Art. 85.
    Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
  1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di  persone
e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
  2.  Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone:
    a) le motocarrozzette;
    b) le autovetture;
    c) gli autobus;
    d) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o  per
trasporti specifici di persone;
    e) i veicoli a trazione animale.
  3.  La  carta  di  circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla
base della licenza comunale d'esercizio.
  4. Chiunque adibisce a  noleggio  con  conducente  un  veicolo  non
destinato  a  tale  uso  e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire  ottocentomila  e,
se  si  tratta di autobus, da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
La violazione  medesima  importa  la  sanzione  amministrativa  della
sospensione  della carta di circolazione per un periodo da due a otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.