Art. 24. 
                Informazione, consulenza, assistenza 
  1. Le regioni, il Ministero dell'interno tramite le  strutture  del
Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  l'ISPESL,  anche  mediante  i
propri dipartimenti periferici,  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale,  per  mezzo  degli  ispettorati  del  lavoro,  il
Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  per  il
settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale delle
miniere, l'Istituto italiano  di  medicina  sociale  e  gli  enti  di
patronato,  svolgono  attivita'  di   informazione,   consulenza   ed
assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,  in
particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle  piccole  e
medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. 
  2. L'attivita' di consulenza non puo' essere prestata dai  soggetti
che svolgono attivita' di controllo e di vigilanza.