Art. 61. Assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita negli affitti o locazioni in genere 1. L'onorario spettante al perito agrario per assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita, nei contratti di affito o di locazione di immobili, e' fissato dalla tabella 6. 2. Il compenso per l'assistenza nelle contrattazioni per affitti e nelle locazioni in genere va calcolato sul canone del primo anno.