Art. 23. 
                          V i g i l a n z a 
  1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia  di
sicurezza e salute nei  luoghi  di  lavoro  e'  svolta  dalla  unita'
sanitaria locale e, per quanto di  specifica  competenza,  dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche', per  il  settore  minerario,
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  2. Per  attivita'  lavorative  comportanti  rischi  particolarmente
elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, su proposta dei Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  e  della  sanita',   sentita   la   commissione   consultiva
permanente,  l'attivita'   di   vigilanza   sull'applicazione   della
legislazione in materia di sicurezza  puo'  essere  esercitata  anche
dall'ispettorato  del  lavoro  che  ne  informa  preventivamente   il
servizio di prevenzione e sicurezza  della  unita'  sanitaria  locale
competente per territorio. 
  3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere  emanato  entro  dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.