ART. 39. 
(Istituzione di servizi  pubblici  integrativi  per  la  gestione  di
                              rifiuti). 
   1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti  urbani
i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera  a),  della
deliberazione del 27 luglio 1984 del  Comitato  interministeriale  di
cui all'articolo 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, nonche' gli accessori per l'informatica. 
   2. Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella  categoria  di
cui  al  comma  1,  i  comuni  possono  istituire  servizi   pubblici
integrativi, i cui costi sono  a  carico  di  ciascun  detentore  dei
rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base  di  apposite
convenzioni.  Qualora  il  comune  istituisca  i   servizi   pubblici
integrativi, i  detentori  sono  tenuti  a  conferire  i  rifiuti  al
soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di  autosmaltimento
e  di  conferimento  a  terzi  autorizzati  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni. 
   3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 58, comma 1, le parole:  "ed  equiparati  ad  ogni
effetto ai sensi dell'articolo 60" sono soppresse; 
   b) l'articolo 60 e' abrogato; 
   c) all'articolo 61, commi 1 e 3, le parole: "ed  equiparati"  sono
soppresse; 
   d) all'articolo  77,  comma  1,  le  parole  "o  equiparati"  sono
soppresse; 
   e) all'articolo 79, il comma 1 e' abrogato. 
 
           Note all'art. 39:
             - Per il D.P.R. 10  settembre  1982,  n.  915,  v.  note
          precedenti.  L'art. 5 recita:
             "Art.  5  (Comitato interministeriale). - Le funzioni di
          cui al precedente art. 4 vengono  esercitate  dal  Comitato
          interministeriale  di  cui  all'art.  3, primo comma, della
          legge  10  maggio  1976,   n.   319   (3),   e   successive
          modificazioni,   integrato   dai   Ministri   dell'interno,
          dell'industria,   del   commercio    e    dell'artigianato,
          dell'agricoltura   e   delle   foreste  e  per  gli  affari
          regionali.
             Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico  il
          Comitato   provvede,   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, a precisare la denominazione e la  composizione
          delle   sostanze  o  materie  tossiche  e  nocive  elencate
          nell'allegato nonche' ad aggiungere, nel medesimo allegato,
          sostanze  o  materie  tossiche   e   nocive,   allo   stato
          sconosciute,  in conseguenza delle modifiche introdotte con
          le procedure di cui all'art. 19 della direttiva (CEE) n. 78
          319.
             Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e
          tecnica  dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto
          superiore per la prevenzione e  la  sicurezza  del  lavoro,
          oltre  che  delle  strutture  amministrative  esistenti che
          hanno competenza nella materia".
             - Il testo degli articoli del D. Lgs. 15 novembre  1993,
          n.  507  modificati  o  abrogati dalla presente legge e' il
          seguente:
             "Art. 58 (Istituzione della tassa). - 1. Per il servizio
          relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
          ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'art. 60, svolto
          in regime di  privativa  nell'ambito  del  centro  abitato,
          delle  frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso
          alle zone del territorio comunale con insediamenti  sparsi,
          i   comuni   debbono   istituire   una  tassa  annuale,  da
          disciplinare con apposito regolamento ed applicare in  base
          a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri
          di cui alle norme seguenti".
             "Art.  60  (Rifiuti  equiparati).  - 1. Sono qualificati
          equiparati  ai  rifiuti  urbani  i  rifiuti  derivanti   da
          attivita'  artigianali,  commerciali e di servizi che siano
          dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai  fini
          dell'ordinario  conferimento  al  servizio pubblico e della
          connessa  applicazione  della  tassa,  con  il  regolamento
          comunale  di  cui  all'art. 59, comma 1, tenuto conto della
          qualita' e quantita' degli stessi e del relativo  costo  di
          smaltimento  e  nel  rispetto  dei criteri tecnici generali
          stabiliti dallo Stato ai sensi dell'art.  4,  primo  comma,
          lettera  e)  del decreto del Presidente della Repubblica 10
          settembre 1982,  n.  915.  I  rifiuti  di  cui  al  periodo
          precedente,  ove  superino  i  limiti  di  quantita'  o non
          rientrino  nelle  tipologie  di   qualita'   indicate   nel
          regolamento  ai  fini  dell'assimilazione ai rifiuti solidi
          urbani, ovvero nei casi in cui tali  qualita'  non  vengano
          indicate  nel  regolamento,  sono  qualificati come rifiuti
          speciali ai sensi dell'art. 2, quarto comma, n. 1,  seconda
          parte,  del  decreto  sopra indicato e la superficie su cui
          essi si formano rimane esclusa da quella tassabile ai sensi
          del successivo art. 62, comma 3".
