Art. 38. 
          Richiesta di copie e notificazione della sentenza 
 
  1. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie  autentiche
della sentenza e la segreteria e' tenuta a rilasciarle  entro  cinque
giorni dalla richiesta, previa corresponsione  delle  spese  a  norma
dell'art. 25, comma 2. 
  2.  Le  parti  hanno  l'onere  di  provvedere   direttamente   alla
notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli  articoli
137 e seguenti  del  codice  di  procedura  civile  depositando,  nei
successivi   trenta   giorni,   l'originale   o    copia    autentica
dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta
e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio. 
  3.  Se  nessuna  delle  parti  provvede  alla  notificazione  della
sentenza, si applica l'art. 327, comma 1,  del  codice  di  procedura
civile. Tale disposizione non si applica se la parte  non  costituita
dimostri di non avere avuto  conoscenza  del  processo  per  nullita'
della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso  di
fissazione d'udienza. 
 
          Note all'art. 38:
             - Il testo degli articoli 137 e seguenti del  codice  di
          procedura civile e' riportato in nota all'art. 16.
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 327 del
          codice  di  procedura  civile:   "Indipendentemente   dalla
          notificazione  l'appello,  il  ricorso  per cassazione e la
          revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e  5  dell'art.
          395  non  possono  proporsi  dopo  decorso  un  anno  dalla
          pubblicazione della sentenza".