ART. 39. (Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti). 1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonche' gli accessori per l'informatica. 2. Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al comma 1, i comuni possono istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni. 3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 58, comma 1, le parole: "ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 60" sono soppresse; b) l'articolo 60 e' abrogato; c) all'articolo 61, commi 1 e 3, le parole: "ed equiparati" sono soppresse; d) all'articolo 77, comma 1, le parole "o equiparati" sono soppresse; e) all'articolo 79, il comma 1 e' abrogato.
Note all'art. 39: - Per il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, v. note precedenti. L'art. 5 recita: "Art. 5 (Comitato interministeriale). - Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (3), e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali. Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonche' ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della direttiva (CEE) n. 78 319. Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia". - Il testo degli articoli del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 modificati o abrogati dalla presente legge e' il seguente: "Art. 58 (Istituzione della tassa). - 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'art. 60, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti". "Art. 60 (Rifiuti equiparati). - 1. Sono qualificati equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attivita' artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, con il regolamento comunale di cui all'art. 59, comma 1, tenuto conto della qualita' e quantita' degli stessi e del relativo costo di smaltimento e nel rispetto dei criteri tecnici generali stabiliti dallo Stato ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. I rifiuti di cui al periodo precedente, ove superino i limiti di quantita' o non rientrino nelle tipologie di qualita' indicate nel regolamento ai fini dell'assimilazione ai rifiuti solidi urbani, ovvero nei casi in cui tali qualita' non vengano indicate nel regolamento, sono qualificati come rifiuti speciali ai sensi dell'art. 2, quarto comma, n. 1, seconda parte, del decreto sopra indicato e la superficie su cui essi si formano rimane esclusa da quella tassabile ai sensi del successivo art. 62, comma 3". "Art. 61 (Gettito e costo del servizio). - 1. Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati di cui all'art. 58, ne' puo' essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non puo' essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalita'. 2. Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio. 3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2.". "Art. 77. (Tassa giornaliera di smaltimento . - 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, i comuni debbono istituire, con il regolamento di cui all'articolo 68, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.". "Art. 79. (Disposizioni finali e transitorie . - 1. Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attivita' artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita' o qualita', siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione attraverso l'inserimento delle predette attivita' produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell'attivita' produttive stessa, sempreche' il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell'attivita' suddetta. La deliberazione di cui all'articolo 60 e' adottata contestualmente alle modifiche regolamentari di cui al comma 2 ed ha effetto dal 1ยต gennaio 1994.".