Art. 22.
  L'ufficio tributario della Repubblica di San Marino in relazione  a
ciascun   operatore   economico  sammarinese,  acquisisce  a  livello
informatico i seguenti dati, relativi alle fatture di  vendita  degli
operatori economici italiani presentate per il pagamento dell'imposta
sammarinese:
   numero di partita IVA e dati anagrafici del cedente;
   numero, data e imponibile della fattura.
  Lo  stesso  ufficio,  entro  il  giorno  quindici  del secondo mese
successivo a ciascun trimestre solare  trasmette  all'Amministrazione
finanziaria  italiana  i dati sopra specificati dei cedenti italiani,
unitamente al  numero  ed  ai  dati  identificativi  degli  operatori
economici sammarinesi che risultano loro cessionari.