Art. 26.
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro
1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro. Essa e' presieduta dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione
generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati
uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o
fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
d) un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanita';
industria, commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica;
trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati
dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale
assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del
fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia
nazionale protezione ambiente;
g) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti
d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un membro
supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo' istituire
comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la
funzione.
4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati di cui al
comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle
associazioni professionali, dell'universita' e degli enti di ricerca,
in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono
disimpegnate da due funzionari del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i
segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e
durano in carica tre anni.".
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 394 (Compiti della commissione). - 1. La commissione
consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di
sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione
annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre
disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute
dei lavoratori, nonche' per il coordinamento degli organi preposti
alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali
sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi
di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente
tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art.
48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art.
8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento di conformita' alle
prescrizioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori di norme
tecniche;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni
impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza,
sulle attivita' comportanti rischi particolarmente elevati,
individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della
legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalita' di cui all'art.
402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o del Ministero della sanita' o delle
regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e
alla protezione della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), e' resa
pubblica ed e' trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed
ai presidenti delle regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, puo'
chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare
sopralluoghi.".
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1995, n. 547, e' soppresso.
Nota all'art. 26:
- Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. L'art.
393 cosi' recitava:
"Art. 393 (Costituzione della commissione). - Presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituta
una commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'giene del lavoro.
Essa e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale ed e' composta:
dal direttore generale dei rapporti di lavoro e da
quattro esperti designati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro,
laureati due in ingegneria ed uno in medicina e chirurgia;
due esperti designati dal Ministero dell'industria e
del commercio;
un esperto designato da ciascuno dei Ministeri
dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici,
dell'agricoltura e foreste;
due esperti designati dall'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanita';
un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
un esperto designato dal Consiglio nazionale delle
ricerche;
un esperto designato dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
due esperti designati dall'Ente nazionale della
prevenzione infortuni;
tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro a carattere nazionale;
tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori a carattere nazionale;
un esperto scelto dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei dirigenti di azienda a carattere nazionale.
In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, e'
designato un membro supplente.
Le funzioni inerenti alla segreteria della Commissione
sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
I componenti della commissione consultiva permanente, ed
i segretari sono nominati con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale e durano in carica tre anni.
La commissione consultiva permanente puo' costituire nel
suo seno comitati speciali, dei quali determina la
composizione e le funzioni.
Il presidente ha la facolta', anche su richiesta della
commissione o dei comitati, di far assistere alle singole
riunioni rappresentanti di pubbliche amministrazioni o di
enti pubblici o privati, nonche' persone particolarmente
esperte nelle questioni in discussione".
- Per l'art. 394 del D.P.R. n. 547/1955 vedi nota
all'art. 4.
- Per il D.P.R. n. 277/1991 vedi nota all'art. 2. L'art.
48 cosi' recita:
"Art. 48 (Deroghe per situazioni lavorative
particolari). - 1. Il datore di lavoro puo' richiedere
deroghe:
a) all'applicazione dell'art. 43, per situazioni
eccezionali, nelle quali non sia possibile mediante misure
tecniche ovvero organizzative, ivi compresa la riduzione
del tempo di esposizione, ridurre l'esposizione quotidiana
personale di un lavoratore al di sotto di 90 dBA anche con
l'uso dei mezzi individuali di protezione di cui allo
stesso art. 43;
b) all'applicazione dell'art. 43, per lavoratori che
svolgono compiti particolari, che comportano un'esposizione
quotidiana personale superiore a 90 dBA se l'applicazione
di detta misura provoca un aggravamento complessivo del
rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori
considerati e non e' possibile evitare tale rischio con
altri mezzi.
2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, ovvero al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per cio'
che attiene alle attivita' estrattive, e comprendono:
a) per i casi di cui al comma 1, lettera a):
1) la descrizione dell'attivita' lavorativa;
2) le misure preventive e protettive previste;
3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da
utilizzare;
4) l'esposizione quotidiana personale dei lavorativi
interessati;
5) la certificazione del medico competente, contenente
anche una valutazione degli esami della funzione uditiva
dei lavoratori interessati;
b) per i casi di cui al comma 1, lettera b):
1) la descrizione delle mansioni che comportano la
esposizione anomala, con la specificazione delle cause che
determinano un aggravamento del rischio complessivo in caso
di utilizzazione dei mezzi personali di protezione;
2) le misure previste per ridurre, per quanto
possibile, il rischio complessivo;
3) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori
interessati;
4) la certificazione del medico competente, contenente
anche una valutazione degli esami della funzione uditiva
dei lavoratori interessati.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 1,
lettere a) e b), e' condizionata dall'intensificazione del
controllo sanitario da parte del medico competente.
4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547. Per le attivita' estrattive le deroghe sono concesse
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita'
e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Consiglio superiore delle miniere. Tali deroghe sono
comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per la compilazione del prospetto di cui al comma
6.
5. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni
previste per le deroghe di cui al comma 1, lettera a) e b),
comporta la revoca nella stessa forma di cui al comma 4.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
trasmette ogni due anni alla Commissione delle Comunita'
europee il prospetto globale delle deroghe concesse ai
sensi del presente articolo".
- Il D.Lgs. n. 77/1992 reca attuazione della direttiva
88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro. L'art. 8 cosi' recita:
"Art. 8 (Autorizzazioni in deroga per attivita' di
ricerca e sperimentazione). - 1. Chiunque intenda
intraprendere un'attivita' intesa a produrre o utilizzare
un agente di cui all'art. 1 per ricerche, sperimentazioni
ivi comprese le analisi, deve inviare una richiesta di
autorizzazione in deroga al disposto dell'art. 1 al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. La richiesta di autorizzazione contiene i seguenti
dati:
a) descrizione detta ricerca o sperimentazione e
indicazione dei motivi che rendono indispensabile
l'utilizzazione dell'agente;
b) quantitativi di agente impiegato o eventualmente
prodotto;
c) numero dei lavoratori addetti;
d) caratteristiche dei locali ove gli agenti vengono
prodotti, custoditi, utilizzati e delle strumentazioni dei
lavoratori;
e) misure di sicurezza previste per evitare
l'esposizione dei lavoratori;
f) misure previste per distruggere gli agenti presenti
negli scarti al termini di ogni operazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato su conforme parere della
commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del
presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Essa ha
la durata di tre anni ed e' rinnovabile. Tali
autorizzazioni sono comunicate all'organo di vigilanza
competente.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno
accesso ai dati di cui al comma 2".
- Per l'art. 43 della legge n. 142/1992 vedi nota alle
premesse.
- Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. L'art.
395 cosi' recitava:
"Art. 395 (Deroghe di carattere generale). - Le
disposizioni del presente decreto non si applicano per il
periodo di tempo da stabilirsi con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all'art. 393, per gli
edifici, locali, macchine, impianti e loro parti,
preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata
in vigore del decreto medesimo, relativamente alle
attivita' produttive ed ai settori industriali per i quali
ricorrono esigente tecniche o di esercizio o altri motivi
eccezionali, sempre che sussistono o vengano adottate
idonee misure di sicurezza.
Il predetto Ministro, col decreto, col quale stabilisce
la durata della suddetta deroga, determina le attivita'
produttive ed i settori industriali per i quali si applica
la deroga medesima e riconosce l'idoneita' delle misure di
sicurezza necessarie e ne prescrive l'adozione.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano,
altresi', per le macchine, impianti e loro parti, costruiti
o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto,
quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di
sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli
prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento
dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi e' effettuato con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'art. 393".