Art. 23.
V i g i l a n z a
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' svolta dalla unita'
sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche', per il settore minerario,
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente
elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanita', sentita la commissione consultiva
permanente, l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata anche
dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il
servizio di prevenzione e sicurezza della unita' sanitaria locale
competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.