Art. 60.
                        Consulenze e curatele
  1. La consulenza e la curatela di quanto previsto dall'art. 61 sono
comprese in base alla tabella 5.
  2.  Qualora  l'oggetto  della  prestazione  non  produca un reddito
proprio, l'onorario e' computato a vacazione.
  3. Sono sempre compensate a  parte  le  prestazioni  che  implicano
progetti, interventi in causa, arbitrati.
  4.  Per  la  consulenza  alle aziende in via di trasformazione o di
bonifica l'onorario previsto dalla tabella 5 e' maggiorato  del  25%,
salvo, comunque, quanto previsto dall'art. 7 della presente tariffa.