ART. 38. 
                    (Rifiuti: criteri di delega). 
   1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa
ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE,  relativa  ai
rifiuti pericolosi, sara' informata ai seguenti ulteriori principi  e
criteri direttivi: 
   a) uniformare la  normativa  nazionale  alle  definizioni  e  alle
classificazioni dei rifiuti individuati  come  tali  dalla  normativa
comunitaria; 
   b) promuovere la prevenzione e la  riduzione  della  produzione  e
della pericolosita' dei rifiuti, soprattutto attraverso  lo  sviluppo
di tecnologie pulite; 
   c)  adottare   forme   separate   di   conferimento   e   raccolta
differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili; 
   d) prescrivere, ai fini dell'attuazione  degli  articoli  4  e  10
della direttiva  91/156/CEE,  l'obbligo  dell'autorizzazione  per  le
imprese che effettuano il recupero dei rifiuti come  materia  e  come
fonte di energia, prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo  medesimo
nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva,  nel
rispetto  delle  condizioni  indicate   dai   medesimi   articoli   e
dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE; 
   e)  prevedere  che  i  rifiuti  destinati  al  recupero  esonerati
dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi della lettera  d),  debbano
essere accompagnati durante il trasporto esclusivamente  dalla  bolla
di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni,  integrata  dalla
descrizione merceologica e dalle caratteristiche dei rifiuto; 
   f) prevedere che i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e  da
demolizioni non possano essere riutilizzati  attraverso  l'immissione
diretta nell'ambiente senza  trattamento  o  preselezione  effettuati
mediante impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo  6,
secondo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; 
   g) prevedere l'obbligatorieta' dello  smaltimento  definitivo  dei
rifiuti non recuperabili  in  ambiti  territoriali  definiti  per  il
conseguimento  dell'autosufficienza  e  lo  sviluppo  di   forme   di
autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo; 
   h) prevedere che a livello regionale siano definiti i criteri  per
l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla
realizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  e  di  recupero  dei
rifiuti; 
   i) privilegiare la localizzazione di  impianti  di  smaltimento  e
recupero dei rifiuti in  aree  industriali,  compatibilmente  con  le
caratteristiche  delle  medesime,  incentivando  le   iniziative   di
autosmaltimento; 
   l) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi
e ai criteri che saranno stabiliti  dal  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in  conformita'  all'articolo  7  della  direttiva
91/156/CEE e all'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE; 
   m) assicurare il necessario  coordinamento  della  disciplina  del
trasporto dei rifiuti con il regolamento  (CEE)  n.  259/93  relativo
alla  sorveglianza  ed  al  controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti
all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata ed in  uscita
dal suo territorio; 
   n) introdurre a livello regionale procedure  amministrative  inte-
grate per il rilascio delle autorizzazioni, previste dalla  normativa
in  materia  di  tutela  ambientale,  relative   agli   impianti   di
smaltimento  dei  rifiuti,  prevedendo  a  tal  fine  il  ricorso   a
conferenze  di  servizi,  cui  partecipino   i   responsabili   delle
amministrazioni interessate. 
   2. Il Governo e' autorizzato ad adottare entro il 1›  maggio  1994
un regolamento di attuazione della disciplina dei  rifiuti  destinati
alle operazioni che comportano una possibilita' di  recupero  di  cui
all'allegato II B della citata direttiva del Consiglio  91/156/CEE  e
indicati  nella  lista  verde  di  cui  all'allegato  II  al   citato
regolamento (CEE) n. 259/93. 
 
          Note all'art. 38:
             -  La  dir.  91/156/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L78
          del 26 marzo 1991.  - La dir. 91/689/CEE e'  pubblicata  in
          G.U.C.E.  n.  L377  del 31 dicembre 1991.  - Il testo degli
          articoli 4 e 10 della dir. 91/156 e' il seguente:  "Art. 4.