             "Art. 61 (Gettito e costo del servizio). - 1. Il gettito
          complessivo della tassa  non  puo'  superare  il  costo  di
          esercizio  del  servizio  di smaltimento dei rifiuti solidi
          urbani interni ed equiparati di cui all'art. 58,  ne'  puo'
          essere  inferiore,  per gli enti di cui all'art.  45, comma
          2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per
          gli enti di cui alla lettera a) dello stesso  articolo  45,
          comma  2,  il disposto dell'articolo 25 del decreto-legge 2
          marzo 1989, n. 66,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito
          complessivo della tassa non puo' essere inferiore al 50 per
          cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli
          indicati  limiti minimo e massimo di copertura dei costi si
          fa riferimento ai dati del conto consuntivo  comprovati  da
          documentazioni  ufficiali e non si considerano addizionali,
          interessi e penalita'.
             2. Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende  le
          spese  inerenti  e comunque gli oneri diretti ed indiretti.
          Per  le  quote  di  ammortamento  degli  impianti  e  delle
          attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi
          dell'art.  67,  comma  2, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  Fra  i  costi di
          gestione  delle   aziende   speciali,   municipalizzate   e
          consortili   debbono   essere   compresi  anche  gli  oneri
          finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi  dell'art.
          44  del  decreto  del Presidente della Repubblica 4 ottobre
          1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro
          l'esercizio  successivo  a  quello  della  riscossione   ed
          erogazione in conto esercizio.
             3.  Dal costo, determinato in base al disposto del comma
          2, sono dedotte per quota  percentuale,  corrispondente  al
          rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed
          equiparati  e  quello relativo allo smaltimento dei rifiuti
          di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le
          entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti  sotto
          forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un
          importo   pari   alla   riduzione  di  tassa  eventualmente
          riconosciuta nei confronti  del  singolo  utente  ai  sensi
          dell'art. 67, comma 2.".
             "Art.  77.  (Tassa giornaliera di smaltimento . - 1. Per
          il  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani
          interni  o  equiparati prodotti dagli utenti che occupano o
          detengono, con o senza  autorizzazione,  temporaneamente  e
          non   ricorrentemente  locali  od  aree  pubblici,  di  uso
          pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico  passaggio,
          i  comuni  debbono  istituire,  con  il  regolamento di cui
          all'articolo 68, la tassa di smaltimento  da  applicare  in
          base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a
          sei mesi e non ricorrente.".
             "Art.  79. (Disposizioni finali e transitorie . - 1. Tra
          i rifiuti solidi  urbani,  di  cui  all'articolo  2,  terzo
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
          settembre  1982,  n.  915,  devono  intendersi  compresi  i
          rifiuti  derivanti  da attivita' artigianali, commerciali e
          di servizi che,  per  quantita'  o  qualita',  siano  stati
          dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani
          ai  fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa
          e della tassazione attraverso l'inserimento delle  predette
          attivita'  produttive  nella  classificazione contenuta nel
          regolamento del tributo con  applicazione  di  una  tariffa
          obiettivamente   commisurata   anche   ai   rifiuti  propri
          dell'attivita' produttive stessa, sempreche' il servizio di
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato organizzato
          ed  attivato  nella  zona   di   esercizio   dell'attivita'
          suddetta.  La  deliberazione  di  cui  all'articolo  60  e'
          adottata contestualmente alle  modifiche  regolamentari  di
          cui al comma 2 ed ha effetto dal 1ยต gennaio 1994.".