Art. 33. Disposizioni sulle deleghe 1. Nei casi previsti dal presente statuto, le deleghe sono conferite con delibera, approvata con maggioranza assoluta dei componenti, per oggetti definiti o materie determinate, anche corrispondenti a settori organici, e per un tempo che di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'organo delegante o, se piu' limitata, dell'organo destinatario della delega. 2. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non puo' compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attivita' di vigilanza, prima che intervenga un'apposita delibera di revoca adottata con le medesime modalita' del conferimento.