Art. 25.
Coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita',
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
criteri al fine di assicurare unita' ed omogeneita' di comportamenti
in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.