Art. 29. 
                           Norme generali 
  1.  Le  banche  popolari  sono  costituite  in  forma  di  societa'
cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 
  2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a lire
cinquemila. 
  3.  La  nomina  degli   amministratori   e   dei   sindaci   spetta
esclusivamente all'assemblea dei soci. 
  4. Alle banche  popolari  non  si  applicano  le  disposizioni  del
decreto  legislativo  14  dicembre  1947,  n.  1577,   e   successive
modificazioni. 
 
          Nota all'art. 29: 
             - Il D.Lgs. n. 1577/1947  reca:  "Provvedimenti  per  la
          cooperazione".