Art. 24.
Informazione, consulenza, assistenza
1. Le regioni, il Ministero dell'interno tramite le strutture del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ISPESL, anche mediante i
propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il
settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale delle
miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale e gli enti di
patronato, svolgono attivita' di informazione, consulenza ed
assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e
medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attivita' di consulenza non puo' essere prestata dai soggetti
che svolgono attivita' di controllo e di vigilanza.