Art. 23.
  L'ufficio tributario della  Repubblica  di  San  Marino,  entro  il
termine     previsto     dal     precedente    articolo,    trasmette
all'Amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni  in
relazione  alle cessioni di beni effettuate dagli operatori economici
sammarinesi nei confronti di quelli italiani:
   numero   e   dati   identificativi   degli   operatori   economici
sammarinesi;
   numero, data ed imponibile della fattura di vendita;
   numero  di  partita  IVA  e  dati  identificativi  dei  cessionari
italiani.