Art. 82.
                   Destinazione ed uso dei veicoli
  1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua  utilizzazione  in
base alle caratteristiche tecniche.
  2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
  3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
  4.  Si  ha  l'uso  di terzi quando un veicolo e' utilizzato, dietro
corrispettivo, nell'interesse di  persone  diverse  dall'intestatario
della  carta  di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende
adibito a uso proprio.
  5. L'uso di terzi comprende:
    a) locazione senza conducente;
    b) servizio di noleggio  con  conducente  e  servizio  di  piazza
(taxi) per trasporto di persone;
    c) servizio di linea per trasporto di persone;
    d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
    e) servizio di linea per trasporto di cose;
    f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
  6.  Previa  autorizzazione  dell'ufficio  della  Direzione generale
della M.C.T.C., gli  autocarri  possono  essere  utilizzati,  in  via
eccezionale    e   temporanea,   per   il   trasporto   di   persone.
L'autorizzazione e' rilasciata in base al nulla  osta  del  prefetto.
Analoga  autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio
con conducente, i quali possono essere impiegati, in via  eccezionale
secondo  direttive  emanate  dal  Ministero dei trasporti con decreti
ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
  7. Nel regolamento sono stabilite  le  caratteristiche  costruttive
del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui puo' essere
adibito.
  8.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  leggi speciali, chiunque
utilizza un veicolo per una destinazione o  per  un  uso  diversi  da
quelli indicati sulla carta di circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
  9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per
il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  10.  Dalla  violazione  dei  commi  8  e  9  consegue  la  sanzione
amministrativa   accessoria   della   sospensione   della   carta  di
circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I,  sezione
II,  del  titolo  VI.  In caso di recidiva la sospensione e' da sei a
dodici mesi.