Art. 31 
                      Trasformazioni e fusioni 
 
  1. La Banca  d'Italia,  nell'interesse  dei  creditori  ovvero  per
esigenze   di   rafforzamento   patrimoniale   ovvero   a   fini   di
razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di  banche
popolari in societa' per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono
parte banche popolari e da cui risultino societa' per azioni. 
  2. Le deliberazioni assembleari sono  assunte  con  le  maggioranze
previste dagli statuti per le modificazioni  statutarie;  quando,  in
relazione all'oggetto  delle  modificazioni,  gli  statuti  prevedano
maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata.  E'  fatto
salvo il diritto di recesso dei soci. 
  3. Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.