Art. 36. Modificazione di talune aliquote 1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), il numero 36) e' sostituito dal seguente: "36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);". 2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 24), 25), 37), 38) e 41-bis ) sono sostituiti dai seguenti: "24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni (b), e delle costruzioni rurali di cui al numero 21- (( bis), )) e per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e (( b) del primo comma )) dello stesso articolo (c) (( e, fino al 1996, quelli relativi agli interventi per il recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984; )) 25) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma )) dello stesso articolo (c), ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi; 37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni; 38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettivita'; (( 41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo )) (( rese da cooperative sociali e loro consorzi;" )) 2-bis. (( Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni )) (a), e' aggiunto, in fine, il seguente numero: (( "41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di )) (( appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere )) (( direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione )) (( delle barriere architettoniche." )) 3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a): a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126); b) i numeri 24), 80), 103), 104), 123), 124), 127-terdecies) e 127-quaterdecies) sono sostituiti dai seguenti: "24) te', mate (v.d. 09.02-09.03); 80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura; 103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati; 104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55 C, nei quali il distillato a 225 C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; 123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (d), spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante; 124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali; 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo (c), relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies); 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo (c), relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies); c) sono aggiunti i seguenti numeri: "127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986 (e); somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; 127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita; 127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico; 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (f); linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare- fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659 (g), assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni (b), ceduti da imprese costruttrici; 127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies); 127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies) ; 127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (h), resi dalle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali; 127-novies) prestazioni di trasporto aereo di persone; 127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli". c-bis) (( dopo il numero 127-quaterdecies e' aggiunto il seguente: )) "127- quinquiesdecies) (( opere, impianti ed edifici di cui )) (( al numero 127-quinquies) sui quali siano stati eseguiti )) (( interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 )) (( agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) (( del primo comma dello stesso articolo (c), ceduti dalle )) (( imprese che hanno effettuato gli interventi". )) 4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 12 per cento: a) per le cessioni e le importazioni di: 1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17); 2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05); 3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06); 4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07); 5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04); 6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03); 7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01); 8) saponi comuni (v.d. ex 34.01); 9) pelli gregge, ancorche' salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01); 10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B); 11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico; 12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione; 13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche; 14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni (i); 15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi; 16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124 (l), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole; b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto: 1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni (m); 2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (n); 3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche. 5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (o), sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. E' soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 (p). Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 19 per cento (vv. dd. ex 72.13; ex 72.14.20; ex 72.15; ex 73.14). 6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate ne' sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (q). 7. Al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), nel primo periodo sono soppresse le parole "ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento" e, nel secondo periodo, le parole "per 138 quando l'imposta e' del trentotto per cento". 8. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (a) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonche' per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli (( 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 )) (r), (( e dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 )) (s);" ; b) la lettera e-bis) e' abrogata.". 9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (a), sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 10: 1) il n. 6) e' sostituito dal seguente: "6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni (t), ivi comprese le operazioni rela- tive alla raccolta delle giuocate;"; 2) il n. 18) e' sostituito dal seguente: "18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni (u), ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze"; 3) e' aggiunto il numero 27-ter): (( "27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza )) (( domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore )) (( degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di )) (( malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori )) (( anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, )) (( rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie )) (( riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste )) (( all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (v), )) (( o da enti aventi finalita' di assistenza sociale, nonche' da )) (( cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione )) (( di appalti, convenzioni e contratti in genere."; )) b) nell'articolo 19, al quarto comma, le parole: "di quelle indi- cate ai nn. 6, 10 e 11 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "di quelle indicate al n. 11 dell'articolo 10". 10. Per le cessioni e le forniture allo Stato di armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi militari ed altre attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (q), entro il 31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'articolo 8-bis, commi primo e secondo, dello stesso decreto (q). 11. Gli aumenti di aliquote disposti nei commi precedenti non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (q), che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633 (q), entro il 31 dicembre 1993. (( 11-bis. