ART. 37. 
              (Tutela delle acque: criteri di delega). 
   1.  L'attuazione  della  direttiva   del   Consiglio   91/271/CEE,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sara' informata
ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: 
   a) promuovere gli interventi necessari per  proteggere  l'ambiente
dalle ripercussioni negative degli scarichi delle  acque  reflue  ur-
bane; 
   b)  assicurare  la  realizzazione,  la  ristrutturazione   ed   il
completamento di reti fognarie e degli impianti di depurazione per il
convogliamento ed il trattamento delle acque reflue urbane; 
   c) individuare nel decreto di recepimento, sulla base dei  criteri
di cui all'allegato II della  direttiva,  un  primo  elenco  di  aree
sensibili per le quali risultino  gia'  disponibili  i  dati  per  la
caratterizzazione  qualitativa,  nonche'  determinare  i  criteri  di
indirizzo per  la  successiva  individuazione  delle  ulteriori  aree
sensibili da parte delle regioni e delle province autonome; 
   d) definire i criteri generali per l'ottimale programmazione degli
interventi di disinquinamento dal punto di  vista  del  rapporto  tra
costi e benefici; 
   e) prevedere che le regioni e le province autonome promuovano  per
le finalita' di cui alle lettere a) e b) una programmazione  su  base
pluriennale di interventi corredata da relativi costi di investimento
e di esercizio,  da  finanziare  attraverso  l'adeguamento,  previsto
dagli articoli 2 e 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  e  nelle
forme di gestione previste dall'articolo  22  della  legge  8  giugno
1990, n. 142, e dal citato articolo 12 della legge 23 dicembre  1992,
n. 498, delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e  di
depurazione. 
   2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE, relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato  dai  nitrati
provenienti da fonti agricole, sara' informata ai seguenti  ulteriori
principi e criteri direttivi: 
   a) individuare le  acque  inquinate  dai  nitrati  per  una  prima
definizione di zone vulnerabili,  sulla  base  dei  dati  disponibili
derivanti dai piani di campionamento, relativi  alle  predette  zone,
effettuati in esecuzione della legislazione vigente;  predisporre  ed
effettuare ulteriori piani di campionamento  atti  a  consentire  una
delimitazione piu' puntuale delle zone vulnerabili; 
   b) predisporre e realizzare, per le zone vulnerabili, programmi di
azione da parte delle regioni e delle province  autonome  sulla  base
dei criteri stabiliti dai Ministri competenti; 
   c) predisporre da parte delle regioni e delle  province  autonome,
sulla base di criteri generali fissati con decreto del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro  della  sanita',  in  relazione  alle
caratteristiche del territorio, ed al rapporto tra numero dei capi  e
superficie  disponibile,  codici  di  buona  pratica   agricola   che
consentano  lo  spandimento  delle   deiezioni   zootecniche   e   la
fertilizzazione senza la necessita' di preventive autorizzazioni o di
comunicazioni di attivita'; 
   d) predisporre programmi di formazione e di informazione  per  gli
agricoltori,  a  valere  sulle  risorse  comunitarie  concernenti  la
formazione agricola; 
   e) predisporre programmi periodici di verifica dell'efficacia  dei
programmi di azione attuati nelle zone vulnerabili; 
   f) coordinare le azioni  di  risanamento  svolte  ai  sensi  della
direttiva con quelle da adottare in conformita' con la direttiva  del
Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle  acque  reflue
urbane, e con il decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio
1988, n. 236. 
