Art. 31 Trasformazioni e fusioni 1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino societa' per azioni. 2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci. 3. Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.