Art. 29. Istituzioni con personalita' giuridica 1. Negli istituti con personalita' giuridica, le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest' ultimo. 2. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto agli istituti di cui al comma 1, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, e' effettuato direttamente da ciascun istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti della competente autorita' scolastica relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale. 3. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al comma 1 e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro. 4. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti. 5. Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28. 6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.