Art. 23. L'ufficio tributario della Repubblica di San Marino, entro il termine previsto dal precedente articolo, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni in relazione alle cessioni di beni effettuate dagli operatori economici sammarinesi nei confronti di quelli italiani: numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi; numero, data ed imponibile della fattura di vendita; numero di partita IVA e dati identificativi dei cessionari italiani.