 
          Note all'art. 37:
             - La dir. 91/271/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 135  del
          30 maggio 1991
             - L'allegato II alla direttiva reca:
                                 "Allegato II
                         CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE
                     DELLE AREE SENSIBILI E MENO SENSIBILI
          A. Aree sensibili
             Si   considera   area   sensibile   un   sistema  idrico
          classificabile in  uno  dei  seguenti  gruppi:    a)  laghi
          naturali,  altre  acque dolci, estuari e acque del litorale
          gia'  eutrofizzati,  o  probabilmente  esposti  a  prossima
          eutrofizzazione,   in   assenza  di  interventi  protettivi
          specifici.    Per  individuare  il  nutriente  da   ridurre
          mediante    ulteriore    trattamento,   vanno   tenuti   in
          considerazione i seguenti elementi:   i) nei  laghi  e  nei
          corsi  d'acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse
          con  scarso  ricambio  idrico  e  ove  possono  verificarsi
          fenomeni  di  accumulazione  la sostanza da eliminare e' il
          fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non
          avrebbe alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel
          caso di scarichi provenienti da ampi  agglomerati  si  puo'
          prevedere  di  eliminare  anche l'azoto; ii) negli estuari,
          nelle baie e nelle altre  acque  del  litorale  con  scarso
          ricambio   idrico,   ovvero  in  cui  si  immettono  grandi
          quantita' di  nutrienti,  se,  da  un  lato,  gli  scarichi
          provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente
          di  importanza  irrilevante, dall'altro, quelli provenienti
          da  agglomerati  piu'  estesi  rendono   invece   necessari
          interventi  di  eliminazione  del fosforo e/o dell'azoto, a
          meno che non si dimostri  che  cio'  non  avrebbe  comunque
          alcun  effetto  sul  livello dell'eutrofizzazione; b) acque
          dolci  superficiali  destinate  alla  produzione  di  acqua
          potabile   che   potrebbero   contenere,   in   assenza  di
          interventi,  una  concentrazione  di  nitrato  superiore  a
          quella stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti
          della  direttiva  75/440/CEE  del  Consiglio  del 16 giugno
          1975, concernente  la  qualita'  delle  acque  superficiali
          destinate  alla  produzione  di  acqua potabile negli Stati
          membri;  c)  aree  che  necessitano   di   un   trattamento
          complementare  a quello previsto dall'articolo 4 al fine di
          conformarsi   alle   prescrizioni   delle   direttive   del
          Consiglio.
          B. Aree meno sensibili
             Si  considera  area  meno  sensibile  un  sistema  o  un
          ambiente idrico marino in cui lo scarico  di  acque  reflue
          non   ha   conseguenze   negative   sull'ambiente,  per  le
          particolari condizioni  morfologiche,  idrologiche  o  piu'
          specificamente    idrauliche    dell'area   in   questione.
          Nell'individuare le aree meno sensibili, gli  Stati  membri
          devono  tener  conto del rischio di un'eventuale diffusione
          degli scarichi in aree adiacenti in cui simile apporto puo'
          avere effetti nocivi dal punto  di  vista  ambientale.  Gli
          Stati  membri  devono, in tal caso, individuare la presenza
          di  aree  sensibili  anche   al   di   fuori   della   loro
          giurisdizione.  Ai fini dell'individuazione delle aree meno
          sensibili,  vano tenute in considerazione:  le baie aperte,
          gli estuari e le altre  acque  del  litorale  con  un  buon
          ricambio  idrico,  non soggette ad eutrofizzazione o ad una
          riduzione  d'ossigeno,  ovvero  difficilmente  esposte   ai
          suddetti  fenomeni  in  conseguenza  dello scarico di acque
          reflue urbane".   - Gli articoli 2  e  12  della  legge  23
          dicembre  1992,  n.  498  recitano:   "Art. 2. - 1. Ai fini
          della ottimale  e  razionale  utilizzazione  delle  risorse
          naturali,  anche per conseguire obiettivi di risparmio e di
          uso qualificato dei beni  naturali  da  parte  del  sistema
          produttivo  e  dei  cittadini,  nonche'  per  realizzare il
          principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente  e'
          tenuto  a  ripristinare la situazione precedente, nonche' a
          corrispondere un indennizzo adeguato, il  Governo,  sentite
          le  competenti  commissioni  parlamentari  e  la Conferenza
          permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, e' delegato ad
          adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
          a) riordinare la  materia  della  concessione  delle  acque
          pubbliche  e  disciplinare  l'importo dei canoni in ragione
          delle utilizzazioni previste, della quantita' della domanda
          esistente  per  l'uso  della  risorsa  idrica  nel   bacino
          idrografico  e,  per  quanto riguarda gli usi industriali e
          irrigui,  in  ragione  delle   tecnologie   impiegate   per
          l'utilizzo  e  la  distribuzione  delle acque; disciplinare
          l'importo  dei  canoni  per   l'estrazione   di   materiali
          dall'alveo   dei   corsi   d'acqua,   in   funzione   della
          granulometria  e  della  natura  del  materiale   estratto;
          disciplinare  l'importo  dei  canoni  per la concessione di
          spiagge  lacuali,  sulla  base  dell'estensione   dell'area