          - Gli  Stati  membri  adottano  le  misure  necessarie  per
          assicurare  che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio  all'ambiente  e
          in particolare:  - senza creare rischi per l'acqua, l'aria,
          il  suolo  e  per  la  fauna  e  la  flora; - senza causare
          inconvenienti da rumori od odori; -  senza  danneggiare  il
          paesaggio  e  i  siti di particolare interesse.   Gli Stati
          membri adottano inoltre le misure  necessarie  per  vietare
          l'abbandono,  lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei
          rifiuiti".  "Art. 10. - Ai fini dell'applicazione dell'art.
          4, tutti gli  stabilimenti  o  imprese  che  effettuano  le
          operazioni  elencate  nell'allegato  II  B  devono ottenere
          un'autorizzazione a tal fine".  - Il testo  degli  articoli
          11  e 12 della dir. 91/156/CEE e' il seguente:  "Art. 11. -
          1. Fatto salvo il disposto della direttiva  78/319/CEE  del
          Consiglio,  del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuiti tossici
          e nocivi, modificata da ultimo dall'atto di adesione  della
          Spagna   e   del   Portogallo,  possono  essere  dispensati
          dall'autorizzazione di cui all'art. 9 o all'art.  10:    a)
          gli  stabilimenti  o  le imprese che provvedono essi stessi
          allo  smaltimento  dei  propri  rifiuti   nei   luoghi   di
          produzione;   e  b)  gli  stabilimenti  o  le  imprese  che
          ricuperano rifiuti.  Tale dispensa si puo' concedere  solo:
          -  qualora  le  autorita'  competenti  abbiano adottato per
          ciascun tipo di attivita' norme generali che fissano i tipi
          e le quantita'  di  rifiuti  e  le  condizioni  alle  quali
          l'attivita' puo' essere dispensata dall'autorizzazione; e -
          qualora  i  tipi  o  le quantita' di rifiuti ed i metodi di
          smaltimento o di  ricupero  siano  tali  da  rispettare  le
          condizioni  imposte  all'art. 4.   2. Gli stabilimenti o le
          imprese  contemplati  nel  paragrafo  1  sono  soggetti   a
          iscrizione  presso  le competenti autorita'.   3. Gli Stati
          membri  informano  la  Commissione  delle  norme   generali
          adottate  in  virtu'  del  paragrafo  1".   "Art. 12. - Gli
          stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al
          trasporto  di  rifiuti  a  titolo  professionale,   o   che
          provvedono  allo  smaltimento  o al ricupero di rifiuti per
          conto di terzi (commercianti o intermediari), devono essere
          iscritti presso le competenti autorita' qualora  non  siano
          soggetti  ad autorizzazione".  - Il testo dell'art. 3 della
          dir. 91/689/CEE e' il seguente:  "Art. 3. -  1.  La  deroga
          all'obbligo  di  autorizzazione  per  gli stabilimenti o le
          imprese che provvedono essi  stessi  allo  smaltimento  dei
          propri  rifiuti  prevista all'art. 11, paragrafo 1, lettera
          a) della direttiva 75/442/CEE non e' applicabile ai rifiuti
          pericolosi  oggetto   della   presente   direttiva.      2.
          Conformemente  all'art.  11,  paragrafo 1, lettera b) della
          direttiva 75/442/CEE,  uno  Stato  membro  puo'  dispensare
          dall'art. 10 della presente direttiva gli stabilimenti o le
          imprese  che  provvedono  al  ricupero  dei rifiuti oggetto
          della presente direttiva:   - qualora  detto  Stato  membro
          adotti  norme generali che fissano i tipi e le quantita' di
          rifiuti in questione e  le  condizioni  specifiche  (valori
          limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori
          limite  di  emissione, tipo di attivita') e altri requisiti
          necessari per effettuare forme  diverse  di  ricupero  e  -
          qualora  i  tipi  o  le quantita' di rifiuti ed i metodi di
          ricupero siano tali da  rispettare  le  condizioni  imposte
          all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE.  3. Gli stabilimenti
          o  le  imprese di cui al paragrafo 2 sono registrati presso
          le autorita' competenti.  4. Se uno  Stato  membro  intende
          avvalersi  delle  disposizioni del paragrafo 2, le norme di
          cui al suddetto paragrafo sono comunicate alla  Commissione
          al  piu' tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore.
