Art. 24. Informazione, consulenza, assistenza 1. Le regioni, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ISPESL, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale e gli enti di patronato, svolgono attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. 2. L'attivita' di consulenza non puo' essere prestata dai soggetti che svolgono attivita' di controllo e di vigilanza.