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per )) (( le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto )) (( aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui )) (( all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto )) (( 1978, n. 457 (c), non si applica alle operazioni )) (( dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei )) (( confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati )) (( nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente )) (( della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive )) (( modificazioni (q), che siano fatturate e registrate ai )) (( sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633 )) (( (q), entro il 31 dicembre 1993. )) 12. Ai fini del completamento della ricostituzione e della ristrutturazione degli edifici (( e delle opere pubbliche e di pubblica utilita' )) distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia, e' concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati, risultanti dalle attestazioni rilasciate dal comune competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'I.V.A., relativi all'acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati. Il contributo, che in ogni caso non puo' essere superiore alla somma corrisposta a titolo di I.V.A., non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 (x), e successive proroghe, (( ne' compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni )) (a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare dall'attestazione prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875 (y). L'effettiva utilizzazione del materiale e dei servizi nella costruzione, ricostruzione o riparazione dell'edificio dovra' risultare da analoga attestazione. Con decreto del Ministro competente, secondo il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (w), di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di applicazione del presente comma. (( 12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano )) (( alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla )) (( costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione delle )) (( opere pubbliche e di pubblica utilita' conclusi entro il 29 )) (( giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti )) (( indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e )) (( successive modificazioni (q), che siano fatturate e )) (( registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso )) (( decreto n. 633 (q), entro il 31 dicembre 1993. )) 13. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263 (z), relativo alla proroga dell'agevolazione ai fini dell'I.V.A. prevista all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 (aa), e' differito al 29 agosto 1993. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo dell'agevolazione recata dalle suddette disposizioni e' riconosciuto, fino al 31 dicembre 1996, all'avente diritto, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto. All'applicazione della presente disposizione provvede, con proprio decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 14. All'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (a), le parole: "La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" sono sostituite dalle seguenti: "La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato". 15. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i modelli per la delega prevista dall'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (a), per evidenziare l'ufficio ricevente. 16. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (bb), e' soppresso. 17. All'articolo 74, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria". 18. All'articolo 9, primo comma, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), le parole: "o nazionalizzati" sono sostituite dalle seguenti: "nazionalizzati o comunitari". 19. All'onere derivante dai commi 12 e 13 del presente articolo, valutato complessivamente in lire 35 miliardi per il 1993, in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed in lire 20 miliardi per il 1996, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 19-bis. (( Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai )) (( comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti )) (( dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte )) (( nell'esercizio di attivita' commerciali. Resta fermo il )) (( trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso )) (( di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui )) (( all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 )) (( ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (q). )) (( 19-ter. Al comma 12-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 18 )) (( gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 19 marzo 1993, n. 68 (cc), e' aggiunto, in fine, il )) (( seguente periodo: "Resta fermo il trattamento fiscale gia' )) (( applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte gia' pagate, )) (( ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del )) (( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. )) (( 633, e successive modificazioni (q) ". )) __________________ (a) La tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), elenca i prodotti agricoli e ittici alle cui cessioni, se effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34 di detto decreto, si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato articolo. Il testo vigente della parte seconda della medesima tabella A, allegata al citato D.P.R. n. 633/1972, cosi' come modificata, da ultimo, dal presente articolo, e' il seguente: "PARTE II BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4% 1) (soppresso); 2) (soppresso); 3) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; 4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03-04.04); 5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidradati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01-ex 07.03-ex 07.04); 6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati (v.d. 07.02); 7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05); 8) frutta commestibile, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. 08.01 a 08.03-ex 08.04 - da 08.05 a 08.12); 9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01-10.02-ex 10.03-ex 10.04-10.05-ex 10.06-ex 10.07); 10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. 11.01-ex 11.02); 11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.06-ex 11.02); 12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II): semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01); 13) olio di oliva: oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07); 14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13); 15) paste alimentari: pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.03-19.07); 16) pomodori pelati e conserve di pomidori: olive in salamoia (v.d. ex 20.02); 17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02); 18) giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; 20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella; 21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorche' non ul- timate, purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II- bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota; 21-bis) costruzioni rurali di cui all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cedute da imprese costruttrici, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione; 22) (soppresso); 23) (soppresso); 24) beni escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis), e per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo e, fino al 1996, quelli relativi agli interventi per il recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984; 25) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi; 26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi; 27) (soppresso); 28) (soppresso); 29) (soppresso); 