Art. 22. L'ufficio tributario della Repubblica di San Marino in relazione a ciascun operatore economico sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati, relativi alle fatture di vendita degli operatori economici italiani presentate per il pagamento dell'imposta sammarinese: numero di partita IVA e dati anagrafici del cedente; numero, data e imponibile della fattura. Lo stesso ufficio, entro il giorno quindici del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati dei cedenti italiani, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori economici sammarinesi che risultano loro cessionari.