          concessa  e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere
          che  i  nuovi  importi  siano  stabiliti  con  decreti  del
          Ministro   delle   finanze,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'ambiente,    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato,  dell'agricoltura  e  delle foreste e dei
          lavori  pubblici,  entro  limiti   di   maggiorazione   non
          eccedenti  il  10 per cento degli importi in essere per gli
          usi irrigui e il 30 per cento per  tutti  gli  altri  casi;
          prevedere  l'effettuazione  del  monitoraggio  delle  acque
          pubbliche utilizzate  a  fini  irrigui  e  delle  acque  di
          fognatura;  b)  prevedere l'adeguamento delle tariffe per i
          servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, anche
          nei casi in cui la rete fognaria e'  sfornita  di  impianto
          centralizzato  di  depurazione,  fatta  salva  una  diversa
          tariffa per le  utenze  che  provvedono  direttamente  alla
          depurazione.  Le  tariffe  sono  determinate  tenendo conto
          della qualita' del servizio idrico fornito, delle  opere  e
          degli  adeguamenti  necessari,  in  modo che sia assicurata
          gradualmente  la   copertura   integrale   dei   costi   di
          investimento  e di esercizio; c) disciplinare le tariffe in
          materia di tassa per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani,  in  modo che vi sia correlazione fra entita' della
          tariffa, quantita' e qualita' dei rifiuti e relativi  costi
          di   smaltimento,  tenendo  conto  dell'organizzazione  dei
          servizi di  raccolta  differenziata  ed  in  modo  che  sia
          assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di
          investimento  e  di  esercizio; d) disciplinare i vincoli e
          gli oneri ai quali e' sottoposta  l'attivita'  di  cava  in
          sede    di   rilascio   dell'autorizzazione   all'esercizio
          dell'attivita', commisurando  l'onere  alla  quantita'  dei
          materiali   estratti,  alla  qualita'  degli  stessi,  alle
          caratteristiche  delle   aree   interessate   e   fissando,
          altresi',  modalita' e condizioni per la conservazione e la
          manutenzione degli alvei fluviali e delle  difese  spondali
          nonche'   disciplinando   l'eventuale   utilizzazione   del
          materiale di risulta in modo che i proventi entrino  a  far
          parte  delle  risorse  di  cui al comma 2.   2. Le maggiori
          risorse di cui alla lettera a) del comma 1  sono  destinate
          alle  finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e
          successive modificazioni e sono utilizzate con le modalita'
          ivi  previste;  l'importo  dei  canoni  di  concessione  e'
          destinato   esclusivamente   ad   interventi   diretti   ad
          incentivare il corretto e razionale uso dell'acqua ai  fini
          produttivi,  irrigui,  industriali  e civili anche mediante
          l'individuazione di standard di  consumi  per  favorire  il
          massimo   risparmio   nell'utilizzazione   delle   acque  e
          promuovendo, tra l'altro, processi di riciclo e di recupero
          delle sostanze disperse. Le risorse di cui alla lettera  b)
          del  comma  1, previa definizione degli ambiti ottimali, di
          cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183,  ed
          in  vista  della riforma organica del settore delle risorse
          idriche, nonche' le risorse di  cui  alla  lettera  c)  del
          medesimo   comma  1,  sono  vincolate  nel  rispetto  delle
          finalita' di cui  alle  medesime  lettere,  alla  copertura
          degli  oneri  di  gestione  ed  a programmi di investimento
          approvati  dalle   regioni   d'intesa   con   il   Ministro
          dell'ambiente,  che  vigila  sull'attuazione  dei programmi
          medesimi. Le risorse di cui alla lettera  d)  del  comma  1
          sono  destinate ad interventi di bonifica e di salvaguardia
          ambientale  secondo  programmi  approvati   dalle   regioni
          d'intesa  con  il Ministro dell'ambiente. Qualora entro due
          anni i soggetti rispettivamente competenti  non  conseguano
          l'utilizzazione   stabilita,   le  risorse  affluiscono  al
          bilancio  dello  Stato  e  sono  impiegate   dal   Ministro
          dell'ambiente  per  le  medesime  finalita'.    3.  I nuovi
          importi dei canoni, delle tariffe e  degli  oneri  previsti
          dal  presente  articolo  si  applicano  a  decorrere dal 1›
          gennaio 1994.  4. Il Governo e' autorizzato ad  emanare  le
          necessarie disposizioni di raccordo tra le norme recate dal
          presente  articolo, dall'articolo 12 della presente legge e
          dai decreti  legislativi  previsti  dall'articolo  4  della
          legge  23  ottobre 1992, n. 421.  5. Le disposizioni di cui
          al comma 1, lettere a), b), c) e  d),  si  applicano  anche
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  nel  rispetto dei limiti consentiti
          dagli  statuti  speciali  e   dalle   relative   norme   di
          attuazione".    "Art.  12.  -  1.  Le  province  e i comuni
          possono, per l'esercizio  di  servizi  pubblici  e  per  la
          realizzazione    delle   opere   necessarie   al   corretto
          svolgimento del servizio nonche' per  la  realizzazione  di
          infrastrutture  ed  altre  opere di interesse pubblico, che
          non rientrino, ai sensi della vigente legislazione  statale
          e  regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti,
