Art. 84 (a).
                     Locazione senza conducente
(( 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende     ))
(( adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro ))
(( corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del          ))
(( locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.  ))
(( 2. E' ammessa nell'ambito delle disposizioni che regolano i     ))
(( trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunita'       ))
(( europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e     ))
(( semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza           ))
(( conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in ))
(( un altro Stato membro delle Comunita' europee, a condizione che ))
(( i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in           ))
(( circolazione conformemente alla legislazione dello Stato        ))
(( membro.                                                         ))
(( 3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori ))
(( di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni puo'       ))
(( utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed     ))
(( autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in           ))
(( disponibilita' mediante contratto di locazione ed in proprieta' ))
(( di altra impresa italiana iscritta all'albo degli               ))
(( autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.                 ))
(( 4. Possono, inoltre, essere destinati a locazione senza         ))
(( conducente:                                                     ))
(( a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al          ))
(( trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non  ))
(( sia superiore a 6 t;                                            ))
(( b) i veicoli aventi massimo nove posti compreso quello del      ))
(( conducente, destinati al trasporto di persone, nonche' i        ))
(( veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ))
(( ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche ))
(( e sportive.                                                     ))
(( 5. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla ))
(( base della prescritta licenza.                                  ))
(( 6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con ))
(( il Ministro dell'interno, e' autorizzato a stabilire eventuali  ))
(( criteri limitativi e le modalita' per il rilascio della carta   ))
(( di circolazione.                                                ))
(( 7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo    ))
(( non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione              ))
(( amministrativa del pagamento di una somma da lire               ))
(( cinquecentomila a lire duemilioni se trattasi di autoveicoli o  ))
(( rimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire duecentomila se    ))
(( trattasi di altri veicoli.                                      ))
(( 8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa ))
(( accessoria della sospensione della carta di circolazione per un ))
(( periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I,        ))
(( sezione II, del titolo VI.                                      ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' sostituito
          dall'art. 38 del D.Lgs. n. 360/1993.