Art. 26. 
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli  infortuni
                        e l'igiene del lavoro 
  1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  393  (Costituzione  della  commissione).  -  1.  Presso   il
Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  e'  istituita  una
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli  infortuni
e per l'igiene del lavoro. Essa e' presieduta dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale o dal direttore generale  della  Direzione
generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da: 
    a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro  e
della previdenza sociale, di cui tre ispettori del  lavoro,  laureati
uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e  uno  in  chimica  o
fisica; 
    b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore  per  la
prevenzione e sicurezza del lavoro; 
    c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita'; 
    d) un funzionario per ciascuno dei seguenti  Ministeri:  sanita';
industria, commercio  ed  artigianato;  interno;  funzione  pubblica;
trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente; 
    e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati
dalla Conferenza Stato-regioni; 
    f) un rappresentante dei seguenti organismi:  Istituto  nazionale
assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco;  Consiglio  nazionale  delle  ricerche;  UNI;   CEI;   Agenzia
nazionale protezione ambiente; 
    g) quattro esperti nominati  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
    h) quattro esperti nominati  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
    i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei  dirigenti
d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
   2. Per  ogni  rappresentante  effettivo  e'  designato  un  membro
supplente. 
   3. All'inizio  di  ogni  mandato  la  commissione  puo'  istituire
comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la
funzione. 
   4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati di cui al
comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione  delle
associazioni professionali, dell'universita' e degli enti di ricerca,
in relazione alle materie trattate. 
   5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono 
disimpegnate da due funzionari del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale. 
   6. I componenti  della  commissione  consultiva  permanente  ed  i
segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale  su  designazione  degli  organismi  competenti  e
durano in carica tre anni.". 
  2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  394  (Compiti  della  commissione).  -  1.  La   commissione
consultiva permanente ha il compito di: 
    a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di
sicurezza e salute sul posto di lavoro e  predisporre  una  relazione
annuale al riguardo; 
    b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento  della
legislazione  vigente  e  per  il   suo   coordinamento   con   altre
disposizioni concernenti la sicurezza e la  protezione  della  salute
dei lavoratori, nonche' per il coordinamento  degli  organi  preposti
alla vigilanza; 
    c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati  regionali
sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi
di lavoro; 
    d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza; 
    e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente 
tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale; 
    f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste  dall'art.
48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
    g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste  dall'art.
8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77; 
    h)  esprimere  parere  sul  riconoscimento  di  conformita'  alle
prescrizioni per la sicurezza e la salute  dei  lavoratori  di  norme
tecniche; 
    i) esprimere  il  parere  sui  ricorsi  avverso  le  disposizioni
impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della  vigilanza,
sulle   attivita'   comportanti   rischi   particolarmente   elevati,
individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n.  4,  della
legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalita' di cui  all'art.
402; 
    l) esprimere parere, su richiesta  del  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale  o  del  Ministero  della  sanita'  o  delle
regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro  e
alla protezione della salute dei lavoratori. 
   2. La relazione di cui al comma precedente, lettera  a),  e'  resa
pubblica ed e' trasmessa alle commissioni parlamentari competenti  ed
ai presidenti delle regioni. 
   3. La commissione,  per  l'espletamento  dei  suoi  compiti,  puo'
chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o  autorizzazione
del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  effettuare
sopralluoghi.". 
  3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1995, n. 547, e' soppresso. 
 
Nota all'art. 26:
             - Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. L'art.
          393 cosi' recitava:
             "Art.  393 (Costituzione della commissione). - Presso il
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituta
          una commissione consultiva permanente  per  la  prevenzione
          degli infortuni e per l'giene del lavoro.
