Art. 33.
                     Disposizioni sulle deleghe
  1.  Nei  casi  previsti  dal  presente  statuto,  le  deleghe  sono
conferite  con  delibera,  approvata  con  maggioranza  assoluta  dei
componenti,   per  oggetti  definiti  o  materie  determinate,  anche
corrispondenti a settori organici, e per un tempo che  di  norma,  in
mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica
dell'organo  delegante  o, se piu' limitata, dell'organo destinatario
della delega.
  2. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il  conferimento
non  puo'  compiere  atti  o  adottare  provvedimenti  inerenti  alle
funzioni delegate, escluse le direttive e le attivita' di  vigilanza,
prima  che  intervenga un'apposita delibera di revoca adottata con le
medesime modalita' del conferimento.