30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico- chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermita' (v.d. 90.19); 31) poltrone o veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); compresi i servoscala per handicappati; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacita' motorie; 32) gas per uso terapeutico; reni artificiali; 33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32; 34) (soppresso); 35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari prestazioni di servizi delle radiodiffussioni aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103; 37) somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni; 38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettivita'; 39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui al numero 25); 40) (soppresso); 41) (soppresso); 41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali e loro consorzi; 41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche". Il testo vigente della parte terza della predetta tabella A, annessa al citato D.P.R. n. 633/1972, cosi' come modificata, da ultimo, dal presente articolo, e' il seguente: "PARTE III BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 9% 1) cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); 2) animali vivi della specie ovina e caprina (v.d. 01.04); 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01ex 02.06); 4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01-ex 02.06); 5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati congelati o surgelati (v.d. 01.05-ex 02.02); 6) carni, frattaglie e parte di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02-02.03); 7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti, refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01); 8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04); 9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05); 10) lardo, compresa la ventresca e compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, non destinato all'alimentazione umana (v.d. ex 02.05-ex 02.06); 10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (fB0121 ) (v.d. ex 03.03). 11) yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipo di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01); 12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02); 13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01-ex 04.02); 14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05); 15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. ex 04.05); 16) miele naturale (v.d. 04.06); 17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04); 18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08); 19) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove, escluse tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15); 20) (soppresso); 21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04-07.06); 22) uva da vino (v.d. ex 08.04); 23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13); 24) te', mate (v.d. 09.02-09.03); 25) (soppresso); 26) orzo destinato alla semina, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. 10.03-ex 10.04-ex 10.07); 27) farine di avena e altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. 11.01); 28) semole e semolini di orzo, avena, e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02); 29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06-ex 11.02); 30) farine di legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04-11.05); 31) malto anche torrefatto (v.d. 11.07); 32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08); 33) glutine e farine di flutine, anche torrefatti (v.d. 11.09-ex 23.03); 34 semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelle frantumati (v.d. ex 12.01); 35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02); 36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03); 37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04); 38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06); 39) (soppresso); 40) radici di cicoria, fresche e disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove (v.d. ex 12.08); 41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09); 42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10); 43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03); 44) (soppresso); 45) alghe (v.d. ex 14.05); 46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati all'alimentazione umana; grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01); 47) sevi (della specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02); 48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto o oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03); 49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04); 50) altri grassi e oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06-ex 15.07); 51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12); 52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13); 53) cera di api greggia (v.d. ex 15.15); 54) (soppresso); 55) salsicce, salami e simili, di carni diverse da quelle totalmente o parzialmente suine, di frattaglie o di sangue (v.d. ex 16.01); 56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato d'oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02); 57) (soppresso); 58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-16.05); 59) (soppresso); 60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi carammellati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02); 61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03); 62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 17.04); 63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05); 64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06); 65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02); 66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04); 67) (soppresso); 68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08); 69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01); 70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto a acido acetico (v.d. ex 20.02); 71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03); 72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04); 73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05); 74) frutta altrimenti preparate e conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06); 75) (soppresso); 76) cicoria torrefatta e altri succedanei torreatti del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe', di te', di mate' e di camomilla, preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02-ex 30.03); 77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03); 78) preparazioni alimentari composte omogeneizzati (v.d. ex 21.05); 79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06); 80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura; 81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01); 82) birra (v.d. 22.03); 83) (soppresso); 84) (soppresso); 85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10); 86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatta all'alimentazione umana e destinata esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01); 87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. 23.03); 88) (soppresso); 89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05); 90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v.d. 23.06); 91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli animali per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. 