Art. 61.
      Assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita
                 negli affitti o locazioni in genere
  1.  L'onorario  spettante  al perito agrario per assistenza tecnica
nelle contrattazioni di compravendita, nei contratti di affito  o  di
locazione di immobili, e' fissato dalla tabella 6.
  2.  Il compenso per l'assistenza nelle contrattazioni per affitti e
nelle locazioni in genere va calcolato sul canone del primo anno.