          La Commissione consulta gli Stati membri. Alla luce di tali
          consultazioni la commissione propone che tali  norme  siano
          adottate  secondo  la  procedura  di  cui all'art. 18 della
          direttiva 75/442/CEE".  - Il D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627,
          concerne l'istituzione dell'IVA.  - Il D.P.R. 10  settembre
          1982,  n.  915,  reca  attuazione  delle direttive (CEE) n.
          75/442  relativa  ai  rifiuti,  n.  76/403  relativa   allo
          smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili,
          e  n.   78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. L'art.
          6, comma 2, lettera d) reca:   "Art.  6  (Competenze  delle
          regioni).  -  Alle  regioni  competono:    (omissis).    d)
          l'autorizzazione  ad  enti  o  imprese  ad  effettuare   lo
          smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  speciali  prodotti da
          terzi; le autorizzazioni ad  effettuare  le  operazioni  di
          smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni
          alla installazione e alla gestione delle discariche e degli
          impianti  di  innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti
          speciali, approvati ai sensi della precedente lettera c);".
          - L'art. 7 della dir. 91/156/CEE recita:  "Art. 7. - 1. Per
          realizzare  gli  obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5
          la o le autorita'  competenti  di  cui  all'art.  6  devono
          elaborare  quanto  prima  uno  o piu' piani di gestione dei
          rifiuti, che contemplino fra l'altro:  - tipo, quantita'  e
          origine   dei  rifiuti  da  ricuperare  o  da  smaltire;  -
          requisiti  tecnici  generali;  -  tutte   le   disposizioni
          speciali  per  rifiuti  di  tipo  particolare;  - i luogi o
          impianti adatti per lo smaltimento.
             Tali piani potranno riguardare ad esempio:  - le persone
          fisiche o giuridiche abilitate a  procedere  alla  gestione
          dei  rifiuti;  -  la  stima  dei  costi delle operazioni di
          ricupero e di smaltimento; - le misure atte ad incoraggiare
          la razionalizzazione della raccolta, della  cernita  e  del
          trattamento  dei  rifiuti.    2.  Eventualmente,  gli Stati
          membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e
          la Commissione per  l'elaborazione  dei  piani.    Essi  li
          trasmettono alla Commissione.  3. Gli Stati membri hanno la
          facolta' di prendere i provvedimenti necessari per impedire
          movimenti  di  rifiuti  non  conformi  con  i loro piani di
          gestione dei  rifiuti.  Tali  provvedimenti  devono  essere
          comunicati alla Commissione e agli Stati membri".  - L'art.
          6   della   dir.   91/689/CEE  recita:     "Art.  6.  -  1.
          Conformemente all'art. 7  della  direttiva  75/442/CEE,  le
          autorita' competenti elaborano, separatamente o nell'ambito
          dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di
          gestione  dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici.  2.
          La Commissione procede ad una valutazione  comparativa  dei
          piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi
          di  smaltimento  e di ricupero. La Commissione tiene queste
          informazioni  a  disposizione  delle  autorita'  competenti
          degli   Stati  membri  che  ne  fanno  richiesta".    -  Il
          regolamento CEE n. 259/93 e' pubblicato in G.U.C.E. n.  L30
          del  6  febbraio 1993.  - Il testo dell'allegato II B della
          dir. 91/156/CEE e' il seguente:
                                "Allegato II B
                  OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA POSSIBILITA'
                                  DI RICUPERO
            N.B.:  Nel  presente  allegato   sono   ricapitolate   le
          operazioni  di  ricupero cosi' come esse sono effettuate in
          pratica. Conformemente all'art. 4 i rifiuti  devono  essere
          ricuperati  senza  pericolo per la salute dell'uomo e senza
          usare procedimenti o metodi che possano recare  pregiudizio
          all'ambiente.
             R1  Ricupero o rigenerazione dei solventi.  R2 Riciclo o
          ricupero  delle  sostanze  organiche  non  utilizzate  come
          solventi.  R3 Riciclo o ricupero dei metalli o dei composti
          metallici.    R4  Riciclo  o  ricupero  di  altre  sostanze
          inorganiche.  R5 Rigenerazione degli acidi  o  delle  basi.