             Essa  e'  presieduta  dal  Ministro  per  il lavoro e la
          previdenza sociale ed e' composta:
              dal direttore generale dei  rapporti  di  lavoro  e  da
          quattro  esperti designati dal Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  di  cui  tre  ispettori  del  lavoro,
          laureati due in ingegneria ed uno in medicina e chirurgia;
              due  esperti  designati  dal Ministero dell'industria e
          del commercio;
              un  esperto  designato  da   ciascuno   dei   Ministeri
          dell'interno,   delle   finanze,   dei   lavori   pubblici,
          dell'agricoltura e foreste;
              due  esperti  designati  dall'Alto  Commissariato   per
          l'igiene e la sanita';
              un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri;
              un  esperto  designato  dal  Consiglio  nazionale delle
          ricerche;
              un  esperto  designato  dall'Istituto   nazionale   per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
              due   esperti   designati   dall'Ente  nazionale  della
          prevenzione infortuni;
              tre esperti scelti dal Ministro  per  il  lavoro  e  la
          previdenza  sociale  su  designazione  delle organizzazioni
          sindacali dei datori di lavoro a carattere nazionale;
              tre esperti scelti dal Ministro  per  il  lavoro  e  la
          previdenza  sociale  su  designazione  delle organizzazioni
          sindacali dei lavoratori a carattere nazionale;
              un esperto scelto dal  Ministro  per  il  lavoro  e  la
          previdenza  sociale  su  designazione  delle organizzazioni
          sindacali dei dirigenti di azienda a carattere nazionale.
             In corrispondenza di ogni rappresentante  effettivo,  e'
          designato un membro supplente.
             Le  funzioni  inerenti alla segreteria della Commissione
          sono disimpegnate  da  due  funzionari  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale.
             I componenti della commissione consultiva permanente, ed
          i  segretari  sono nominati con decreto del Ministro per il
          lavoro e la previdenza sociale e durano in carica tre anni.
             La commissione consultiva permanente puo' costituire nel
          suo  seno  comitati  speciali,  dei  quali   determina   la
          composizione e le funzioni.
             Il  presidente  ha la facolta', anche su richiesta della
          commissione o dei comitati, di far assistere  alle  singole
          riunioni  rappresentanti  di pubbliche amministrazioni o di
          enti pubblici o privati,  nonche'  persone  particolarmente
          esperte nelle questioni in discussione".
             -  Per  l'art.  394  del  D.P.R.  n.  547/1955 vedi nota
          all'art. 4.
             - Per il D.P.R. n. 277/1991 vedi nota all'art. 2. L'art.
          48 cosi' recita:
             "Art.   48   (Deroghe    per    situazioni    lavorative
          particolari).  -  1.  Il  datore  di lavoro puo' richiedere
          deroghe:
               a)   all'applicazione  dell'art.  43,  per  situazioni
          eccezionali, nelle quali non sia possibile mediante  misure
          tecniche  ovvero  organizzative,  ivi compresa la riduzione
          del tempo di esposizione, ridurre l'esposizione  quotidiana
          personale  di un lavoratore al di sotto di 90 dBA anche con
          l'uso dei mezzi  individuali  di  protezione  di  cui  allo
          stesso art. 43;
               b)  all'applicazione  dell'art. 43, per lavoratori che
          svolgono compiti particolari, che comportano un'esposizione
          quotidiana personale superiore a 90 dBA  se  l'applicazione
          di  detta  misura  provoca  un aggravamento complessivo del
          rischio  per  la  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori
          considerati  e  non  e'  possibile evitare tale rischio con
          altri mezzi.
             2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  ovvero al Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato  per  cio'
          che attiene alle attivita' estrattive, e comprendono:
               a) per i casi di cui al comma 1, lettera a):
               1) la descrizione dell'attivita' lavorativa;
               2) le misure preventive e protettive previste;
               3)  i  mezzi  individuali  di protezione dell'udito da
          utilizzare;
               4) l'esposizione quotidiana personale  dei  lavorativi
          interessati;
               5) la certificazione del medico competente, contenente
          anche  una  valutazione  degli esami della funzione uditiva
          dei lavoratori interessati;
               b) per i casi di cui al comma 1, lettera b):
               1) la descrizione delle  mansioni  che  comportano  la
          esposizione  anomala, con la specificazione delle cause che
          determinano un aggravamento del rischio complessivo in caso
          di utilizzazione dei mezzi personali di protezione;
               2)  le  misure  previste  per  ridurre,   per   quanto
          possibile, il rischio complessivo;
               3)  l'esposizione  quotidiana personale dei lavoratori
          interessati;
               4) la certificazione del medico competente, contenente
          anche una valutazione degli esami  della  funzione  uditiva
          dei lavoratori interessati.
             3.  La  concessione  delle  deroghe  di  cui al comma 1,
          lettere a) e b), e' condizionata dall'intensificazione  del
          controllo sanitario da parte del medico competente.
