ART. 41. (Amianto: criteri di delega). 1. All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/217/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvedera' in conformita' alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto delle disposizioni piu' restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente.
Note all'art. 41: - La dir. 87/217/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 85 del 28 marzo 1987. - La legge 27 marzo 1992, n. 257, reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.