          R6   Ricupero  dei  prodotti  che  servono  a  captare  gli
          inquinanti.   R7  Ricupero  dei  prodotti  provenienti  dai
          catalizzatori.    R8 Rigenerazione o altri reimpieghi degli
          oli.  R9 Utilizzazione principale come combustibile o altro
          mezzo  per  produrre energia.   R10 Spandimento sul suolo a
          beneficio dell'agricoltura  o  dell'ecologia,  comprese  le
          operazioni   di   compostaggio   e   altre   trasformazioni
          biologiche, salvo nel  caso  di  rifiuti  esclusi  a  norma
          dell'art.  2,  paragrafo  1,  lettera b), punto iii).   R11
          Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una  delle  operazioni
          indicate  da  R1  a  R10.    R12  Scambio  di  rifiuiti per
          sottoporli ad una qualunque delle operazioni indicate da R1
          a R11.  R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli  a
          una  delle  operazioni  che figurano nel presente allegato,
          escluso il deposito temporaneo, prima della  raccolta,  nei
          luogi in cui sono prodotti".
             -  Il  testo  dell'allegato  II  al regolamento (CEE) n.
          259/93 e' il seguente:
                                 "Allegato II
                            LISTA VERDE DI RIFIUTI
          A. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO  FORMA  METALLICA,
          NON DISPERSIBILE
             I  seguenti  rifiuti  e rottami di metalli preziosi e le
          loro leghe:
              7112 10 - Rifiuti di oro 7112 20 - Rifiuti  di  platino
          (l'espressione  "platino"  include  platino, iridio, osmio,
          palladio, rodio e rutenio)  7112  90  -  di  altri  metalli
          preziosi, es.: argento
          N.B.:  (1)  Il  mercurio  e'  specificamente  escluso  come
          componente di questi metalli (2) I  rifiuti  di  componenti
          elettrici  possono  essere sostituiti soltanto da metalli o
          leghe (3) Rottami elettronici (i quali devono rispondere  a
          certe  specifiche  che  il  meccanismo  di revisione dovra'
          precisare) I seguenti rifiuti e rottami ferrosi: rottame di
          lingotti di ferro o acciaio rifusi:   7204 10 -  Rifiuti  e
          rottami  di  ghisa  7204  21 - Rifiuti e rottami di acciaio
          inossidabile 7204 29 - Rifiuti e rottami di  acciai  legati
          7204  30  -  Rifiuti  e rottami di ferro o acciaio stagnato
          7204 41 - Trucioli,  ritagli,  schegge,  rifiuti  macinati,
          limatura,  ritagli e frantumi, sia in rotoli che no 7204 49
          - Altri rifiuti e rottami ferrosi 7204  50  -  Lingotti  di
          rottame rifusi ex 7302 10 - Rifiuti e rottami di ghisa
             I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le
          loro leghe:
          7404  00  -  Rifiuti  e rottami di rame 7503 00 - Rifiuti e
          rottami di nichel 7602 00 - Rifiuti e rottami di  alluminio
          ex  7802 00 - Rifiuti e rottami di piombo 7902 00 - Rifiuti
          e rottami di zinco 8002 00 - Rifiuti e rottami di stagno ex
          8101 91 - Rifiuti e rottami  di  tungsteno  ex  8102  91  -
          Rifiuti  e  rottami  di  molibdeno  ex  8103 10 - Rifiuti e
          rottami di tantalio 7104 20 - Rifiuti e rottami di magnesio
          ex 8105 10 - Rifiuti e rottami di  cobalto  ex  8106  00  -
          Rifiuti e rottami di bismuto ex 8107 10 - Rifiuti e rottami
          di cadmio ex 8108 10 - Rifiuti e rottami di titanio ex 8109
          10  -  Rifiuti e rottami di zirconio ex 8110 00 - Rifiuti e
          rottami di antimonio ex 8111 00  -  Rifiuti  e  rottami  di
          manganese  ex  8112  11  - Rifiuti e rottami di berillio ex
          8112 20 - Rifiuti e rottami di cromo ex 8112 30 - Rifiuti e
          rottami  di  germanio  ex  8112  40  - Rifiuti e rottami di
          vanadio ex 8112 91 Rifiuti e rottami di:  - Afnio - Indio -
