Art. 59.
                    Direzione ed amministrazione
  1. Per la direzione di aziende e cooperative agricole, zootecniche,
boschive,  di  industrie  agrarie,  agromeccaniche,  di  servizi,  di
commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli  e  dei
mezzi  e  prodotti per le stesse e comunque di tutte quelle attivita'
che alle predette possono assimilarsi l'onorario del  perito  agrario
e' calcolato nella misura a percentuale fissata nella tabella 5.
  2.  Per  l'amministrazione  di aziende di cui al precedente punto 1
l'onorario e' quello previsto dalla tabella 5, maggiorato del 100%.
  3. Per le funzioni contabili e/o amministrative, compete l'onorario
di cui alla tabella 5 (applicata ad ogni singola voce di bilancio).
  4. In mancanza  di  produzione  lorda  l'onorario  va  calcolato  a
vacazione.