Art. 59. Direzione ed amministrazione 1. Per la direzione di aziende e cooperative agricole, zootecniche, boschive, di industrie agrarie, agromeccaniche, di servizi, di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e dei mezzi e prodotti per le stesse e comunque di tutte quelle attivita' che alle predette possono assimilarsi l'onorario del perito agrario e' calcolato nella misura a percentuale fissata nella tabella 5. 2. Per l'amministrazione di aziende di cui al precedente punto 1 l'onorario e' quello previsto dalla tabella 5, maggiorato del 100%. 3. Per le funzioni contabili e/o amministrative, compete l'onorario di cui alla tabella 5 (applicata ad ogni singola voce di bilancio). 4. In mancanza di produzione lorda l'onorario va calcolato a vacazione.