Art. 26. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro 1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: "Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da: a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica; b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro; c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita'; d) un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanita'; industria, commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica; trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente; e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni; f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; g) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; h) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale; i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un membro supplente. 3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo' istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione. 4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate. 5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.". 2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: "Art. 394 (Compiti della commissione). - 1. La commissione consultiva permanente ha il compito di: a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo; b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonche' per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza; c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro; d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza; e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale; f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77; h) esprimere parere sul riconoscimento di conformita' alle prescrizioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche; i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attivita' comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalita' di cui all'art. 402; l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanita' o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori. 2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), e' resa pubblica ed e' trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni. 3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, puo' chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.". 3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, e' soppresso.
Nota all'art. 26: - Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. L'art. 393 cosi' recitava: "Art. 393 (Costituzione della commissione). - Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituta una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'giene del lavoro. Essa e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' composta: dal direttore generale dei rapporti di lavoro e da quattro esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati due in ingegneria ed uno in medicina e chirurgia; due esperti designati dal Ministero dell'industria e del commercio; un esperto designato da ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste; due esperti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita'; un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche; un esperto designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; due esperti designati dall'Ente nazionale della prevenzione infortuni; tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro a carattere nazionale; tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale; un esperto scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda a carattere nazionale. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, e' designato un membro supplente. Le funzioni inerenti alla segreteria della Commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti della commissione consultiva permanente, ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica tre anni. La commissione consultiva permanente puo' costituire nel suo seno comitati speciali, dei quali determina la composizione e le funzioni. Il presidente ha la facolta', anche su richiesta della commissione o dei comitati, di far assistere alle singole riunioni rappresentanti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici o privati, nonche' persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione". - Per l'art. 394 del D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. - Per il D.P.R. n. 277/1991 vedi nota all'art. 2. L'art. 48 cosi' recita: "Art. 48 (Deroghe per situazioni lavorative particolari). - 1. Il datore di lavoro puo' richiedere deroghe: a) all'applicazione dell'art. 43, per situazioni eccezionali, nelle quali non sia possibile mediante misure tecniche ovvero organizzative, ivi compresa la riduzione del tempo di esposizione, ridurre l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al di sotto di 90 dBA anche con l'uso dei mezzi individuali di protezione di cui allo stesso art. 43; b) all'applicazione dell'art. 43, per lavoratori che svolgono compiti particolari, che comportano un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA se l'applicazione di detta misura provoca un aggravamento complessivo del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori considerati e non e' possibile evitare tale rischio con altri mezzi. 2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ovvero al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per cio' che attiene alle attivita' estrattive, e comprendono: a) per i casi di cui al comma 1, lettera a): 1) la descrizione dell'attivita' lavorativa; 2) le misure preventive e protettive previste; 3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da utilizzare; 4) l'esposizione quotidiana personale dei lavorativi interessati; 5) la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati; b) per i casi di cui al comma 1, lettera b): 1) la descrizione delle mansioni che comportano la esposizione anomala, con la specificazione delle cause che determinano un aggravamento del rischio complessivo in caso di utilizzazione dei mezzi personali di protezione; 2) le misure previste per ridurre, per quanto possibile, il rischio complessivo; 3) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati; 4) la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati. 3. La concessione delle deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), e' condizionata dall'intensificazione del controllo sanitario da parte del medico competente. 4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Per le attivita' estrattive le deroghe sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Tali deroghe sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la compilazione del prospetto di cui al comma 6. 5. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per le deroghe di cui al comma 1, lettera a) e b), comporta la revoca nella stessa forma di cui al comma 4. 6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni due anni alla Commissione delle Comunita' europee il prospetto globale delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo". - Il D.Lgs. n. 77/1992 reca attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. L'art. 8 cosi' recita: "Art. 8 (Autorizzazioni in deroga per attivita' di ricerca e sperimentazione). - 1. Chiunque intenda intraprendere un'attivita' intesa a produrre o utilizzare un agente di cui all'art. 1 per ricerche, sperimentazioni ivi comprese le analisi, deve inviare una richiesta di autorizzazione in deroga al disposto dell'art. 1 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. La richiesta di autorizzazione contiene i seguenti dati: a) descrizione detta ricerca o sperimentazione e indicazione dei motivi che rendono indispensabile l'utilizzazione dell'agente; b) quantitativi di agente impiegato o eventualmente prodotto; c) numero dei lavoratori addetti; d) caratteristiche dei locali ove gli agenti vengono prodotti, custoditi, utilizzati e delle strumentazioni dei lavoratori; e) misure di sicurezza previste per evitare l'esposizione dei lavoratori; f) misure previste per distruggere gli agenti presenti negli scarti al termini di ogni operazione. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Essa ha la durata di tre anni ed e' rinnovabile. Tali autorizzazioni sono comunicate all'organo di vigilanza competente. 4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso ai dati di cui al comma 2". - Per l'art. 43 della legge n. 142/1992 vedi nota alle premesse. - Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. L'art. 395 cosi' recitava: "Art. 395 (Deroghe di carattere generale). - Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo di tempo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, per gli edifici, locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, relativamente alle attivita' produttive ed ai settori industriali per i quali ricorrono esigente tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistono o vengano adottate idonee misure di sicurezza. Il predetto Ministro, col decreto, col quale stabilisce la durata della suddetta deroga, determina le attivita' produttive ed i settori industriali per i quali si applica la deroga medesima e riconosce l'idoneita' delle misure di sicurezza necessarie e ne prescrive l'adozione. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresi', per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi e' effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393".