          costituire apposite societa' per azioni, anche mediante gli
          accordi di programma di cui al comma 9,  senza  il  vincolo
          della  proprieta'  maggioritaria di cui al comma 3, lettera
          e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche
          in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  9,  primo  comma,
          lettera  d),  della  legge  2  aprile  1968,  n.  475, come
          sostituita dall'art. 10 della legge  8  novembre  1991,  n.
          362.  Gli  enti interessati provvedono alla scelta dei soci
          privati e all'eventuale collocazione  dei  titoli  azionari
          sul  mercato  con  procedure  di  evidenza pubblica. L'atto
          costitutivo  delle  societa'   deve   prevedere   l'obbligo
          dell'ente  pubblico di nominare uno o piu' amministratori e
          sindaci. Nel caso di  servizi  pubblici  locali  una  quota
          delle  azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso
          e resta comunque sul mercato.  2. Il Governo e' delegato ad
          adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della   presente   legge,   un   decreto   legislativo  con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:  a)
          disciplinare   l'entita'   del   capitale   sociale   delle
          costituende  societa'  per  azioni e la misura minima della
          partecipazione dell'ente locale al capitale sociale,  anche
          per  assicurare  il  diritto  di  chiedere  la convocazione
          dell'assemblea; b) disciplinare i  criteri  di  scelta  dei
          possibili   soci   mediante   procedimento   di   confronto
          concorrenziale,  che  tenga  conto   dei   principi   della
          normativa   comunitaria   con   particolare  riguardo  alle
          capacita' tecniche e finanziarie dei  soggetti  stessi;  c)
          disciplinare  la  natura  del  rapporto  intercorrente  tra
          l'ente locale e il privato; d) disciplinare forme  adeguate
          di   controllo   dell'efficienza  e  dell'economicita'  dei
          servizi.  3. Per la realizzazione delle opere di  qualunque
          importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto
          legislativo  19  dicembre  1991,  n. 406, e della direttiva
          90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e  succes-
          sive norme di recepimento.  4. Per gli interventi di cui al
          presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe
          dei   servizi   pubblici   in  misura  tale  da  assicurare
          l'equilibrio  economico-finanziario   dell'investimento   e
          della  connessa  gestione.  I  criteri per il calcolo della
          tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:  a)  la
          corrispondenza  tra costi e ricavi in modo da assicurare la
          integrale copertura dei costi, ivi compresi  gli  oneri  di
          ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto
          tra  i  finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c)
          l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo  conto
          anche  degli investimenti e della qualita' del servizio; d)
          l'adeguatezza della remunerazione del  capitale  investito,
          coerente  con  le  prevalenti condizioni di mercato.  5. La
          tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi  pubblici;
          essa  e'  determinata  e  adeguata  ogni  anno dai soggetti
          proprietari, attraverso contratti di  programma  di  durata
          poliennale,  nel  rispetto del disciplinare e dello statuto
          conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.  Qualora  i
          servizi   siano   gestiti  da  soggetti  diversi  dall'ente
          pubblico  per  effetto   di   particolari   convenzioni   e
          concessioni   dell'ente   o   per   effetto   del   modello
          organizzativo di societa' mista  di  cui  al  comma  1,  la
          tariffa  e'  riscossa  dal  soggetto che gestisce i servizi
          pubblici.  6. Ove gli introiti siano connessi a  tariffe  o
          prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o
          il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio
          di   trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione  del  piano
          finanziario   dell'investimento,    verifica    l'eventuale
          presenza  di  fattori  inflattivi  che  contrastino con gli
          indirizzi  di  politica   economica   generale.   Eventuali
          successivi  aumenti  tariffari vengono determinati ai sensi
          del comma 4; il  Comitato  interministeriale  prezzi  o  il
          comitato  provinciale  prezzi  verifica  tuttavia, entro lo
          stesso termine perentorio  decorrente  dalla  comunicazione
          della  delibera di approvazione della tariffa o del prezzo,
          la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle
          quali l'aumento deliberato resta subordinato.   7. Fino  al
          secondo  esercizio  successivo  a  quello  dell'entrata  in
          funzione  dell'opera,  l'ente  locale  partecipante  potra'
          rilasciare  garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in
          misura non superiore alla propria quota  di  partecipazione
          alla  societa' di cui al comma 1.  8. Per i conferimenti di
          aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni
          altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche
          per la costituzione con atto unilaterale delle societa'  di
          cui   al  medesimo  comma,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30  luglio  1990,  n.