             4.  Le  deroghe  sono concesse dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con i Ministri  della
          sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          sentita  la commissione consultiva per la prevenzione degli
          infortuni e l'igiene del lavoro di  cui  all'art.  393  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
          547. Per le attivita' estrattive le deroghe  sono  concesse
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, di concerto con i Ministri della  sanita'
          e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sentito  il
          Consiglio  superiore  delle  miniere.  Tali  deroghe   sono
          comunicate  al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale per la compilazione del prospetto di cui  al  comma
          6.
             5. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni
          previste per le deroghe di cui al comma 1, lettera a) e b),
          comporta la revoca nella stessa forma di cui al comma 4.
             6.  Il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale
          trasmette ogni due anni alla  Commissione  delle  Comunita'
          europee  il  prospetto  globale  delle  deroghe concesse ai
          sensi del presente articolo".
             - Il D.Lgs. n. 77/1992 reca attuazione  della  direttiva
          88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i
          rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
          durante il lavoro.  L'art. 8 cosi' recita:
             "Art.  8  (Autorizzazioni  in  deroga  per  attivita' di
          ricerca  e  sperimentazione).   -   1.   Chiunque   intenda
          intraprendere  un'attivita'  intesa a produrre o utilizzare
          un agente di cui all'art. 1 per  ricerche,  sperimentazioni
          ivi  comprese  le  analisi,  deve  inviare una richiesta di
          autorizzazione  in  deroga  al  disposto  dell'art.  1   al
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
             2.  La  richiesta  di autorizzazione contiene i seguenti
          dati:
               a)  descrizione  detta  ricerca  o  sperimentazione  e
          indicazione   dei   motivi   che   rendono   indispensabile
          l'utilizzazione dell'agente;
               b) quantitativi di agente  impiegato  o  eventualmente
          prodotto;
               c) numero dei lavoratori addetti;
               d)  caratteristiche  dei locali ove gli agenti vengono
          prodotti, custoditi, utilizzati e delle strumentazioni  dei
          lavoratori;
               e)   misure   di   sicurezza   previste   per  evitare
          l'esposizione dei lavoratori;
               f) misure previste per distruggere gli agenti presenti
          negli scarti al termini di ogni operazione.
             3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata  dal
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale di concerto
          con  i  Ministri  della  sanita'  e   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato  su  conforme  parere  della
          commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e
          l'igiene del lavoro di cui all'art.  393  del  decreto  del
          presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Essa ha
          la   durata   di   tre   anni   ed   e'  rinnovabile.  Tali
          autorizzazioni  sono  comunicate  all'organo  di  vigilanza
          competente.
             4.  I  lavoratori  ovvero  i  loro  rappresentanti hanno
          accesso ai dati di cui al comma 2".
             - Per l'art. 43 della legge n. 142/1992 vedi  nota  alle
          premesse.
             - Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. L'art.
          395 cosi' recitava:
             "Art.   395   (Deroghe  di  carattere  generale).  -  Le
          disposizioni del presente decreto non si applicano  per  il
          periodo di tempo da stabilirsi con decreto del Ministro per
          il  lavoro  e la previdenza sociale, sentita la Commissione
          consultiva  permanente  di  cui  all'art.    393,  per  gli
          edifici,   locali,   macchine,   impianti   e  loro  parti,
          preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata
          in  vigore  del  decreto   medesimo,   relativamente   alle
          attivita'  produttive ed ai settori industriali per i quali
          ricorrono esigente tecniche o di esercizio o  altri  motivi
          eccezionali,  sempre  che  sussistono  o  vengano  adottate
          idonee misure di sicurezza.
             Il predetto Ministro, col decreto, col quale  stabilisce
          la  durata  della  suddetta  deroga, determina le attivita'
          produttive ed i settori industriali per i quali si  applica
          la  deroga medesima e riconosce l'idoneita' delle misure di
          sicurezza necessarie e ne prescrive l'adozione.
             Le disposizioni del presente decreto non  si  applicano,
          altresi', per le macchine, impianti e loro parti, costruiti
          o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto,
          quando  si  tratti  di  adottare  nuovi  mezzi o sistemi di
          sicurezza, di riconosciuta  efficacia,  diversi  da  quelli
          prescritti    dal   decreto   stesso.   Il   riconoscimento
          dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi e' effettuato  con
          decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
          sentita   la   Commissione  consultiva  permanente  di  cui
          all'art. 393".