23.07); 92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01); 93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24); 94) (soppresso); 95) (soppresso); 96) (soppresso); 97) (soppresso); 98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01); 99) (soppresso); 100) (soppresso); 101) (soppresso); 102) (soppresso); 103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati; 104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad 1Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55 C, nei quali il distillato a 225 C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 C si almeno il 90 per cento in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; 105) (soppresso); 106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; 107) (soppresso); 108) (soppresso); 109) (soppresso); 110) prodotti fitosanitari; 111) seme per la fecondazione artificiale dei bestiame; 112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi; 113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali; 114) specialita' medicinali, prodotti galenici, vaccini ed altri prodotti biologici di cui agli articoli 180 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate, secondo la farmacopea ufficiale; 115) (soppresso); 116) (soppresso); 117) (soppresso); 118) (soppresso); 119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali; 120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere, escluse quelle classificate di lusso e nei parchi di campeggio; 121) somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso, compresi quelli alberghieri; 122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico; 123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante; 124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali; 125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate; 126) (soppresso); 127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8; 127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petrolio liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; 127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita; 127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico; 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, e successive modificazioni, ceduti da imprese costruttrici; 127-sexies) beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies); 127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies); 127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'art. 11 comma 2,del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali; 127-novies) prestazioni di trasporto aereo di persone; 127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli; 127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici; 127-duodecies) (soppresso); 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies); 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127- quinquies); 127-quinquiesdecies) opere, impianti ed edifici di cui al numero 127-quinquies) sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi.". Si trascrive, inoltre, nell'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del predetto D.P.R. n. 633/1972, cosi' come modificate, da ultimo, dal presente articolo ed anche dall'art. 57 per quanto riguarda l'art. 9 e dagli articoli 57, 63 e 66 per quanto riguarda l'art. 74: "Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali). - Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali; 5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento dei beni o mezzi di trasporto nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; 7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione; 7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea; 8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152 primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; 9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche' su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato; 10) i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato; 11) il transito nei trafori internazionali; 12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunita' economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunita' stessa. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti da soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa.". "Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti dall'imposta: 1) le operazioni di credito e di finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le fideiussioni o altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonche' la gestione di fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il servizio di banco-posta di cui al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione; 4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; 5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito; 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate; 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; 8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita; 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione rela- tive alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonche' quelle rela- tive all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto; 10) le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali; 11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli; 12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica; 13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; 14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al R.D.L. 7 settembre 1938 n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni; 15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate; 16) le prestazioni relative ai servizi postali e al servizio telegrafico nazionale; 17) le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze; 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione e riqualificazione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' forniti da collegi o pensioni annesse o dipendenti, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente; 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; 25) (soppresso); 26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952; 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; 27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi; 27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale, nonche' da cooper- ative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere". "Art. 19. (Detrazione). - Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e' ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. In deroga alle disposizioni del comma precedente: a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e)della allegata tabella B quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, non compresi nella allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, non e' ammessa in detrazione fino al 31dicembre 1993, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti; e) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettera a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393; e-bis) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; e-ter) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprieta' con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5; e-quater) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria. Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione e' ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unita' superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. La riduzione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. Per il calcolo della percentuale di riduzione l'ammontare delle operazioni esenti e' determinato senza tenere conto di quelle indi- cate al n. 11) dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno nel volume d'affari, quando non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo.". "Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili). - Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilita', ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente puo' fare riferimento alle annotazioni eseguite durante il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano l'attivita', dalla seconda liquidazione periodica dell'anno. Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 109 quando l'imposta e' del nove per cento, per 112 quando l'imposta e' del dodici per cento, per 119 quando l'imposta e' del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima. Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale". "Art. 38 (Esecuzione dei versamenti). - I versamenti previsti dagli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega e' irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante. Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali puo' essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827". "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori). - In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa; del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute; d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonche' per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58; e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attivita' di trasporto. e-bis) (abrogata). Le operazioni non soggette all'aliquota in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e' vincolante per un triennio. Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, e' compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponiboli. I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa. Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attivita' e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile e' costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto intracomunitario dei beni destinati alla vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'art. 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita' all'art. 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonche' il prezzo di vendita degli stessi". (b) Il testo dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, recante: "Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie", e' il seguente: "Art. 13. - Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1959 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilita'. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso". (c) Il testo dell'intero art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante: "Norme per l'edilizia residenziale", e' il seguente: "Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi' definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei allorganismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni". (d) Si riporta il testo del n. 4 della tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, recante norme sull'imposta sugli spettacoli: "4. Spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti: sui corrispettivi netti: 4%". (e) Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 1986, reca: "Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana". (f) Sono opere di urbanizzazione primaria, a norma del primo comma dell'art. 4 della legge n. 847/1964, riguardante l'autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 1-3 aprile 1962, n. 167; a) le strade residenziali; b) gli spazi di sosta e di parcheggio; c) le fognature; d) la rete idrica; e) la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) la pubblica illuminazione; g) gli spazi di verde attrezzato. L'art. 26-bis, comma 1, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 38, stabilisce che gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che: "Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni". Sono opere di urbanizzazione secondaria, in virtu' del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 847/1964, aggiunto dell'art. 44 della legge n. 865/1971, successivamente modificato dall'art. 17, comma 44, della legge 11 marzo 1988, n. 67: a) gli asili nido e scuole materne; b) scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; c) i mercati di quartiere; d) le delegazioni comunali; e) le chiese ed altri edifici religiosi; f) gli impianti sportivi di quartiere; g) i centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (l'art. 17-bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, come sostituito dall'art. 9- undecies )) , comma 2, del D.L. 9 ottobre 1988, n. 397, aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 1988, n. 475, prevede che nelle attrezzature sanitarie siano ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate, n.d.r.); h) le aree verdi di quartiere. (g) Il testo dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659 (Agevolazioni fiscali e tributarie in materia edilizia), e' il seguente: "Art. 1. - Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli articoli 13, 14, 16 e 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall'art. 2, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35. Le agevolazioni si applicano anche all'ampliamento ed al completamento degli edifici gia' costruiti o in corso di costruzione". (h) Il testo del comma 2 dell'art. 11 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' il seguente: "2. Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi fra quelli di cui al comma 1, stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti, con l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978. La disposizione si applica per i contratti ad uso abitativo limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi alla facolta' di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della citata legge n. 392 del 1978. Resta ferma l'applicazione, per i contratti indicati nel presente comma, degli articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978". (i) La legge 1 giugno 1939, n. 1089, reca: "Tutela delle cose di interesse artistico o storico". (l) Il D.M. 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988, reca: "Disciplina sulla produzione e commercializzazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto". (m) Il testo vigente dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", e' il seguente: "Art. 44 (Circoli di cultura cinematografica). - Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci province. Il riconoscimento e' revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato. Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti. Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono: a) svolgere attivita' di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonche' dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro; b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E.; c) avere come soci persone di eta' non inferiore ai 16 anni. I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico. Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'art. 45. Tale contributo viene concesso per la organizzazione dei servizi comuni e per le iniziative di promozione culturale promosse direttamente da ciascuna associazione, sulla base dei progetti presentati, nonche' in relazione all'attivita' svolta nell'anno precedente ed in rapporto al numero dei circoli aderenti ed effettivamente operanti. Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnato da una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo, oltre che da un programma di attivita' e relativo bilancio di previsione per l'anno seguente. I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sedi debitamente autorizzate, ai sensi dell'art. 31, nell'ambito delle attivita' ad essi consentite, di tutti i films destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonche' di quelli, anche se non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche o da altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'art. 45, nonche' dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere. Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovra' essere rispettato dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino films aventi tale divieto o che non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione. Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'IGE nella misura del 3,30 per cento maggiorata dell'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione e' effettuata dalla Societa' italiana autori ed editori. Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgano attivita' rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento delle funzioni di tali circoli e' demandato, ad ogni effetto, ai provveditori agli studi, territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione. Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalita' previste dal quarto comma dell'art. 40". (n) Il testo dell'art. 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante: "Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti", e' il seguente: "Art. 5 (Cessione del contratto) . - Il contratto di cui all'articolo precedente puo' contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' annessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. E' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa' sportiva ad un'altra, purche' vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle federazioni sportive nazionali". (o) Si riporta l'elenco dei beni gia' soggetti all'aliquota IVA del 38%, ridotta al 19% dal presente articolo, di cui alla tabella B allegata al D.P.R. n. 633/1972, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come sostituita dall'art. 1 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17: a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo; b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincilla', ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni; c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia; d) autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 centimetri cubici diversi da quelli indicati alla successiva lettera e); e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici; f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici; g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate; h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa. (p) Il testo dell'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica", soppresso dal presente articolo, recava: "4-bis. Per le cessioni e le importazioni di gas di petrolio liquefatti per uso domestico, contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 20 e 25 chilogrammi e in piccoli serbatoi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 9 per cento in qualunque fase della commercializzazione". (q) Si trascrive, nell'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 6 (Effettuazione delle operazioni) . - Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai nn. 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita' e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo; b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario; c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni; d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione; d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data del rogito notarile. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma. Si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati al n. 78 della seconda parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonche' quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza". "Art. 8-bis (Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione). - Sono assimilate alle cessioni all'esportazione: a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica; c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento; e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c) , degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa". "Art. 21 (Fatturazione delle operazioni) . - Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: 1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome; 2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; 3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2); 4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazionio inferiori. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tal caso puo' essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti. Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonche' per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis, 9 e 38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo". "Art. 23 (Registrazione delle fatture) . - Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il mese di emissione. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila puo' essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata". "Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art. 38-quater )) e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita etro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Per determinate categorie di commercianti al minuto che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta di- verse, il Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze". "Art. 26 (Variazione dell'imponibile o dell'imposta). - Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quella della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25". (r) Riporta il testo vigente degli articoli del capo VII del titolo III (articoli da 305 a 311 concernenti le tariffe telefoniche), del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156: "Art. 305 (Tipi di tariffa urbana). - Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato ad introdurre il sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane, quando le condizioni tecniche dei rispettivi impianti consentano l'applicazione di tale sistema". "Art. 306 (Tariffe interurbane - Riduzioni). - E' data facolta' al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di accordare, di concerto con il Ministro per il tesoro, subordinatamente alle esigenze del servizio, speciali riduzioni sulle tariffe telefoniche interurbane, nei limiti stabiliti dal regolamento, in determinati giorni nelle ore notturne e per i servizi in abbonamento di cui al primo comma dell'art. 294". "Art. 307 (Agevolazioni per la stampa). - Con la procedura prevista dall'art. 306 possono essere accordate particolari agevolazioni alla stampa, sia tariffarie, sia nelle modalita' di utilizzazione dei circuiti. "Art. 308 (Modalita' di ripartizione delle tariffe). - Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, sono stabiliti i criteri di ripartizione degli introiti relativi a servizi resi da piu' di un esercente". "Art. 309 (Soprattassa per dettatura dei telegrammi per telefono). - L'inoltro dei telegrammi per telefono puo' essere assoggettato, oltreche' alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa che tenga conto della relativa prestazione. E' in facolta' dell'amministrazione stabilire analoga soprattassa di ricezione fonica dei telegrammi da parte degli abbonati. L'ammontare della soprattassa e' determinato con decreto del Ministro per le poste le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro". "Art. 310 (Ripartizione della soprattassa fra gli esercenti interessati). - La ripartizione della soprattassa di cui al precedente articolo 309 fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'esercente il servizio telefonico e' stabilita mediante convenzione fra gli esercenti dei due servizi interessati, secondo criteri che tengano conto della effettiva entita' della rispettiva prestazione. Quando il servizio non comporta l'applicazione di una soprattassa, la partecipazione al prodotto da parte dell'esercente il servizio telefonico e' regolata dalla convenzione di cui al comma precedente". "Art. 311 (Tariffe per il servizio commissioni). - La tariffa da corrispondersi per le commissioni per telefono e' stabilita con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. Quando la commissione impegni contemporaneamente tratti di linee interurbane statali e dei concessionari, nulla sara' a questi ultimi dovuto per l'impiego delle loro linee. Spetta, invece, al concessionario una percentuale per il servizio di accettazione nella misura da stabilirli nei modi sopra indicati". (s) Il testo dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 (Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni), e' il seguente: "Art. 2 (Tariffe dei servizi di telecomunicazioni). - 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Comitato interministeriale prezzi (CIP), sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, un piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni da realizzarsi entro il 1992, volto a stabilire, contestualmente, una stretta correlazione tra le tariffe dei singoli servizi ed il costo delle relative prestazioni, nonche' una armonizzazione con le tariffe in vigore nei Paesi della Comunita' economica europea paragonabili all'Italia per sviluppo del servizio ed estensione territoriale. 