          218,  e  successive  modificazioni. L'importo massimo delle
          imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma
          1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 e' fissato
          in  lire  10  milioni,  se  l'operazione viene perfezionata
          entro il 31 dicembre 1994.  9. Per le finalita' di  cui  al
          presente articolo il Ministro per i problemi delle aree ur-
          bane,  d'intesa con i Ministri competenti per settore, puo'
          promuovere  gli  opportuni  accordi  od   intese   con   le
          amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi
          e  le  intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla
          progettazione  di  massima,   dallo   studio   di   impatto
          ambientale  ove  previsto  dal  decreto  del Presidente del
          Consiglio dei Ministri  10  agosto  1988,  n.  377,  da  un
          progetto   economico-finanziario  con  l'indicazione  degli
          investimenti  privati  e  degli   eventuali   finanziamenti
          pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni
          di  bilancio  comunale,  nonche' dalla specificazione delle
          misure organizzative di coordinamento e  di  intesa  tra  i
          soggetti  interessati  ai  fini della tempestiva attuazione
          degli interventi nei tempi previsti e della loro  gestione.
          A  tali  fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane
          nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i
          progetti  economico-finanziari,  presieduto  dallo   stesso
          Ministro  e  composto  da  dieci  membri,  di  cui  quattro
          nominati in rappresentanza, rispettivamente, del  Ministero
          del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro
          per  i  problemi  delle aree urbane, della Cassa depositi e
          prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di  credito
          a  diffusa  presenza nazionale".  - La legge 8 giugno 1990,
          n. 142,  concerne  l'ordinamento  delle  autonomie  locali.
          L'art. 22 recita:  "Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1.
          I  comuni  e  le  province,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, provvedono alla gestione dei  servizi  pubblici
          che  abbiano  per  oggetto  produzione di beni ed attivita'
          rivolte  a  realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere  lo
          sviluppo  economico  e civile delle comunita' locali.  2. I
          servizi riservati in via esclusiva ai comuni e  alle  prov-
          ince sono stabiliti dalla legge.  3. I comuni e le province
          possono  gestire  i  servizi pubblici nelle seguenti forme:
          a) in economia, quando per le modeste dimensioni o  per  le
          caratteristiche  del  servizio non sia opportuno costituire
          una istituzione o una azienda; b) in concessione  a  terzi,
          quando   sussistano   ragioni  tecniche,  economiche  e  di
          opportunita' sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche
          per la gestione di piu' servizi di rilevanza  economica  ed
          imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio
          di  servizi  sociali  senza rilevanza imprenditoriale; e) a
          mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico
          locale, qualora  si  renda  opportuna,  in  relazione  alla
          natura  del servizio da erogare, la partecipazione di altri
          soggetti pubblici o privati".   -  La  dir.  91/676/CEE  e'
          pubblicata  in  GUCE  n.  L 375 del 31 dicembre 1991.  - Il
          D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 reca  attuazione  della  dir.
          (CEE)  80/778 concernente la qualita' delle acque destinate
          al consumo umano, ai sensi  dell'art.  15  della  legge  16
          aprile 1987, n. 183.