ART. 42. (Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico. 2. I decreti legislativi sono adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) individuazione dell'autorita' di controllo, d'intesa con le regioni, per le attivita' amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari; b) disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati delle attivita' di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, con la specificazione dei requisiti dei medesimi; c) disciplina del riconoscimento delle autorita' e degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche; d) individuazione dei criteri per la formazione degli Albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica. 3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2 continuano ad operare gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del citato regolamento (CEE) n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, e sono validi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi.
Note all'art. 42: - Il regolamento (CEE) n. 2092/91 e' pubblicato in GUCE n. L 198 del 22 luglio 1991. Il testo degli artt. 8 e 9 e' il seguente: "SISTEMA DI CONTROLLO Art. 8. Gli operatori che producono, preparano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione devono: a) notificare tale attivita' all'autorita' competente dello Stato membro in cui l'attivita' stessa e' esercitata; la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV; b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9. Gli Stati membri designano un'autorita' o un organismo per la ricezione dlele notifiche. Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate eventuali informazioni complementari da essi ritenute indispensabili ai fini di un controllo efficace degli operatori. 3. L'autorita' competente ha cura che un elenco aggiornato contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo sia reso disponibile agli interessati. Art. 9. 1. Gli Stati membri instaurano un sistema di controllo gestito da una o piu' autorita' di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono o preparano i prodotti di cui all'articolo 1 debbono essere soggetti. 2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinche' un operatore che rispetti le disposizioni del presente regolamento e paghi il contributo alle spese di controllo goda della garanzia di accesso al sistema di controllo. 3. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti all'allegato III. 4. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorita' incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi. 5. Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti: a) il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori che controlla; b) le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in cui si accertano irregolarita'; c) le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonche' l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilita'; d) l'obiettivita' dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati. 6. Quando un organismo di controllo e' stato riconosciuto, l'autorita' competente provvede a: a) garantire l'obiettivita' dei controlli effettuati dall'organismo di controllo; b) accertare l'efficienza dei controlli; c) prendere conoscenza delle infrazioni accertate e delle sanzioni comminate; d) revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b), non sia piu' conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8 e 9. 7. L'autorita' di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti di cui al paragrafo 1: a) procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure precauzionali di cui all'allegato III; b) comunicano le informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito degli interventi di controllo esclusivamente al responsabile dell'azienda e alle autorita' pubbliche competenti. 8. Gli organismi di controllo riconosciuti: a) consentono all'autorita' competente, ai fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorita' competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente regolamento; b) trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorita' competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione annuale. 9. L'autorita' di controllo e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 devono: a) ove sia accertata un'irregolarita' nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni previste dall'articolo 2 per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarita'; b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorita' competente dello Stato membro. 10. Possono essere adottate ai sensi della procedura di cui all'articolo 14: a) le modalita' di applicazione relative ai requisiti di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6; b) le modalita' di applicazione relative alle misure di cui al paragrafo 9".