  adeguati  spazi  attrezzati   per   l'effettuazione
dell'attivita' didattica e teatrale.
    D)  Enti o associazioni di promozione che nel campo del teatro di
figura svolgono  attivita'  di  conservazione  e  trasmissione  della
tradizione,   di   aggiornamento   delle  tecniche,  di  rinnovamento
espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di
rassegne e festival nonche' di produzione di  spettacoli,  allestendo
annualmente  almeno  una  nuova  produzione. Ove tali enti abbiano la
disponibilita' di una propria sede teatrale, l'intervento finanziario
dello Stato terra' conto  anche  delle  spese  di  gestione  di  tale
spazio.
  2.   Agli  organismi  di  cui  alla  lettera  A)  aventi  carattere
internazionale e sede legale nell'ambito dei Paesi  CEE  puo'  essere
concessa  una  sovvenzione  -  limitatamente alla attivita' svolta in
Italia - sempre che il legale rappresentante sia cittadino italiano.
  3. L'eventuale attivita' produttiva degli  organismi  di  cui  alle
precedenti lettere A), C) e D), deve essere connessa con le finalita'
istituzionali  e  non  puo'  assumere, all'interno di esse, carattere
prevalente. In caso contrario  l'iniziativa  potra'  essere  valutata
solo come iniziativa teatrale ai sensi del precedente art. 16.
  4.  Le sovvenzioni possono essere assegnate solo in presenza di una
rilevanza   nazionale   dell'organismo   e   di    una    particolare
qualificazione  dell'attivita';  per  le  associazioni  di  cui  alla
lettera C), l'intervento dello Stato puo' essere solo  integrativo  e
non  superiore al 30% degli interventi degli enti locali. Il predetto
limite  non  si  applica  agli  organismi  operanti  nell'ambito   di
istituzioni  universitarie  e  organizzazioni  sindacali  a carattere
nazionale.
  5.  Non  possono  essere  sovvenzionati,  salvo  casi  eccezionali,
comunque  non  ripetibili,  per validita' artistica e proprio impegno
finanziario,  organismi  che  beneficino  di  interventi   finanziari
previsti  dalla  presente  circolare  ad  altro  titolo  e presentino
identita' di  impresa  e  associazione  o,  una  soggettiva  analogia
riferita all'identita' degli amministratori e direttori artistici.