          Niobio - Renio - Gallio  -  Talio  ex  2805  30  Rifiuti  e
          rottami  di torio e terre rare ex 2804 90 Rifiuti e rottami
          di selenio ex 2804 50 Rifiuti e rottami di tellurio
          B. ALTRI RIFIUTI METALLICI PRODOTTI  DALLA  DERIVAZIONE  DI
          FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI
              2620  11  Zinco  commerciale  solido  Zinco  contenente
          scorie:  - Scorie di superficie dalla galvanizzazione delle
          lastre di  zinco  (R  90%  Zn)  -  Scorie  di  fondo  dalla
          galvanizzazione  delle  lastre di zinco (R 90% Zn) - Scorie
          di fonderia di zinco sotto pressione (R 85% Zn) - Scorie di
          lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni)
          (R 92% Zn) - Cimatura di zinco - Cimatura di alluminio
           ex 2620 90 Scorie di processi  dei  metalli  preziosi  per
          ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi
          C. RIFIUTI PROVENIENTI DA OPERAZIONI MINERARIE, SOTTO FORMA
          NON DISPERSIBILE
           ex  2504  90  Rifiuti  di  grafite  ex  2514 00 Rifiuti di
          ardesia,   siano   o   non   ripuliti   grossolanamente   o
          semplicemente tagliati, da segatura o no 2525 30 Rifiuti di
          mica  ex  2529  21  Feldspato; leucite; nefelina e nefelina
          sienite; fluorite contenente, in peso, il  97%  o  meno  di
          fluoruro  di  calcio  ex 2804 61 Rifiuti di silice in forma
          solida, escludendo quelli usati in operazioni di  fonditura
          ex 2804 69
          D. RIFIUTI DI PLASTICHE SOLIDE
             Includendo ma non limitati a:
          3915     Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche 3915 10
          - di polimeri di etilene 3915 20 - di polimeri  di  stirene
          3915  30  -  di  polimeri  di  cloruro  di  vinile  3915 90
          Polimerizzati   o   copolimerizzati   -   polipropilene   -
          polietilene   tereftalato   -  acrilonitrile  copolimero  -
          butadine copolimero - stirene  copolimero  -  poliammidi  -
          polibutilene  tereftalati  -  policarbonati  - polifenileni
          solfuri - polimeri acrilici  -  paraffine  (C10  -  C13)  -
          poliuretano (non contenente clorofluorocarbone) - polimetil
          metalcrilato  -  polivinil  alcool - polivinile butirrato -
          polivinile  acetato  -  politereftalati  fluorati  (teflon.
          PTFE)  3915  90  Resine  o  prodotti  di condensazione di -
          resine urea  formaldeide  -  resine  fenoli  formaldeidi  -
          resine  melanine  formaldeidi - resine epossidiche - resine
          alchiliche - poliammidi
          E. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA
          4707 00 Rifiuti e avanzi di carta e cartone:    4707  10  -
          Carta  Kraft  ondulata non imbianchita o cartone o di carta
          increspata o cartone 4707 20 - Altre carte o cartoni  fatti
          principalmente  di  pasta  chimica imbianchita, per lo piu'
          non colorata 4707 30 - Carta o cartone fatti principalmente
          di pasta meccanica (es.: giornali, riviste e stampe simili)
          4707 90 - Altri, includendo ma non limitati a:  1)  cartoni
          laminati 2) rifiuti o pezzi non assortiti
          F. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE
           ex 7001 00 Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di
          vetro  eccetto vetri da tubi raggio-catodici ed altri vetri
          radioattivi
          Rifiuti di fibre di vetro
          G. RIFIUTI CERAMICI IN FORMA NON DISPERSIBILE
           ex 6900 00 Rifiuti di ceramiche che  sono  cotte  dopo  la
          modellatura,  incluse navi di ceramica ex 8113 00 Rifiuti e
          rottami di cermets
          Ceramiche costituite da fibre non elencate altrove
          H. RIFIUTI TESSILI
          5003 Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere
          avvolti, rifiuti filati a catarzo) 5003 10  -  non  cardati
