Art. 60. Consulenze e curatele 1. La consulenza e la curatela di quanto previsto dall'art. 61 sono comprese in base alla tabella 5. 2. Qualora l'oggetto della prestazione non produca un reddito proprio, l'onorario e' computato a vacazione. 3. Sono sempre compensate a parte le prestazioni che implicano progetti, interventi in causa, arbitrati. 4. Per la consulenza alle aziende in via di trasformazione o di bonifica l'onorario previsto dalla tabella 5 e' maggiorato del 25%, salvo, comunque, quanto previsto dall'art. 7 della presente tariffa.