Art. 23. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' svolta dalla unita' sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche', per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente, l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unita' sanitaria locale competente per territorio. 3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.