          ne'  pettinati  5003  90  - altri 5003 Rifiuti di lana o di
          peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti  filati,
          escluso catarzo 5103 10 - cascame di lana o di peli fini di
          animali  5103  20  -  altri rifiuti di peli fini di animale
          5103 30 -  rifiuti  di  peli  grossolani  di  animale  5102
          Rifiuti  di  cotone  (inclusi  rifiuti filati e di catarzo)
          5202 10 - rifiuti di filati, inclusi residui di  fili  5202
          91  -  catarzo  (seta  grossolana)  5202 99 - altri 5301 30
          Corde e rifiuti di lino
          ex 5302 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti  filati  e  di
          catarzo) di canapa (Cannabis sativa L.)  ex 5303 90 Rifiuti
          e  stoppe  (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed
          altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramie') ex 5304
          90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e  di  catarzo)
          di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave ex 5305 19
          Rifiuti,  stoppe  e  cascame  (inclusi  rifiuti filati e di
          catarzo) di cocco ex 5305  29  Rifiuti,  stoppe  e  cascame
          (inclusi  rifiuti  filati e di catarzo) di abaca (canapa di
          Manila o Musa textilis Nee) ex 5305 99  Rifiuti,  stoppe  e
          cascame  (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramie' ed
          altre fibre vegetali tessili,  non  specificate  altrove  o
          incluse  5505  Rifiuti  (inclusi  cascami, rifiuti filati e
          catarzo) di fibre manufatte 5505 10 - di  fibre  sintetiche
          5505  20  -  di  fibre  artificiali  6309  00  Articoli  di
          rigattiere ed altri articoli tessili consumati 6310 Stracci
          usati, residui di spaghi, cordame, funi  e  cavi  ed  altri
          articoli  consumati  di  spago,  cordame,  funi  o  cavi di
          materiali tessili 6310 10 - sortiti 6310 90 - altri
          I. OGGETTI SOLIDI IN CAUCCIU'
              4004  00  Rifiuti,  trucioli  e  residui  di   caucciu'
          (diversi  da  caucciu' indurito) e granuli ottenuti da esso
          4012 20 Pneumatici usati ex 4017 00 Rifiuti  e  residui  di
          caucciu' indurito (es.: ebanite)
          J. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO NON TRATTATI
              4401  30  Rifiuti e residui di legno, siano o non siano
          agglomerati in ceppi, mattonelle, pellets o forme  similari
          4501  90  Rifiuti  di  sughero;  frantumati,  granulati,  o
          sughero macinato
          K. RIFIUTI DERIVATI DA INDUSTRIE AGROALIMENTARI
              2301  00  Farine,  carni  e  pellets,   disidratate   e
          sterilizzate,  di  carne  o  scarti di carne, di pesce o di
          crostacei, molluschi o  altri  invertebrati  acquatici  non
          adatti  al  consumo  umano  ma  adatti al consumo animale o
          altri fini; ciccioli 2302 00 Crusca ed altri residui, sia o
          no in forma di pellets, derivati da mutamenti, macinatura o
          altri  lavori  di  cereali  o  di piante leguminose 2303 00
          Residui di amido manufatto e  residui  similari,  polpa  di
          barbabietola,   canna  da  zucchero  ed  altri  rifiuti  di
          zucchero manufatto, residui  o  fecci  dalla  fabbricazione
          della  birra  o  dalla  distillazione  sia o no in forma di
          pellets 2304 00 Sanza ed altri residui solidi,  sia  o  non
          macinati  o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione
          dell'olio di soia, usati per il mangime degli animali  2305
          00  Sanza  ed altri residui solidi, sia o non macinati o in
          forma di pellets, risultanti dall'estrazione  dell'olio  di
          noce  usato  per  il mangime degli animali 2306 00 Sanza ed
          altri residui solidi, sia o non  macinati  o  in  forma  di
          pellets,  risultanti  dall'estrazione  dell'olio  vegetale,
