Art. 34.
  1.  Le  parcelle relative alle perizie sintetiche sono liquidate in
base all'allegata tabella E. Per  le  perizie  sommarie  le  aliquote
vengono dimezzate, per le analitiche raddoppiate.
  2.  Per  importi  di  stima  inferiore  a  L. 2.500.000 gli onorari
vengono stabiliti a discrezione.