ART. 41. 
                    (Amianto: criteri di delega). 
   1.  All'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio   87/217/CEE,
concernente  la  prevenzione   e   la   riduzione   dell'inquinamento
dell'ambiente causato dall'amianto,  si  provvedera'  in  conformita'
alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto  delle  disposizioni
piu' restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente. 
 
          Note all'art. 41:
             -  La  dir. 87/217/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 85
          del 28 marzo 1987.
             - La legge 27 marzo 1992, n. 257,  reca  norme  relative
          alla cessazione dell'impiego dell'amianto.