          usati per il mangime degli animali ex 2307 00 Fecci di vino
          ex 2308 00 Rifiuti  vegetali  disidratati  e  sterilizzati,
          residui  e  sottoprodotti,  sia  o non in forma di pellets,
          della stessa specie usata negli alimenti per  animali,  non
          specificati  o  inclusi  altrove  1522  00  Mellon  (grassi
          semiossidati): residui che  risultano  dal  trattamento  di
          sostanze grasse o cera animale o vegetale 1802 00 Croste di
          cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao
          L.   RIFIUTI   DERIVATI   DA  OPERAZIONI  DI  CONCIATURA  E
          DALL'UTILIZZO DEL CUOIO
              0502 00 Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale
          e peli di tasso ed altre forme di peli 0503 00  Rifiuti  di
          crine,  sia  o  non  attaccati  su  una  lastra con o senza
          materiale di supporto 0505 90 Rifiuti di pelle o  di  altre
          parti  di  uccelli,  con le piume o non; rifiuti di piume e
          parti di piume (sia o non con i limiti  tagliati)  e  piume
          cadute,  sia  lavorati che puliti, disinfettati o trattati,
          al fine di preservazione 0506 90 Rifiuti di ossa e  midolli
          d'osso, non lavorati, sgrassati semplicemente preparati (ma
          non  tagliati  per  dare  forma),  trattati  con  l'acido o
          degelatinizzati 4110 00 Trucioli ed altri rifiuti di  cuoio
          o  di  composizione di cuoio non adatti alla manifattura di
          articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio
          M. ALTRI RIFIUTI
              8908  00  Navi  e  altri  mezzi  acquatici   rottamati,
          totalmente  vuoti  di  qualsiasi  carico  che  puo'  essere
          classificato come sostanza o rifiuto pericoloso Rottami  di
          motori  di  veicoli  drenati dai liquidi 0501 00 Rifiuti di
          capelli umani ex 0511 91 Rifiuti di pesce Anodi saldati  di
          coke   petrolio   e/o   bitume   Gessi   da   impianti   di
          desolforizzazione  di  fumi  (FGD)  Rifiuti  di  gesso   da
          pannelli  di rivestimento o muri di intonaco derivati dalla
          demolizione di edifici
           ex 2621 Ceneri  volanti  e  pesanti  da  impianti  per  la
          produzione di energia elettrica a carbone Rifiuti di paglia
          Calcestruzzo  in  pezzi  Catalizzatori  spenti:   - Rifiuti
          fluidi da cracking catalitico di  catalizzatori  -  Metalli
          preziosi  prodotti  da  catalizzatori  -  Catalizzatori  di
          metalli  di transizione Micelio fungino non attivato, dalla
          produzione di penicillina, per essere usato come  cibo  per
          animali   2618   00   Scorie  granulari  provenienti  dalla
          fabbricazione del ferro e dell'acciaio ex  2619  00  Scorie
          derivate dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio 3103 20
          Scorie  basiche  provenienti  dalla  produzione  di ferro e
          acciaio e utilizzate nei fertilizzanti fosfarici  ed  altri
          usi
           ex   2621   00   Scorie   dalla   produzione   del   rame,
          stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di  ferro
          (circa  20%)  e  lavorati  in accordo con le specificazioni
          industriali (e.g. DIN 4301 e DIN 8201), principalmente  per
          la  costruzione  ed applicazione abrasive ex 2621 00 Fanghi
          rossi   neutralizzati    provenienti    dalla    produzione
          dell'allumina  ex  2621  00  Carbone attivo spento Zolfo in
          forma  solida  ex  2836  50   Calcare   proveniente   dalla
          produzione  del  calcio cianamide (con un pH inferiore a 9)
          Cloruro  di  sodio,  calcio  e  potassio  Rifiuti  di  film
          fotografici  e  rifiuti  di film fotografici non contenenti
          argento Macchine fotografiche  monouso  senza  batterie  ex
          2818 10 Carburo di silicio".