Art. 88.
            Servizio di trasporto di cose per conto terzi
  1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
al  servizio  di  trasporto  di   cose   per   conto   terzi   quando
l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi
di trasporto ordinati dal mittente.
  2.  La  carta  di  circolazione  e'  rilasciata  sulla  base  della
autorizzazione  prescritta  per  effettuare   il   servizio   ed   e'
accompagnata  dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche
che disciplinano la materia, che costituisce parte  integrante  della
carta  di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n.
298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 6 t.
  3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto  terzi  veicoli
non  adibiti  a  tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati
nell'autorizzazione o nella carta di circolazione e'  punito  con  le
sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 (a).
 
             (a)  Per  la  legge  n.  298/1974  si  veda  la nota (b)
          all'art. 83.