2. Dalla data di approvazione da parte del CIP del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, le tariffe dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; non si applica il disposto di cui all'art. 17 della legge 28 febbraio 1986. n. 41. Sono abrogati l'articolo 304 e' il primo comma dell'articolo 306 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con effetto dalla data di approvazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 ovvero dal 31 dicembre 1992". (t) La legge 24 marzo 1942, reca: "Provvedimenti per la ippicoltura". (u) L'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' cosi' formulato: "Art. 99. - E' soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria; della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. E' anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo. La vigilanza si estende: a) all'accertamento del titolo di abilitazione; b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette". (v) Il testo dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e' il seguente: "Art. 41 (Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica). - Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817. Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge. I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 2 febbraio 1968, n. 132, nonche' con l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unita' sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo". (x) Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative), e' il seguente: "1. Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i termini indicati nell'art. 1, comma 1-bis, lettera a), e nell'art. 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernenti, rispettivamente, l'attuazione degli strumenti urbanistici e le modalita' di attuazione della ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Nei medesimi comuni l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto, prevista dall'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e' prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere c) ed f) del primo comma dello stesso art. 5". Le agevolazioni agli effetti dell'IVA previste da tale comma sono state prorogate al 31 dicembre 1992 dall'art. 3, comma 8, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; ulteriore proroga e' stata prevista prima dall'art. 36, comma 10, del D.L. 2 marzo 1993, n. 47, poi dall'art. 36, comma 13, del D.L. 28 aprile 1993, n. 131, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, i cui effetti sono stati sanati dall'art. 1, comma 2, della legge di conversione del decreto qui pubblicato (si veda in appendice). (y) Il testo dell'art. 5, primo comma, lettera c), del D.L. 5 dicembre 1980, n. 799 (ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e' il seguente: "Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; a)-b) (omissis); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto, relative alla ricostruzione o alla ripartizione di fabbricati ancorche' destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio". (w) Il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, reca: "Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488". (z) Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. 29 maggio 1989, n. 202, (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per la zone settentrionali colpite da eccezionali avversita' atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonche' in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come conbustibile), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, e' il seguente: "1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 (v. appresso, n.d.r.), salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'apllicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, so provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto". (aa) Il testo dell'art. 11 del D.L. 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, recante: "Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana,della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversita' armosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", e' il seguente: "Art. 11. - 1. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento: a) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche destinati ad uso diverso di abitazione, nonche' le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorche' destinati ad uso diverso di abitazione, e di attrezzature distrutte o danneggiate, siti nei comuni indicati nella lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capi degli uffici tecnici erariali competenti per territorio; c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostruzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni di cui alla lettera a); d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', nonche' in relazione all'attivita' di demolizione e sgombero delle macerie. 2. Sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 2 per cento e alle imposte fisse ipotecarie e catastali i trasferimenti dei beni di cui al comma 1. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni e prestazioni di cui al comma 1 effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonche' nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni e servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazioni del comune. 4. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'I.V.A., con l'aliquota del 2 per cento, le importazioni di beni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati di cui al comma 3 ed alle condizioni ivi previste. 5. Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora di accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al luglio 1987 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce e' rimasto distrutto o e' stato demolito per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche del luglio e agosto 1987 che hanno colpito il territorio dei comuni indicati nell'art. 1, comma 1. 6. In caso di distruzione o di demolizione parziale le imposte di cui al comma 5 sono sovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. 7. Le successioni dei deceduti a causa delle predette avversita' sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, nonche' da ogni altra tassa o diritto. 8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte. 9. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste nel presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali. 10. le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165 nonche' dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. 11. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito". (bb) Il testo dell'art. 5, comma 4, del D.L. 14 marzo 1980, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, recante: "Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani", soppresso dal presente articolo, era il seguente: "4. Tra le prestazioni previste dal n. 19 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (v. precedente nota (a), n.d.r.), rese da societa' di mutuo soccorso, devono intendersi comprese le prestazioni rese dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti convenzioni e contratti in genere, di assistenza domiciliare, in comunita' e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati psico-fisici, dei minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza". (cc) Si riporta il testo del comma 12-bis dell'art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, (Diposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, cosi' come modificato dal presente articolo: "12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna e' considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".