ART. 42. 
   (Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega). 
   1. Il Governo  e'  delegato  ad  emanare,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, le norme  per  dare  attuazione  alle
disposizioni di cui agli articoli 8 e  9  del  regolamento  (CEE)  n.
2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni,  in  materia  di
produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico. 
   2. I  decreti  legislativi  sono  adottati,  previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo  1,  comma
4, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo  2  e  dei
seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: 
   a) individuazione dell'autorita' di  controllo,  d'intesa  con  le
regioni,  per  le  attivita'  amministrative  e  tecnico-scientifiche
inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari; 
   b) disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati  delle
attivita'  di   controllo   della   produzione   agricola   e   della
trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il
metodo  dell'agricoltura  biologica,  con   la   specificazione   dei
requisiti dei medesimi; 
   c) disciplina del riconoscimento delle autorita' e degli organismi
preposti alla ricezione delle notifiche; 
   d) individuazione dei criteri per la formazione degli  Albi  degli
operatori   e   dei   controllori   del   processo   di    produzione
dell'agricoltura biologica. 
   3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi  di
cui al comma 2 continuano ad operare gli organismi  responsabili  dei
controlli di cui all'articolo 15  del  citato  regolamento  (CEE)  n.
2092/91 indicati  nell'elenco  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
delle Comunita' europee, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, e sono
validi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi. 
 
           Note all'art. 42:
             -  Il regolamento (CEE) n. 2092/91 e' pubblicato in GUCE
          n. L 198 del 22 luglio 1991. Il testo degli artt. 8 e 9  e'
          il seguente:
                             "SISTEMA DI CONTROLLO
                                    Art. 8.
             Gli operatori che producono, preparano o importano da un
          Paese  terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della
          loro commercializzazione devono:
               a) notificare tale attivita' all'autorita'  competente
          dello Stato membro in cui l'attivita' stessa e' esercitata;
          la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV;
               b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo
          di cui all'articolo 9.
             Gli  Stati  membri designano un'autorita' o un organismo
          per la ricezione dlele notifiche.
             Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate
          eventuali  informazioni  complementari  da  essi   ritenute
          indispensabili  ai  fini  di  un  controllo  efficace degli
          operatori.
             3.  L'autorita'  competente  ha  cura  che   un   elenco
          aggiornato   contenente   i  nomi  e  gli  indirizzi  degli
          operatori  soggetti  al  sistema  di  controllo  sia   reso
          disponibile agli interessati.
                                    Art. 9.
             1.  Gli  Stati membri instaurano un sistema di controllo
          gestito da una o piu' autorita' di controllo designate  e/o
          da  organismi  privati  riconosciuti ai quali gli operatori
          che producono o preparano i prodotti di cui all'articolo  1
          debbono essere soggetti.
             2.  Gli  Stati  membri  prendono  le  misure  necessarie
          affinche' un operatore che  rispetti  le  disposizioni  del
          presente  regolamento  e  paghi il contributo alle spese di
          controllo goda della garanzia  di  accesso  al  sistema  di
          controllo.
             3.  Il  sistema  di  controllo  comprende quanto meno le
          misure di controllo e  le  misure  precauzionali  figuranti
          all'allegato III.
             4. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad
          organismi  privati, gli Stati membri designano un'autorita'
          incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di  tali
          organismi.
             5.  Per  il  riconoscimento di un organismo di controllo
          privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti:
               a)   il   piano   tipo    di    controllo    elaborato
          dall'organismo,       contenente       una      descrizione
          particolareggiata delle misure di controllo e delle  misure
          precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli
          operatori che controlla;
               b)  le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei
          casi in cui si accertano irregolarita';
               c) le risorse adeguate di personale qualificato  e  di
          attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonche'
          l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilita';
               d)  l'obiettivita'  dell'organismo  di  controllo  nei
          confronti degli operatori da esso controllati.
             6.  Quando  un   organismo   di   controllo   e'   stato
          riconosciuto, l'autorita' competente provvede a:
               a)  garantire  l'obiettivita' dei controlli effettuati
          dall'organismo di controllo;
               b) accertare l'efficienza dei controlli;
               c) prendere conoscenza delle  infrazioni  accertate  e
          delle sanzioni comminate;
               d)  revocare  il  riconoscimento  di  un  organismo di
          controllo qualora questo non soddisfi i  requisiti  di  cui
          alle  lettere  a) e b), non sia piu' conforme ai criteri di
          cui al paragrafo 5 o non soddisfi i  requisiti  di  cui  ai
          paragrafi 7, 8 e 9.
             7. L'autorita' di controllo e gli organismi di controllo
          riconosciuti di cui al paragrafo 1:
               a)  procurano  che  siano  applicate, nelle aziende da
          essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure
          precauzionali di cui all'allegato III;
               b) comunicano  le  informazioni  e  i  dati  che  essi
          acquisiscono   a  seguito  degli  interventi  di  controllo
          esclusivamente  al   responsabile   dell'azienda   e   alle
          autorita' pubbliche competenti.
             8. Gli organismi di controllo riconosciuti:
               a)   consentono   all'autorita'  competente,  ai  fini
          d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici  e  impianti,
          comunicano  qualsiasi  informazione  e  forniscono tutta la
          collaborazione    ritenuta    necessaria     dall'autorita'
          competente   per   l'adempimento  degli  obblighi  ad  essa
          incombenti in forza del presente regolamento;
               b) trasmettono  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno
          all'autorita'  competente dello Stato membro l'elenco degli
          operatori da essi  controllati  al  31  dicembre  dell'anno
          precedente e le presentano una breve relazione annuale.
             9. L'autorita' di controllo e gli organismi di controllo
          di cui al paragrafo 1 devono:
               a)      ove     sia     accertata     un'irregolarita'
          nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5, 6  e
          7 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III,
          far  sopprimere le indicazioni previste dall'articolo 2 per
          l'intera partita  o  per  l'intera  produzione  interessata
          dall'irregolarita';
               b)  qualora  venga accertata un'infrazione manifesta o
          avente  effetti  prolungati,  ritirare   all'operatore   in
          questione  il  diritto  di  commercializzare  prodotti  con
          indicazioni concernenti il metodo di  produzione  biologico
          per  un  periodo  da  convenirsi con l'autorita' competente
          dello Stato membro.
             10. Possono essere adottate ai sensi della procedura  di
          cui all'articolo 14:
               a)  le modalita' di applicazione relative ai requisiti
          di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6;
               b) le modalita' di applicazione relative  alle  misure
          di cui al paragrafo 9".