Art. 32 
                                Utili 
 
  1. Le banche popolari devono destinare almeno il  dieci  per  cento
degli utili netti annuali a riserva legale. 
  2. La quota di utili non  assegnata  a  riserva  legale,  ad  altre
riserve,  ad  altre  destinazioni  previste  dallo  statuto   o   non
distribuita ai soci, e' destinata a beneficenza o assistenza.